Investimenti per innovazione tecnologica 4.0 negli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
A cosa serve
La misura è volta a sostenere il sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) nella infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0.
Soggetti beneficiari
ITS che alla data di presentazione della domanda non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente agevolazione.
Quali vantaggi
Agevolazione nella forma di contributo diretto alla spesa, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, nella misura del 50% delle spese ammissibili.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili debbono riferirsi a investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, assunti per l’importo risultante dai relativi documenti di acquisto per un importo complessivo non inferiore a euro 400.000, relativi a:
- beni strumentali, materiali e immateriali, con caratteristiche coerenti all’uso delle tecnologie abilitanti e funzionali ai processi di innovazione tecnologica 4.0;
- macchinari, impianti, attrezzature varie, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) necessari per l’attivazione di corsi che utilizzano le tecnologie abilitanti svolti in modalità distance learning.
Sono inoltre ammissibili, in misura pari a 10 per cento del costo dei beni di cui alle lettere a) e b), le altre spese quali oneri accessori, opere murarie o altre spese generali strettamente pertinenti all’esecuzione del progetto.
Come si accede
Le istanze di accesso all’agevolazione, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del requisito di cui all’articolo 3, lettera e), decreto interministeriale 18 dicembre 2020, e riportanti l’elenco e la quantificazione complessiva delle spese di cui all’articolo 5, del medesimo decreto, devono essere presentate dall’8 novembre 2021 al 3 dicembre 2021, esclusivamente via PEC all’indirizzo
Normativa
- Decreto 4 novembre 2021 - Termini e modalità di presentazione delle domande
- Art. 11 bis, decreto Legge del 1° aprile 2021, n.44
- Decreto 18 dicembre 2020 - Attuazione all’art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
- Art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021