Nel ricorso proposto da Canale 7 S.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, del Decreto Direttoriale prot. 0019545 del 9-04-2020 con il quale sono approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2019 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del DPR 146/2017, come riportati negli allegati A e B, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio di 989,228 risultando collocata in posizione n. 108; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi incluso: la relazione istruttoria prot. 19469 del 9-04-2020; il decreto direttoriale del 10-02-2020 di approvazione delle graduatorie provvisorie; nonché del DPR. 23.8.2017, n. 146; del Decreto del Mise 20.10.2017, di attuazione del suddetto D.P.R n.146/2017; nonché per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 21.9.2018, n. 108, art. 4 bis, nonché, ove necessario, dell’art. 1, comma 1034, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), il Tar del Lazio con ordinanza n.9050/2020 ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese presenti nella graduatoria impugnata, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati, con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
In esecuzione della suddetta ordinanza si pubblicano l’ordinanza del Tar Lazio n. 9050/2020 e l’integrazione del contraddittorio trasmessa da Canale 7 S.r.l.
- Ordinanza TAR Lazio n. 9050/2020 (R.G. 5341/2020)
- Integrazione del contraddittorio – Notifica Pubblici Proclami Canale 7 S.r.l