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Il Ministro dello Sviluppo Economico

Visto l’articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (di seguito: legge n. 99/09) recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che prevede che “La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
Visto l’articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09 che prevede che ”Il Gestore del mercato elettrico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;
Visto l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”, di seguito denominato decreto legislativo n. 93/11, che prevede che il Gestore dei mercati energetici, di seguito denominato GME, assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che a tale fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata Autorità, fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonché quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale, di seguito denominato PSV, con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale;
Vista la deliberazione 6 dicembre 2012 n. 525/2012/R/GAS adottata dall’Autorità in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 93/11;
Considerata l’opportunità, anche in virtù del combinato disposto dell’articolo 30 della legge n. 99/09 e dell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 93/11, di redigere un testo integrato che raccolga, in un unico corpo normativo denominato Disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: Disciplina) le regole di funzionamento dei mercati a termine fisici del gas naturale di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e quelle relative al mercato del gas naturale a pronti, già operativo;
Vista la proposta di testo integrato della Disciplina, redatto conformemente alle indicazioni della deliberazione n. 525/2012/R/GAS dell’Autorità e trasmesso dal GME, con lettera del 19 dicembre 2012 (Prot. GME – PB 19/12/2012 – P 0010993-02), al Ministero dello Sviluppo Economico per l’approvazione ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge n.99/09, come successivamente integrato con lettera del 24 gennaio 2013 (Prot. GME – PB 24/01/2013 – P 0000959-02);
Considerato che l'Autorità, in data 10 gennaio 2013, con la delibera n. 4/2013/I/GAS ha espresso il proprio parere favorevole sulla Disciplina, stabilendo le modalità di definizione delle garanzie che il GME dovrà adottare quando entrerà in vigore la disciplina approvata;
Visti i pareri delle competenti Commissioni Parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati espressi, rispettivamente, il 16 e il 22 gennaio 2013;
Ritenuto opportuno adottare la Disciplina, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 99/09, prevedendo che le eventuali successive modifiche non sostanziali alla stessa siano approvate ai sensi degli articoli 3.5 e 3.6 della medesima Disciplina;

 

DECRETA

Articolo 1
(Approvazione della Disciplina)

  1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09 è approvata la Disciplina allegata al presente decreto che è pubblicato nel sito internet del Ministero.
  2. Le successive eventuali modifiche non sostanziali alla Disciplina sono approvate ai sensi degli articoli 3.5 e 3.6 della medesima Disciplina.
  3. La data di avvio del Mercato a termine del gas naturale è determinata con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta del GME, dopo un adeguato periodo di sperimentazione il cui termine è comunicato dal GME al Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Articolo 2
(Disposizioni finali, entrata in vigore)

  1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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