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Non si considerano manifestazioni a premio:

  • I concorsi indetti esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi commerciali o industriali, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività
  • Le manifestazioni indette da emittenti televisive solo nel caso in cui i premi siano assegnati agli spettatori presenti nello studio in cui si svolge l'iniziativa. L'esclusione opera anche in caso di emittenti radiofoniche ove, per ascoltatori presenti, si intende coloro che intervengono alle manifestazioni attraverso un collegamento radiofonico o qualsiasi altro collegamento a distanza. In ogni caso, l'iniziativa non è esclusa qualora essa, veicolata attraverso l'emittente televisiva o radiofonica, sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese
  • Le sole operazioni a premio con premi costituiti da quantità aggiuntive dei prodotti promozionati, da sconti sul prezzo di prodotti e di servizi dello stesso genere di quelli acquistati, da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso, purché non offerti per incentivare l'acquisto del prodotto oggetto della promozione
  • Le manifestazioni nelle quali i premi siano costituiti da oggetti di minimo valore (piccoli gadgets tipo lapis, bandierine, calendari od oggetti simili) ed il loro conferimento non sia condizionato alla natura o all'entità dell'acquisto
  • Le manifestazioni in cui i premi siano destinati ad enti o istituzioni pubbliche o che abbiano finalità eminentemente sociali e benefiche (scuole, ospedali, ecc.).

 

Per maggiori informazioni

 Consulta anche le risposte alle domande frequenti (FAQ n. 10 e n. 70)

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