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La risoluzione n. 183512 del 20 ottobre 2014, risponde al quesito se i casi di vendite sottocosto previsti nei commi 1 e 2 dell’articolo 2 del D.P.R. n. 218 del 2001 possano derogare solo all’obbligo della comunicazione preventiva al comune competente per territorio, come precisato al comma 3 dello stesso articolo 2, ovvero se per questi sia possibile derogare altresì a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 1 del medesimo D.P.R. n. 218, come peraltro viene confermato nella circolare esplicativa n. 3528/C del 24-10-2001.

Risoluzione n. 183512 del 20 ottobre 2014 (formato pdf, 157 Kb)

 

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