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Nel ricorso proposto da GRP MEDIA S.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, del Decreto Direttoriale prot. 0019545 del 9-04-2020 con il quale sono approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2019 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del DPR 146/2017 come riportati negli allegati A e B; gli allegati A (graduatoria definitiva) e B (importi spettanti) al Decreto Direttoriale; nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente, tra i quali: il DPR 146/2017; il DM di attuazione del 20.10.2017. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 208/2015, del DPR 146/2017; legge 21 settembre 2018, n. 108, art. 4 bis, “proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”, ove necessario dell'art. 1, comma 1034,della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di Bilancio 2018, il Tar del Lazio con ordinanza n. 5552/2020 (rg 6125/2020) ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria autorizzando la notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati, con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

In esecuzione della suddetta ordinanza si pubblicano l’ordinanza del Tar Lazio n. 5552/2020 e l’integrazione del contraddittorio trasmessa da GRP MEDIA S.r.l.

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