Nel ricorso proposto da Mediasix S.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, della nota Mise del 10.4.2019 con la quale la società ricorrente è stata definitivamente esclusa dalla graduatoria delle domande ammesse al contributo per l’anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale di cui al DPR 146/2017; di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi ivi inclusa la nota interlocutoria del 30.10.2018; della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente agli allegati A e B recanti l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, nella parte in cui non vi è stata ricompresa la ricorrente; del decreto direttoriale n. 0024080 del 9.4.2019 di approvazione della suddetta graduatoria definitiva unitamente a gli atti ad essa presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi quelli istruttori ivi menzionati e, tra questi, la relazione istruttoria prot. n. 22575 del 3.4.2019; nonché per la riammissione della ricorrente nelle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l’anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale nel posto ad essa spettante, il Tar del Lazio con ordinanza n.9222/2019 ha ordinato a Mediasix S.r.l. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati, con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
In esecuzione della suddetta ordinanza si pubblicano l’ordinanza del Tar Lazio n. 9222/2019 e l’integrazione del contraddittorio trasmessa da Mediasix S.r.l.
- Ordinanza TAR Lazio n. 9222/2019 (R.G.7443/2019)
- Integrazione del contraddittorio – Notifica Pubblici Proclami Mediasix S.r.l.