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Con la riforma degli incentivi alle imprese di cui al DL “Crescita 1” (decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), il FIT – Fondo per l’innovazione tecnologica ha assunto la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile”.


 

Il Fondo Rotativo per l’Innovazione Tecnologica (FIT) è stato istituito dalla Legge n. 46 del 17 febbraio 1982, art. 14.
Le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo sono state stabilite con decreto del 16 gennaio 2001 dell’allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e successivamente adeguate alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, con decreto del 10 luglio 2008 dell’attuale Ministero dello Sviluppo Economico.

Ambito di applicazione


Le agevolazioni del fondo sono destinate al sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo sperimentale, che possono comprendere anche attività non preponderanti di ricerca industriale.
Per attività di sviluppo sperimentale e di ricerca industriale si intendono quelle rivolte rispettivamente: 

a) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, così generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

b) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera a).

Beneficiari


Possono beneficiare delle agevolazioni del FIT i soggetti giuridici aventi stabile organizzazione in Italia e compresi in una delle seguenti tipologie:

  • Imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ovvero attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1 e 3);
  • Imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  • Imprese artigiane di produzione di beni di cui alla Legge 8 agosto l985, n. 443;
  • Centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;
  • Altri soggetti individuati con i bandi del Ministero dello Sviluppo Economico.

Possono altresì beneficiare degli interventi i consorzi e le società consortili con partecipazione maggioritaria di uno dei soggetti precedenti, a condizione che la partecipazione dei medesimi soggetti sia superiore al 30% dell’ammontare del fondo consortile ovvero del capitale sociale.
I soggetti precedentemente elencati possono presentare domanda congiuntamente con organismi di ricerca, purché ai primi faccia capo almeno il 30% del costo ammissibile del progetto.

Spese ammissibili


Sono ammissibili programmi comportanti costi riconosciuti ammissibili non inferiori a 1 milione di Euro, fatti salvi eventuali diversi limiti disposti con i bandi.
Ai fini dell’ammissibilità, i programmi devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e comunque non oltre 6 mesi dalla stessa, fatto salvo quanto eventualmente previsto con i bandi.
Sono ammissibili i costi riguardanti:

  • Le spese per il personale tecnico adibito alle attività di sviluppo sperimentale e di ricerca industriale  oggetto del programma;
  • Il costo di strumenti e attrezzature di nuovo acquisto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
  • I servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del programma, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
  • Le spese generali da determinare in misura non superiore al 30% del costo del personale;
  • I materiali utilizzati per lo svolgimento del programma.

Tipologia di Finanziamento


Le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti forme, nei limiti delle intensità massime previste dalla Disciplina comunitaria:

a) finanziamento agevolato: è concesso per i programmi comportanti spese ammissibili inferiori a 3 milioni di euro - fatte salve eventuali diverse disposizioni. Tale finanziamento è pari al 50% dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a 4 anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni;

b) contributo in conto interessi: può essere concesso per i programmi comportanti spese ammissibili pari o superiori a 3 milioni di euro - fatte salve eventuali diverse disposizioni -, in relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria del programma. Tale contributo in conto interessi è pari al 50% dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a 4 anni;

c) contributo diretto alla spesa: oltre al finanziamento agevolato ovvero all’eventuale contributo in conto interessi, è concesso un contributo alla spesa in misura pari al 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili.

 Possono altresì essere concesse maggiorazioni, nella forma di contributo alla spesa, pari al 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle piccole imprese ovvero al 10% nominale per i programmi svolti dalle medie imprese. Per gli organismi di ricerca, la predetta maggiorazione è riconosciuta nella misura del 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili.
L’entità del contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato ovvero della misura del contributo in conto interessi può essere ridotto dal Ministero, laddove il valore complessivo delle agevolazioni determinate superi le intensità massime previste dalla Disciplina comunitaria.
Limitatamente agli organismi di ricerca che ne facciano richiesta, l’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato ovvero al contributo in conto interessi concedibile, può essere concessa nella forma del contributo diretto alla spesa, attualizzandone il valore al momento della concessione e in base al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.

Procedura


Il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscrive apposite convenzioni con delle banche concessionarie, nominate Gestori, alle quali affida l’incarico di valutare la fattibilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei progetti sottoposti ad istruttoria. Per l'esame della validità tecnologica dei programmi il gestore si avvale di esperti esterni, scelti dal Ministero dello Sviluppo Economico tra quelli iscritti all’albo di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 7 aprile 2006.

Tempistica dell’investimento


Le erogazioni avvengono in non più di 3 soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma individuati nel piano delle erogazioni. Ai fini dell’erogazione il soggetto beneficiario deve aver sostenuto costi non inferiori a quelli previsti nel piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento.
Con riferimento al contributo in conto interessi, l’erogazione avviene in via anticipata, attualizzando al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione della quota di finanziamento bancario.
Limitatamente ai programmi proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate nel periodo di attuazione del programma, non può superare l’80% delle agevolazioni concesse. Il residuo 20%, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella immediatamente precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti.

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