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Nel ricorso proposto da Radio Tele Molise S.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, del Decreto direttoriale prot. 0061059 del 14.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del D.P.R n. 146/2017, come riportati negli allegati A e B, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio totale di 1.011,612 inferiore a quello dovuto, risultando collocata in posizione n. 96; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, quali: la relazione istruttoria prot. n. 60643 dell’11.10.2019; il Decreto direttoriale 16.7.2019, di approvazione delle graduatorie provvisorie delle domande ammesse al contributo per l’anno 2018; nonché del D.P.R. n.146/2017; del D.M. 20.10.2017; nonché, ove necessario, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis della legge 21.9.2018, n. 108, nonché, ove necessario, dell’art. 1, comma1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), il Tar del Lazio con ordinanza n. 5997/2020 ha ordinato a Radio Tele Molise S.r.l. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati, con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

In esecuzione della suddetta ordinanza si pubblicano l’ordinanza del Tar Lazio n.5997/2020 e l’integrazione del contraddittorio trasmessa da Radio Tele Molise S.r.l.

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