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Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel seguito “decreto legislativo 164/00”, ed in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 8 che prevedono rispettivamente che:

  • l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico;
  • le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all’allacciamento dell’utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

VISTO il decreto legislativo 164/00, ed in particolare l’articolo 9, che al comma 1 prevede, fra l’altro, che la rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza unificata e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un’impresa che svolge l’attività di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l’applicazione degli articoli 30 e 31 è di competenza regionale”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), ai sensi del quale le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” nel seguito “decreto legislativo n. 93/2011”;

VISTO l’articolo 10 del decreto legislativo n. 93/2011 ed in particolare il comma 6, lettera f), che prevede che ciascun Gestore della rete di trasporto di gas naturale gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità e a tal fine predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le reti estere e che il programma è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed è vincolante salvo motivati impedimenti tecnici e che i contenuti di tale programma sono comunicati anche alle Regioni;

VISTA la lettera del 12 novembre 2012, protocollo OPER/SCH/cv08, e relativi allegati con cui la società Snam Rete Gas Spa ha trasmesso, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Energia, il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2012-2013;

VISTA la lettera dell’11 dicembre 2012, protocollo DT/PA/pa/2012/1464, e relativi allegati con cui la società S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa ha trasmesso, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Energia, il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2012-2013;

VISTA la lettera del 6 dicembre 2012, n. 06/12/2012/0080 e relativi allegati con cui la società Infrastrutture Trasporto Gas Spa ha trasmesso, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Energia, il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2012-2013 che, per il citato anno termico, non prevede interventi di manutenzione;

VISTA la deliberazione del Direttore dell’area mercati dell’Autorità, protocollo 0004211 del 30 gennaio 2013, trasmessa alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, con cui è stato espresso il parere favorevole sui piani di manutenzione delle società di trasporto sopra indicate;

CONSIDERATO che per l’anno termico 2012-2013 i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale delle società Snam Rete Gas Spa e S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa contengono gli elementi necessari per l’individuazione degli interventi di manutenzione programmati e della relativa tempistica;


DECRETA

Art. 1
(Approvazione dei programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale)


1.    Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, lettera f) del decreto legislativo n. 93/2011, approva i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale, per l’anno termico 2012-2013, trasmessi dalle società Snam Rete Gas Spa, S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa e Infrastrutture Trasporto Gas Spa di cui in allegato 1, 2 e 3.

2.    La Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche provvede a comunicare i programmi di manutenzione di cui al comma 1 alle Regioni.

Art. 2
(Disposizioni finali)


1    Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,  15 febbraio 2013

IL MINISTRO

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