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Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 recante “Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale e trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n.99” nel seguito “Decreto legislativo”;
VISTO l’articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo che prevede, fra l’altro, che:
a) il soggetto che aderisce all’attuazione delle misure ivi disciplinate assuma un impegno vincolante, anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti in modo da rendere complessivamente disponibile nuova capacità di stoccaggio per un volume pari a quattro miliardi di metri cubi;
b) le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale di cui al precedente punto a) siano selezionate tra le iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui all’articolo 4 del Decreto legislativo;
c) l’impegno di cui al precedente punto a) possa essere assolto mediante stipula di appositi contratti:
1.    con imprese di stoccaggio controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, sulle quali ricadrà la responsabilità per la puntuale realizzazione delle capacità infrastrutturali oggetto dell’impegno e sulle quali graveranno direttamente gli obblighi connessi;
2.    con imprese di stoccaggio diverse da quelle del punto 1 previa definizione, negli appositi contratti, dei casi di inadempimento e delle adeguate forme di garanzia in capo ai soggetti realizzatori;
VISTO l’articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo che prevede che:
-    il soggetto che assume l’impegno vincolante a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale, o a potenziare quelle esistenti, debba trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, nel seguito Ministero, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel seguito Autorità garante, ed all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nel seguito Autorità di regolazione, entro l’1 settembre di ciascun anno un piano per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio, nel seguito piano, o un aggiornamento del piano in essere, selezionando le infrastrutture di cui all’articolo 4, commi 1 e 3 del Decreto legislativo, e che detto piano sia comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione;
-    il piano è volto allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerità ed efficienza e, salvo casi di insuperabili impedimenti tecnici, è realizzato non oltre 5 anni dall’adesione alle misure;
VISTO l’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità di regolazione, è accettato il piano e i suoi aggiornamenti, fermo restando l’obbligo per i soggetti che realizzano le infrastrutture di stoccaggio di richiedere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e, ove necessario, le relative variazioni dei programmi di lavoro delle concessioni di stoccaggio interessate;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2011 recante “Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio” con il quale è stato accettato, per l’anno 2010, il piano proposto dall’eni Spa per la realizzazione di 4060 milioni di metri cubi complessivi di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 maggio 2012 recante “Accettazione dell’aggiornamento, per l’anno 2011, del piano di sviluppo proposto dall’eni Spa di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130”, con il quale è stato accettato il primo aggiornamento del piano proposto dall’eni Spa per la realizzazione di 4060 milioni di metri cubi complessivi di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale;
VISTE, rispettivamente:
-    la lettera del 12 settembre 2012, protocollo n. DIRIS 1/2012, dell’eni Spa con cui è stata trasmessa al Ministero, all’Autorità garante e all’Autorità di regolazione e, per conoscenza, alla Stogit Spa, la proposta per l’anno 2012 di aggiornamento del piano per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio predisposta dalla Stogit Spa, con lettera protocollo AD 114/2012 del 27 luglio 2012, nella quale si conferma l’entrata in esercizio, al 31 agosto 2015, di nuova capacità di stoccaggio per 4000 milioni di metri cubi;
-    la lettera del 25 gennaio 2013, protocollo n. 0001806, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche e, per conoscenza, all’Autorità di regolazione, all’eni Spa e alla Stogit Spa, con la quale sono state formulate alcune osservazioni e puntualizzazioni sui progetti di stoccaggio inclusi nella proposta di aggiornamento del piano inviato dall’eni Spa di cui al punto precedente;
-    la lettera del 19 febbraio 2013, protocollo n. 12/AD, della Stogit Spa indirizzata alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche e, per conoscenza, alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero con cui è stato trasmesso l’aggiornamento, al 18 febbraio 2013, dei progetti di stoccaggio proposti dalla Stogit Spa;
-    la lettera del 28 febbraio 2013, protocollo n. DIRIS n. 5/2013, dell’eni Spa con cui è stata trasmessa al Ministero, all’Autorità garante e all’Autorità di regolazione e, per conoscenza, alla Stogit Spa, una ulteriore proposta di aggiornamento del piano per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio predisposta sulla base dei progetti di stoccaggio di Stogit Spa di cui al punto precedente per 4038 milioni di metri cubi tramite una più ampia scelta, a livello qualitativo e quantitativo, di progetti di stoccaggio;
-    la lettera del 8 marzo 2013, protocollo n. 0004879, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche e, per conoscenza, all’Autorità di regolazione, all’eni Spa e alla Stogit Spa con la quale, in particolare, si sottolinea che è complessivamente diminuito il contributo dei progetti in sovrapressione e che tale diminuzione è compensata dal maggior contributo previsto dall’impianto di Bordolano, da alcuni progetti in “underpressure”, e dallo sviluppo di un nuovo livello nel progetto di Fiume Treste; nella sopracitata lettera si osserva inoltre che, la proposta di aggiornamento del piano presentato dall’eni Spa cui al punto precedente, è in linea con quanto indicato nel Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 maggio 2012 recante “Accettazione dell’aggiornamento per l’anno 2011 del piano di sviluppo, proposto dall’eni Spa, di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130” ove, all’articolo 1, comma 4, si prescriveva: “La società eni Spa è tenuta, in sede dei futuri aggiornamenti del piano, ove i progetti di aumento di capacità di stoccaggio non diano sufficienti margini di sicurezza per la loro fattibilità entro il termine temporale di cinque anni, ad adeguare tempestivamente il piano stesso, includendovi progetti relativi a nuovi giacimenti o ad ampliamenti di quelli esistenti, in grado di fornire anche un maggiore apporto in termini di punta di erogazione”;
-     la Deliberazione 136/2013/I/GAS del 28 marzo 2013 dell’Autorità di regolazione recante “Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Ministro dello sviluppo economico relativo al piano di realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, presentato dalla società ENI”, con la quale è stato formulato il parere favorevole relativamente alla proposta di aggiornamento, per l’anno 2013, del piano presentato dall’eni Spa;
CONSIDERATO che, nell’accettazione del piano, nonché dei suoi successivi aggiornamenti annuali, si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dai minori tempi di realizzazione e che, con l’accettazione, il medesimo piano e i suoi successivi aggiornamenti annuali, divengono vincolanti per l’eni Spa;

DECRETA

Articolo 1

(Accettazione dell’aggiornamento annuale del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio)

1.    Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo è accettato l’aggiornamento, per l’anno 2012, del piano per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale per complessivi 4038 milioni di metri cubi, proposto dall’eni Spa con le lettere citate nelle premesse al presente provvedimento. I dati di sintesi dell’aggiornamento del piano accettato sono riportati negli allegati al presente decreto.
2.    Conseguentemente all’accettazione di cui al comma 1, l’aggiornamento del piano diviene vincolante per l’eni Spa ai fini dello sviluppo di capacità di stoccaggio di gas naturale per almeno 4000 milioni di metri cubi, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo; l’eni Spa è pertanto è impegnata:
a)    ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo, a realizzare non meno di 4000 milioni di metri cubi di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale nell’ambito dei 4038 milioni di capacità prevista nell’aggiornamento del piano approvato con il presente provvedimento, entro e non oltre l’1 settembre 2015;
b)    a fornire i servizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo, nonché ogni ulteriore misura necessaria per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio entro il termine di cui alla lettera a).
3.    L’accettazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 1, non configurandosi in alcun modo come un’approvazione di un programma di lavori in concessione, né come un’autorizzazione alla realizzazione delle opere, non solleva le imprese di stoccaggio selezionate dalla medesima eni Spa dal presentare, a questo Ministero e alle altre Amministrazioni interessate, i necessari programmi e progetti per il conseguimento delle approvazioni e delle autorizzazioni relative ai progetti del piano stesso secondo le procedure vigenti. Su detti progetti, ed eventuali loro varianti, il Ministero effettuerà le proprie valutazioni ed avvierà i relativi procedimenti secondo le ordinarie procedure di legge ai fini delle loro approvazioni.
4.    La società eni Spa è tenuta, in sede dei futuri aggiornamenti del piano, ove i progetti previsti di aumento di capacità di stoccaggio non diano sufficienti margini di sicurezza per la loro fattibilità entro il termine temporale di cinque anni, ad adeguare tempestivamente il piano stesso, includendovi ulteriori progetti relativi a nuovi giacimenti o ad ampliamenti di quelli esistenti, in grado di fornire anche un maggiore apporto in termini di punta di erogazione.

Articolo 2

(Vigilanza e monitoraggio dello sviluppo della nuova capacità di stoccaggio)

1.    Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2011 “Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio” in materia di vigilanza e monitoraggio sul piano attribuite al Ministero e all’Autorità garante.

Articolo 3

(Notifica, entrata in vigore)

1.    Il presente decreto è notificato all’eni Spa e comunicato all’Autorità garante e all’Autorità di regolazione per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


IL MINISTRO

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