Nel ricorso proposto da Canale 7 S.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, del Decreto Direttoriale prot. 0024080 del 9.4.2019 unitamente alla graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale di cui agli allegati A e B, con esso approvati, nella parte in cui la ricorrente è risultata collocata in posizione n. 103, conseguendo un punteggio inferiore a quello dovuto; nonché, ove occorra, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, quali: Decreto Direttoriale del 20.12.2018, di approvazione della graduatoria provvisoria per l’anno 2017; Relazione istruttoria prot. 22575 del 3.4.2019; Decreto Mise 20 ottobre 2017, concernente le modalità di presentazione delle domande; DPR n. 146/2017; nonché, ove occorra, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis della legge 21.9.2018, n. 108, nonché, ove necessario, dell’art. 1, comma1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), il Tar del Lazio con ordinanza n. 10299/2019 ha ordinato a Canale 7 S.r.l. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati, con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
In esecuzione della suddetta ordinanza si pubblicano l’ordinanza del Tar Lazio n.10299/2019 e l’integrazione del contraddittorio trasmessa da Canale 7 S.r.l.
- Ordinanza TAR Lazio n.10299/2019 (R.G. 7838/2019)
- Integrazione del contraddittorio – Notifica Pubblici Proclami Canale 7 S.r.l.