Nel ricorso proposto da Associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum per l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. 0044433 del 15-07-2019 con la quale il Mise ha comunicato la non ammissibilità delle domande di contributo per l’anno 2018 delle emittenti televisive a carattere comunitario, di cui al DPR n.146/2017; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, inclusi, ove occorra: della nota prot. 0031246 del 16-05-2019; del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2018 adottato il 18-07-2019 prot.0045105, inclusi gli allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: del decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2018 prot. 0061859 del 16-10-2019, inclusi gli allegati, il Tar del Lazio con ordinanza n.8259/2020 ha ordinato all’Associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria, autorizzando parte ricorrente alla notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati, con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
In esecuzione della suddetta ordinanza si pubblicano l’ordinanza del Tar Lazio n.8259/2020 e l’integrazione del contraddittorio trasmessa da Associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum