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La Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche rende noto che la facoltà di recedere dai contratti di stoccaggio pluriennali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 3 del decreto legislativo n. 130/2010 può essere esercitata  solo al termine del primo quinquennio di durata dei citati contratti con la rinuncia al successivo rinnovo quinquennale. Resta  quindi nella disponibilità dei soggetti investitori, sino al termine del primo quinquennio contrattuale, la capacità di stoccaggio già fisicamente disponibile pari, globalmente, a circa 2.642 milioni di Smc alla quale si applicano le disposizioni dettate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con le delibere 85/2014/R/gas e 144/2014/R/gas.

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