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Il decreto stabilisce i criteri e le condizioni per la sospensione e la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (bandi “investimenti innovativi”), 13 dicembre 2011 (bando “biomasse”) e 5 dicembre 2013 (bando “efficienza energetica 2013”).

Possono accedere ai benefici di legge le imprese che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione dei progetti ammessi. Per tali imprese, è prevista, per una sola volta e nel rispetto dell’intensità di aiuto determinata in sede di concessione, una sospensione del pagamento della sola quota capitale delle rate per un periodo di 12 (dodici) mesi, con scadenza non successiva ad un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta, ovvero in alternativa alla sospensione, è concedibile un allungamento dei piani di ammortamento fino a 15 (quindici) anni di durata complessiva a decorrere dalla data di scadenza della prima rata del finanziamento agevolato.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2019.

Decreto (pdf)

 

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