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Il presente avviso annulla e sostituisce l’avviso pubblicato il 22 gennaio 2021

Per far fronte allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell’epidemia da COVID-19, è prevista la possibilità di sospendere il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del DM 4 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Originariamente, il citato art. 56, comma 2, lettera c), del Decreto Cura Italia, prevedeva la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle rate in scadenza prima di detta data.

Successivamente, l’art. 65, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha esteso la sospensione al 31 gennaio 2021 delle rate in scadenza prima di quest’ultima data. Infine, è intervenuta l’ulteriore proroga di cui all’art. 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha previsto la sospensione fino al 30 giugno 2021 delle rate in scadenza prima di detta data, e, dunque, una dilazione del relativo piano di rimborso.

Pertanto, le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati, che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento possono chiedere, ai sensi del citato art. 56, comma 2, lettera c), del D.L. n. 18/2020 come da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2021, la sospensione fino al 30 giugno 2021 delle rate in scadenza prima di tale data.

L’impresa che intende richiedere la sospensione delle rate e la dilazione del relativo piano di rimborso deve trasmettere apposita richiesta di sospensione unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (in calce il modello di dichiarazione), con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19” così come previsto al comma 3 dell’articolo 56 del Decreto Cura Italia.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 249, della legge di bilancio 2021, la proroga della moratoria, salvo espressa rinuncia delle imprese beneficiarie, opera automaticamente (non necessita, dunque, l’istanza di sospensione) nel caso in cui le stesse imprese alla data del 1 gennaio 2021 abbiano già usufruito delle precedenti proroghe.

Non è possibile procedere alla sospensione nei casi in cui, al momento della presentazione della richiesta, sia intervenuta la revoca del finanziamento concesso ovvero nel caso in cui sia comunque decorso un termine superiore a 90 giorni dal verificarsi dei presupposti di revoca per morosità nella restituzione delle rate di finanziamento ovvero nei casi in cui l’applicazione della moratoria comporti il superamento dell’aiuto massimo concedibile nell’ambito del regime d’aiuti applicabile a ciascun finanziamento.

La predetta documentazione dovrà essere trasmessa al soggetto gestore al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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