Misura per favorire la ripresa produttiva delle imprese dell’area del sisma Centro Italia
Il Ministero promuove diverse misure a sostegno delle imprese localizzate nei comuni colpiti dai sismi del 2016 e 2017 nel Centro Italia. Questa sezione si riferisce alla misura "Ripresa produttiva", gestita dalle Regioni. Per conoscere le altre misure consultare la sezione Sisma Centro Italia
Cos’è
E’ una misura istituita dall’ art. 20-bis del decreto-legge n. 189/2016, volta a favorire la ripresa produttiva delle imprese insediate, da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici, nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017.
I criteri, le procedure e le modalità di concessione, erogazione e controllo dei contributi previsti dalla misura agevolativa sono stati stabiliti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 11 agosto 2017, come modificato con i decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 giugno 2019 e 27 maggio 2022.
A chi si rivolge
La misura è destinata alle imprese operanti nel settore turistico e agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato ed è volta a sostenere la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva delle imprese operanti nelle province di:
- Ancona
- Ascoli Piceno
- Fermo
- L’Aquila
- Macerata
- Perugia
- Pescara
- Rieti
- Teramo
- Terni
Possono accedere alla misura le imprese di qualsiasi dimensione, anche non iscritte al Registro delle imprese:
- dotate di unità produttive ubicate nelle province indicate (le imprese non iscritte al Registro delle imprese devono esercitarvi l’attività)
- operative nei territori delle province indicate antecedentemente al 24 febbraio 2016 (26 aprile 2016 per la provincia di Ancona e 18 luglio 2016 per la provincia di Pescara);
- operanti in tutti i settori, fatta eccezione per quelli dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura, se iscritte all’albo delle imprese artigiane ovvero nei settori di cui all’allegato 1 del decreto interministeriale 11 agosto 2017, se non iscritte all’albo delle imprese artigiane
- che abbiano registrato una riduzione del fatturato non inferiore al 30%
Le agevolazioni
Consistono in un contributo in conto capitale commisurato ai costi della produzione sostenuti dall’impresa negli esercizi 2017 e 2018 in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2022 compresi e nei limiti massimi del 30% della riduzione del fatturato registrata dalla medesima impresa. L’importo del contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro per singola impresa, limite elevato a 75.000 euro per le imprese in possesso del rating di legalità.
Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013; alle condizioni indicate nel decreto interministeriale 11 agosto 2017 e per le sole PMI dotate di unità produttive ubicate nei comuni direttamente colpiti dal sisma, il contributo è concedibile ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 relativo ai regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali.
Le predette agevolazioni sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa per i medesimi costi della produzione, nei limiti dei costi della produzione stessi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di esenzione.
Come funziona
Le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa a sportello.
La gestione della misura - a partire dalla ricezione delle domande di agevolazione e fino alla concessione del contributo, all’erogazione del medesimo e al controllo sul corretto utilizzo delle risorse erogate - è affidata ai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma, in qualità di Vice Commissari competenti per territorio.
I Vice Commissari, con propri provvedimenti pubblicati nei Bollettini Ufficiali regionali, adottano le disposizioni attuative della misura agevolativa, stabilendo, per singola Regione, i termini di presentazione delle domande e la relativa modulistica.
L’erogazione del contributo avviene in due quote:
- la prima quota, pari al 70%, è erogata entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione
- la seconda quota, pari al restante 30%, è erogata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione da parte dall’impresa, che deve intervenire entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018 dell’ultimo esercizio costituente il biennio individuato dall’impresa ai fini della determinazione dei costi della produzione (o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo)
Dotazione finanziaria
Alla misura sono state destinate risorse finanziarie pari a 46 milioni di euro, così ripartite:
-
Abruzzo: 5,1 milioni di euro
-
Lazio: 5,1 milioni di euro
-
Marche: 31,11 milioni di euro
-
Umbria: 9,69 milioni di euro
Documenti utili
Normativa
Normativa che regola lo strumento
- Art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e successive modifiche e integrazioni
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 11 agosto 2017
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 giugno 2019
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 maggio 2022
Normativa comunitaria
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»