La risoluzione n. 183512 del 20 ottobre 2014, risponde al quesito se i casi di vendite sottocosto previsti nei commi 1 e 2 dell’articolo 2 del D.P.R. n. 218 del 2001 possano derogare solo all’obbligo della comunicazione preventiva al comune competente per territorio, come precisato al comma 3 dello stesso articolo 2, ovvero se per questi sia possibile derogare altresì a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 1 del medesimo D.P.R. n. 218, come peraltro viene confermato nella circolare esplicativa n. 3528/C del 24-10-2001.
Risoluzione n. 183512 del 20 ottobre 2014 (formato pdf, 157 Kb)
Allegati
Nota n. 127629 allegata alla risoluzione n. 183512 del 20 ottobre 2014