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Nel ricorso proposto da Associazione Promocultura per l'annullamento: del decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2019 adottato il 3 aprile 2020, reso disponibile sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 15 aprile 2020, per l'erogazione delle risorse del Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge 208/2015, nella parte in cui include le domande presentate dalla ricorrente relative alle autorizzazioni da essa detenute alla fornitura di servizi di media audiovisivi per i march/palinsesti "Promovideo1", "Promvideo2", "Tua Channel", "Locride Tv" e "Win Tv", di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, inclusi, ove occorra: il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario adottato il 4 febbraio 2020 e pubblicato sul sito internet del MISE il 10 febbraio 2020; tutte le comunicazioni del MISE inviate alla ricorrente attraverso il Sistema Contributi Emittenza Radiofonica e Televisiva Locale c.d. "SICEM" riguardanti l'oggetto del ricorso, il Tar del Lazio con ordinanza n. 11834/2020 ha disposto all’Associazione Promocultura l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria, autorizzando parte ricorrente alla notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati, con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

In esecuzione della suddetta ordinanza si pubblicano l’ordinanza del Tar Lazio n.11834/2020 (r.g. 3651/2020) e l’integrazione del contraddittorio trasmessa da Associazione Promocultura.

- Ordinanza TAR Lazio n. 11834/2020 (pdf)

- Integrazione del contraddittorio - Associazione Promocultura (pdf)

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