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Nel ricorso proposto da Abruzzo TV S.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, della nota prot. 0056253 del 18.9.2018, di esclusione della ricorrente dal procedimento per l’assegnazione dei contributi per l’anno 2016; del Decreto Direttoriale prot. 0058806 del 1.10.2018, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l’anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente a tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi; per la riammissione della ricorrente nelle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l’anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale; nonché per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, il Tar del Lazio con ordinanza n. 1282/2019 ha ordinato ad Abruzzo TV S.r.l. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati, con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

In esecuzione della suddetta ordinanza si pubblicano l’ordinanza del Tar Lazio n. 1282/2019 e l’integrazione del contraddittorio trasmessa da Abruzzo TV S.r.l.

 



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