Nel ricorso proposto da GRP MEDIA S.r.l. per l’annullamento, previa declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma 163 della Lg 208/15 e del DPR 146/17, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20.10.2017, del D.P.R. n. 146 del 23.08.2017, e con motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto Direttoriale prot. 0058806.01.10.2018 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, come riportati negli allegati A e B anch’essi impugnati, di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente, il Tar del Lazio con ordinanza n.3959/2019 del 25.3.2019 ha ordinato a GRP MEDIA S.r.l. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del “petitum giudiziale”, delle censure contenute nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti e del contenuto degli atti impugnati, con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
In esecuzione della suddetta ordinanza si pubblicano l’ordinanza del Tar Lazio n. 3959/2019 e l’integrazione del contraddittorio trasmessa da GRP MEDIA S.r.l.