Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 luglio 2014 riguarda il Regolamento di modifica al decreto 28 aprile 2008, n. 98 che disciplina condizioni e modalità di amministrazione, intervento e rendiconto del:

  • Fondo di garanzia per le vittime della strada
  • Fondo di garanzia per le vittime della caccia

Il Regolamento modifica, inoltre, la composizione dei comitati dei due Fondi di garanzia, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il decreto è pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2014.

 


 

Il Ministro dello Sviluppo Economico 

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO l’articolo 285 del predetto Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della strada;

VISTO l’articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo economico che, nel dare attuazione alle citate disposizioni del predetto Codice delle assicurazioni private, mediante un unico testo regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina intercorrenti tra le due previsioni normative, ha recato condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo n. 209 del 2005;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha fra l’altro istituito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), subentrato nelle competenze dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell’adunanza del 5 giugno 2014;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la nota del 2 luglio 2014 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A
il seguente regolamento

Articolo 1
(Modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98)

1. Al decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo economico, recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.»;
b) all’articolo 2, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) due rappresentanti delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designati dall'Associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;»;
c) all’articolo 25, comma 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
«d) un rappresentante delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designato dall'Associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;»;
d) agli articoli 2, comma 2, lettera c); 8, comma 2; 10, comma 1 e 2; 15, comma 2; 25, comma 2, lettera b); 31, comma 2; 33, comma 1; 36, comma 2; 37, comma 3, la parola «ISVAP», è sostituita dalla parola «IVASS».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 luglio 2014

IL MINISTRO
F.to Federica Guidi

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina