Contributi alle Camere di Commercio italiane all’estero
Legge del 1 luglio 1970 n.518
Che cos’è:
La legge disciplina il settore delle Camere di Commercio italiane all’estero, stabilendo:
- i criteri che presiedono alla concessione ed alla revoca del riconoscimento ufficiale;
- l’approvazione di modifiche agli Statuti delle CCIE riconosciute;
- la concessione di un cofinanziamento annuo alle Camere di Commercio italiane all’estero ufficialmente riconosciute.
Cosa fare per ottenere il riconoscimento:
Le associazioni costituite da almeno 2 anni devono inoltrare, entro il 30 settembre di ogni anno, apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi – DIV. V tramite la Rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto camerale (quest’ultimo deve rispettare quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della legge 518/70);
- elenco dei soci e composizione delle cariche sociali;
- bilanci consuntivi degli ultimi due anni (revisionati);
- relazione dalla quale risulti l’attività in favore dello sviluppo degli scambi commerciali con l’Italia;
Il MISE, acquisito il parere del Ministero Affari Esteri, valuta la concessione del Riconoscimento ufficiale, considerando i seguenti parametri.
Cosa fare per ottenere i contributi:
entro il 31 gennaio di ogni anno presentare il programma promozionale da realizzare attraverso il sistema informativo Planet e inviare il Programma estratto da Pla.net alla rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente;
entro il 31 marzo di ogni anno trasmettere al MISE, tramite la rappresentanza diplomatica territorialmente competente, la domanda di liquidazione del contributo e la rendicontazione di spesa del programma promozionale realizzato l’anno precedente;
- entro il 31 marzo di ogni anno inviare copia della documentazione ad Assocamerestero che ne cura la preistruttoria;
Le domande di liquidazione del contributo, firmate dal Presidente in qualità di legale rappresentante devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- Relazione illustrativa dell’attività promozionale realizzata, che evidenzi gli obiettivi raggiunti
- Elenco delle spese sostenute per la realizzazione del Programma Promozionale
- Copia del bilancio consuntivo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente, approvato dai competenti organi della CCIE e corredato dalla relazione dei revisori dei conti o dell’organismo esterno di revisione contabile
- Copia delle deliberazioni o dei verbali degli organi camerali statutariamente competenti per l’approvazione del bilancio consuntivo;
- Variazione statistica degli associati rispetto all’anno precedente
- Composizione degli organi sociali
Ispezioni e verifiche:
Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche a campione, sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità agli originali delle copie e delle traduzioni.
Ufficio competente:
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi –DIV.V
Viale Boston 25 – 00144 ROMA
Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90:
Dott.ssa Barbara Clementi, dirigente della Divisione V
e-mail: barbara.clementi@mise.gov.it
pec: dgpips.div05@pec.mise.gov.it
Coordinatrice della linea di attività:
Dott.ssa Daniela De Giorgi
Tel. +39 06 59932515
e-mail: daniela.degiorgi@mise.gov.it
Incaricate dell’istruttoria della Legge 518/70:
Dott.ssa Brunella Bellezza
Tel. +39 06 59932612
e-mail: brunella.bellezza@mise.gov.it
Sig.ra Daniela Lo Giudice
Tel. +39 06 59932479
e-mail: daniela.logiudice@mise.gov.it
Riferimenti normativi:
- Legge 1 luglio 1970, n. 518 (G.U. n. 182 del 21 luglio 1970)
- Decreto del Direttore Generale del 04 dicembre 2019 - Seguono allegati al DDG:
- Decreto del Direttore Generale del 21 dicembre 2018 - Seguono allegati al DDG:
- Decreto del Direttore Generale dell'8 febbraio 2019
- DM 24/04/2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale. n 139 del 18.06.2014)
- Articolo 42 del Decreto Legge n. 83 del 2012 convertito con Legge 134 del 2012