Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO  il comma 1-bis dell’articolo 9 del decreto legislativo 164/00, così come introdotto dall’articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l’efficienza e l’economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle Reti di Trasporto Regionale;

VISTO l’articolo 4 , comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.160 del 10 luglio 2008, Supplemento ordinario n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di Reti di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico (nel seguito ”il Ministero”) entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell’esercizio dell’anno precedente;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, che stabilisce che il Ministero si esprime entro il successivo 31 marzo, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e la Regione o le Regioni interessate;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, che all’articolo 2 stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti della Rete di Trasporto Regionale  devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che il Ministero, entro il successivo 30 settembre, procede a una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, richiede il relativo parere all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e alle Regioni interessate, che, in caso di assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito in senso positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede quindi entro il 30 novembre alla emanazione di un decreto relativo all’aggiornamento della Rete Regionale dei Gasdotti. L’aggiornamento della Rete Regionale di Trasporto di cui al decreto sopra citato, entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di del 30 giugno dell’anno in cui é presentata l’istanza;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 dicembre 2011 relativo all’ultimo aggiornamento della Rete Regionale di Trasporto;

VISTA l’istanza in data 31 luglio 2012 della società di trasporto SnamReteGas S.p.A. con  la quale é stata trasmessa la documentazione  relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2012 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 1;

VISTA l’istanza in data in data 24 luglio 2012, della società di trasporto S.G.I. con la quale é stata trasmessa la documentazione  relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2012 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i  tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 2;  

VISTA l’istanza in data 4 luglio 2012 della società di trasporto Consorzio Media Valtellina Trasporto Gas (CMVTG), con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2012 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 3;

VISTA l’istanza in data 25 luglio 2012 della società di trasporto Retragas S.r.l., con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2012 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 4 ed è stata comunicata la dismissione dei tratti di rete elencati in allegato 5;

ACQUISITO, con richieste del 25 settembre 2012, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e dalle Regioni interessate il parere per comunicazione scritta o per intervenuto silenzio-assenso di cui all’articolo 2 comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, e non essendo emersi elementi ostativi alle richieste medesime;

RITENUTO che le caratteristiche tecnico-funzionali dei gasdotti sopra citati siano riconducibili a quelle previste all’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005 che si confermano valide alla luce del comma 1bis dell’articolo 9 del decreto legislativo 164/00 così come successivamente introdotto dall’articolo 31 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

DECRETA

Articolo 1
(Aggiornamento della Rete di Trasporto Regionale)

1.    All’elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011, sono aggiunti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, i tratti di gasdotto di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4, aventi stato di consistenza alla data del 30 giugno 2012,  ed eliminati i gasdotti  di cui all’allegato 5;

2.    L’aggiornamento in data 1° gennaio 2013 delle Reti di Regionale di Trasporto, che tiene conto delle modifiche di cui al comma 1, é riportato complessivamente per ogni società nei seguenti Allegati:

  • gasdotti della società Snam Rete Gas S.p.A. nell’allegato A;
  • gasdotti della società Società Gasdotti Italia S.p.A. nell’allegato B;
  • gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell’allegato C;
  • gasdotti della società Retragas S.r.l. nell’allegato D;

3.    Contestualmente si pubblica di seguito anche l’elenco dei gasdotti regionali che non hanno subito aggiornamento:

  • gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell’allegato E;
  • gasdotti della società Metanodotto Alpino S.r.l. nell’allegato F;
  • gasdotti della società Energie S.r.l.  nell’allegato G;
  • gasdotti della società Gas Plus Trasporto S.r.l. nell’allegato H;
  • gasdotti della società Italcogim Trasporto S.r.l. nell’allegato I.

Articolo 2
(Trasmissione istanze aggiornamento Rete Regionale dei Gasdotti)

1.    Ad integrazione di quanto stabilito all’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 ottobre 2010, i soggetti gestori di tratti della Rete di Trasporto Regionale  devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dal 2013, oltre alla istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno, anche quella relativa ai progetti di nuovi gasdotti in corso a tale data. In particolare all’istanza va allegato un elenco dei nuovi gasdotti in esercizio al 30 giugno dell’anno in corso, un elenco dei gasdotti in progetto a tale data, un elenco di tutti i gasdotti in esercizio alla stessa data. Inoltre, a partire dal 2013, le istanze ed i relativi documenti allegati devono essere inviati solo per via informatica in formato Word, e le tabelle in formato Excel,  all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

2.    Per i futuri aggiornamenti, fermo restando il procedimento di acquisizione dei pareri dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas e delle Regioni interessate con la procedura di cui al richiamato articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, la Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche provvede, con cadenza almeno annuale, alla pubblicazione  sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico dell’elenco aggiornato.

Articolo 3
(Pubblicazione)

1.    Il presente decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione. 

Roma, 28 gennaio 2013

IL MINISTRO

Allegati

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina