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Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa

Cos’è

Il Fondo è stato istituto con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 43 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Fondo acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione e finanzia programmi di ristrutturazione anche attraverso il trasferimento di impresa.

 

A chi si rivolge

Il Fondo si rivolge alle imprese che presentano le seguenti due caratteristiche:

1) imprese in difficoltà economico finanziaria:

  • ai sensi degli orientamenti unionali (paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01) oppure
  • con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (stato di difficoltà non ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01);

2) imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • titolari di marchi storici di interesse nazionale con un numero di dipendenti superiore a 20;
  • società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250 (dato consolidato comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale);
  • detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.

Fermo restando il soddisfacimento dei requisiti per presentare domanda, possono presentare domanda per l’accesso con priorità al Fondo le imprese:

1) che siano destinatarie di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21/2012 (golden power);
2) che non siano state oggetto di sanzione amministrativa irrogata per l’inosservanza delle disposizioni del decreto-legge n. 21/2012 (disciplina golden power);
3) che non abbiano promosso né abbiano intenzione di promuovere azioni giudiziali per la contestazione di atti di esercizio dei poteri speciali (golden power). L’eventuale successiva violazione dell’impegno assunto determina la revoca totale del sostegno ottenuto.

 

Come funziona

Il Fondo effettua investimenti diretti nel capitale di rischio alle seguenti condizioni:

  • la partecipazione diretta acquisita (equity) deve essere di minoranza;
  • l'intervento complessivo per singola operazione non può superare l’ammontare di 30 milioni di euro;
  • l’operazione di investimento è effettuata unitamente e contestualmente a:
    • investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti unionali);

oppure

    • soci preesistenti che apportano almeno il 50% dell’aumento di capitale (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti unionali);
    • all’impresa proponente che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari)
  • Exit a 5 anni con condizioni di uscita definite già nell’operazione di investimento.

In aggiunta o in alternativa all’acquisizione della partecipazione il Fondo può realizzare investimenti in quasi equity.

 

Principali obiettivi

  • sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa;
  • ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria;
  • attivare capitali privati/pubblici a sostegno dell’attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
  • instaurare una partnership tra la proprietà/management ed INVITALIA finalizzata alla creazione di valore per tutti gli azionisti, con un piano di ristrutturazione condiviso.

 

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Con decreto direttoriale 20 gennaio 2021, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per richiedere l’accesso al Fondo.

La gestione del Fondo è affidata alla società Invitalia s.p.a. ed è possibile presentare la domanda di accesso a decorrere dalle ore 12 del 2 febbraio 2021 utilizzando la procedura informatica online

 

Normativa

 

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