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Nel ricorso proposto da GRP MEDIA S.r.l. per l’annullamento, previa declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma 163 della L. n. 208/15 e del DPR 146/17, del Decreto Mise del 20.10.2017, del D.P.R. n. 146 del 23.08.2017; e con motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto Direttoriale prot. 0058806 del 1.10.2018 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, come riportati negli allegati A e B anch’essi impugnati, di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente; con II motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto Direttoriale prot. 0014060 del 25.2.2019 che ha autorizzato, ad integrazione del decreto direttoriale del 1° ottobre 2018, la liquidazione di un secondo acconto nella misura del 40 % in favore delle emittenti beneficiarie; del Decreto Direttoriale prot. 0024080 del 9.4.2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale, la graduatoria definitiva e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari come riportati negli allegati A e B anch’essi impugnati; di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto, il Tar del Lazio con ordinanza n.8498/2019 del 1.7.2019 ha ordinato a GRP MEDIA S.r.l. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del “petitum giudiziale”, delle censure contenute nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti e del contenuto degli atti impugnati, con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

In esecuzione della suddetta ordinanza si pubblicano l’ordinanza del Tar Lazio n. 8498/2019 e l’integrazione del contraddittorio trasmessa da GRP MEDIA S.r.l.

 




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