Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Nel ricorso proposto da Associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum per l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. 0044433 del 15-07-2019 con la quale il Mise ha comunicato la non ammissibilità delle domande di contributo per l’anno 2018 delle emittenti televisive a carattere comunitario, di cui al DPR n.146/2017; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, inclusi, ove occorra: della nota prot. 0031246 del 16-05-2019; del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2018 adottato il 18-07-2019 prot.0045105, inclusi gli allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: del decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2018 prot. 0061859 del 16-10-2019, inclusi gli allegati, il Tar del Lazio con ordinanza n.8259/2020 ha ordinato all’Associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria, autorizzando parte ricorrente alla notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati, con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

In esecuzione della suddetta ordinanza si pubblicano l’ordinanza del Tar Lazio n.8259/2020 e l’integrazione del contraddittorio trasmessa da Associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina