La risoluzione reca chiarimenti in merito all’obbligatorietà della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche previsto da alcune Regioni e, nello specifico, in merito all’eventuale applicabilità di sanzioni ad un soggetto che, non obbligato al possesso del DURC perché proveniente da un comune situato in una Regione che non prevede tale obbligo, esercita il commercio in forma itinerante in una Regione nella quale invece è previsto l’obbligo di regolarità contributiva.
Risoluzione n. 398596 del 26 settembre 2017 (formato pdf, 332 Kb)