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Invito a manifestare interesse per un Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) nella catena strategica del valore delle infrastrutture e Servizi Cloud

 

Scadenza 14 maggio 2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico è impegnato, in raccordo con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, gli Stati membri dell’Unione Europea e la Commissione Europea, nella costruzione di un possibile Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) lungo la catena strategica del valore delle infrastrutture e Servizi Cloud (CIS).

In vista dei prossimi eventi in ambito europeo per la definizione dell’IPCEI, si invitano le imprese che intendano presentare formale manifestazione di interesse per un loro progetto su Infrastrutture e Servizi Cloud, ad inviare la propria manifestazione di interesse alla pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., entro e non oltre venerdì 14 maggio 2021, compilando il file allegato "Scheda Progetto IPCEI CIS" (la puntuale compilazione del file è imprescindibile).

Per l’IPCEI su infrastrutture e Servizi Cloud sono individuate come ammissibili, nell’attuale fase preliminare, le seguenti aree progettuali (nella scheda maggiori dettagli):

  1. Infrastructure
  2. Cloud Platform and Services
  3. Cloud Edge Continuum

Ad esse sono associate differenti applicazioni (Data/Communication, Data Protection, Cybersecurity and Threat Intelligence, Smart home/office/mobility, Energy efficiency and environment sustainability, Industrial Automation, Aerospace/Defence, Finance, Manufacturing, Healthcare, Others)

Saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente quelle manifestazioni di interesse presentate da singole imprese relative a progetti concreti altamente innovativi compresi negli ambiti sopra individuati, e accompagnate dalla Scheda di Progetto compilata in modo esaustivo, al fine di descrivere compiutamente il progetto che si intende proporre (si consiglia la compilazione in lingua inglese).

Il presente invito a manifestare interesse non è accompagnato da alcun sostegno finanziario: il progetto proposto dall'impresa potrà essere finanziato dalle autorità italiane solo se entrerà a far parte di un IPCEI nell'ambito di questa iniziativa, e in ogni caso ove considerato di rilevante interesse nazionale. L'aiuto potrebbe in tal caso raggiungere il 100% dei costi ammissibili (ovvero quelli elencati nell'allegato alla comunicazione della Commissione sui criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo - GUCE del 20.6.2014, C 188/4) entro i limiti del funding gap.

 

Ufficio competente

DGPIIPMI – Divisione V Politiche europee e aiuti di Stato – PEC:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Normativa comunitaria

Allegati (da compilare)

 

Appendice  – Le condizioni di partecipazione all'IPCEI

  • L'azienda deve operare in un settore industriale coinvolto nella catena strategica del valore in ambito digitale, e in particolare relativo alle infrastrutture e Servizi Cloud;
  • L’azienda deve proporre un progetto d'investimento in Italia, che abbia un significativo e dirompente contenuto di innovatività e vada oltre lo stato dell'arte a livello mondiale;
  • Il progetto dovrà avere una importante fase di R&S&I (Ricerca, Sviluppo e Innovazione), e potrà avere una prima fase di sviluppo industriale di nuove tecnologie o prodotti (il primo sviluppo industriale si riferisce alla transizione da impianti pilota a impianti su larga scala o alle prime attrezzature e impianti del loro genere che coprono le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase sperimentale). Le successive fasi di produzione di massa e le attività commerciali devono essere incluse nel progetto ma non sono ammissibili per ricevere contributi pubblici;
  • Ogni impresa che partecipante all’IPCEI – una volta avviata la fase di prenotifica di ogni singolo progetto – dovrà presentare a questo Ministero e alla Commissione Europea il proprio progetto, attraverso la puntuale e accurata compilazione di 3 documenti:
    • Il Project Portfolio (che descrive dettagliatamente il progetto in tutte le sue fasi, dalla R&S alla produzione di massa e commercializzazione finale);
    • Il Funding Gap (la descrizione finanziaria di ogni costo ed eventuale introito che l’impresa avrà durante tutte le fasi del proprio progetto, fino ad arrivare alla quantificazione del “deficit di finanziamento” del proprio progetto);
    • Il Prodcom Template (cioè la descrizione chiara e i relativi codici dei prodotti o servizi che intende immettere sul mercato alla fine del proprio progetto).
  • L'impresa deve impegnarsi a diffondere le nuove conoscenze acquisite nell'ambito dell'opera finanziata, al di là dei propri clienti e fornitori; l’IPCEI deve consentire un'ampia diffusione delle conoscenze acquisite, protette o meno da un titolo o da un diritto di proprietà intellettuale. La diffusione avverrà anche al di fuori dei partner del progetto, in tutta l'Unione europea. I meccanismi di diffusione delle conoscenze devono essere dettagliati. I risultati protetti da titoli o diritti di proprietà intellettuale saranno diffusi a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie;
  • L'impresa non deve essere oggetto di un'ingiunzione di recupero di aiuti di Stato giudicati illegittimi e incompatibili nell'ambito di una decisione della Commissione europea;
  • L'impresa non deve essere in difficoltà secondo la definizione degli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ((2014/C 249/01) articolo 2, paragrafo 2, punto 2).
INTEGRAZIONE AVVISO

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e in ottemperanza a quanto indicato nella nuova Comunicazione IPCEI della Commissione europea C (2021) 8481 final, si specifica che i progetti pervenuti nell’ambito del presente avviso saranno finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza se conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente”(2021/C58/01) e alla normativa ambientale nazionale e europea applicabile.

In particolare, nel rispetto del principio sopracitato, i progetti non dovranno riguardare le attività di cui al seguente elenco:

  1. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01));
  2. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);
  3. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l’esclusione non si applica per gli impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l’esclusione non si applica per gli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);
  4. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

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