Il decreto definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96, su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari finali, le modalità di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia.
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2013.