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Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche ex Art. 30 DL 21/2022.
Obbligo di notifica a MISE e MAECI delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione europea

 

Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ha, tra l’altro, introdotto disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche.

In particolare l’articolo 30 detta una specifica disciplina per l’ipotesi di esportazioni al di fuori dell’Unione Europea prevendo uno specifico obbligo di notificazione nonché, per il caso di inadempimento, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La predetta disposizione, nel demandare ad apposito DPCM l’individuazione delle materie critiche per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette a notifica, prevede, altresì, che i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscano materie prime critiche e che la loro esportazione, sino al 31 dicembre 2026[1], sia soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.

A detti fini si dispone che le imprese italiane, o stabilite in Italia, che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea, rottami ferrosi di cui al comma 1 dell'articolo 30 del DL 21 marzo 2022, n. 21, sono tenute a notificare, almeno sessanta giorni[2] prima dell'avvio dell'operazione, una informativa completa dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

In difetto di comunicazione – ovvero in caso di comunicazione incompleta – è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e, comunque, non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

In vista di una compiuta ed immediata applicazione della richiamata disciplina vincolistica si è ritenuto di adottare un modello uniforme di informativa e di fornire, altresì, le seguenti indicazioni operative.

Per ottemperare all’obbligo di notifica al MISE e al MAECI sono state attivate le seguenti due caselle email

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alle quali le imprese di cui al comma 2 dell’art. 30 del d.l. 21/2022[3] devono inviare congiuntamente specifica informativa da redigersi secondo l’allegato documento Excel  nel quale indicare

  • la partita Iva e la ragione sociale dell’esportatore,
  • il paese di destinazione finale,
  • la ragione sociale del cliente,
  • il codice doganale (TARIC) completo,
  • il peso complessivo,
  • il valore in euro,
  • la data prevista di avvio dell’operazione,
  • eventuali note.

Si precisa che verranno effettuati controlli su mancate notifiche ovvero su notifiche incomplete di concerto con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane.

Il file di notifica denominato “Modulo di notifica ex art. 30 DL 22.03.2022 – rottami ferrosi” (xlsx) dovrà essere inviato alle caselle PEC di cui sopra, sia in formato Excel che in formato PDF firmato digitalmente. In caso di differenze tra le due versioni del file saranno prese in considerazione le informazioni contenute in quello in PDF firmato digitalmente.

 

 

 


[1] Modifica introdotta dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, di conversione del Decreto Legge 10 maggio 2023, che estende la durata della misura.

[2] Legge 3 luglio 2023, n. 87, di conversione del Decreto Legge 10 maggio 2023, che modifica il termine di notifica da venti a sessanta giorni.

[3] Le imprese italiane o stabilite in Italia (intendendosi per stabilite quelle che abbiano stabile organizzazione in Italia anche ai sensi dell’art. 162 TUIR).

 


Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese
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Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per l’Europa e la politica commerciale internazionale
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