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Nota - Il presente avviso è annullato e sostituito dall’avviso pubblicato il 17 febbraio 2021.

Per far fronte allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell’epidemia da COVID-19, è prevista la possibilità di sospendere il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del DM 4 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati, che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento possono chiedere, ai sensi del citato articolo 56 del D.L. n. 18/2020 ed in virtù della proroga di cui all’articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) e della ulteriore proroga di cui all’articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), la sospensione fino al 30 giugno 2021 del pagamento della rata del finanziamento in scadenza al 31 maggio 2021, ottenendo una dilazione del piano di rimborso. Pertanto, tutte le rate successive al 31 maggio 2021 saranno conseguentemente dilazionate (dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 e così via).

Detta istanza potrà essere presentata anche dalle imprese che hanno già usufruito della proroga al 31 gennaio 2021 (in conformità al previgente testo dell’articolo 56 del D.L. n. 18/2000) di tutte le rate di rimborso dei finanziamenti scadenti antecedentemente a tale data, qualora intendano beneficiare dell’estensione della proroga al 30 giugno 2021. Di conseguenza, tutte le rate successive al 31 gennaio 2021 saranno dilazionate (dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e così via).

L’impresa che intende richiedere la sospensione della rata e la dilazione del piano di rimborso deve trasmettere apposita richiesta di sospensione unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19” così come previsto al comma 3 dell’articolo 56 del Decreto Cura Italia.

Non è possibile procedere alla sospensione nei casi in cui, al momento della presentazione della richiesta, sia intervenuta la revoca del finanziamento concesso ovvero nel caso in cui sia comunque decorso un termine superiore a 90 giorni dal verificarsi dei presupposti di revoca per morosità nella restituzione delle rate di finanziamento ovvero nei casi in cui l’applicazione della moratoria comporti il superamento dell’aiuto massimo concedibile nell’ambito del regime d’aiuti applicabile a ciascun finanziamento

La predetta documentazione dovrà essere trasmessa al soggetto gestore al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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