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Garanzie agevolate a PMI e professionisti a valere su fondi di garanzia pubblici gestiti dai confidi

Questa sezione si riferisce alle garanzie dei confidi. La voce relativa all’erogazione di finanziamenti agevolati da parte dei confidi è consultabile online in una sezione dedicata.

Il decreto 7 aprile 2021 stabilisce modalità e termini per l’affidamento in gestione ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) delle risorse accertate con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 giugno 2019. Tali risorse sono assegnate sotto forma di contributi in gestione ai fini della costituzione di appositi e distinti fondi rischi da utilizzare per la concessione alle piccole e medie imprese e ai professionisti di garanzie pubbliche agevolate su nuovi finanziamenti a medio e lungo termine. Il decreto, emesso di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, attua quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, così come modificato dall’articolo 1, comma 221, della legge 145/2018.

Il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 agosto 2022, definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo e fornisce chiarimenti per l’attuazione dell’intervento previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle istanze di contributo


A seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, è disposta, a partire dal 23 novembre 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle richieste di ammissione al contributo pubblico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 aprile 2021.

Erogazione del Contributo

1. Progetti di digitalizzazione/efficientamento gestionale - articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto 7 aprile 2021

I confidi che, a seguito della presentazione dell’istanza di contributo e della positiva valutazione della stessa, abbiano ottenuto decreto di concessione del contributo a fronte della realizzazione di progetti di digitalizzazione/efficientamento gestionale, possono presentare istanza di erogazione del contributo entro il termine di 60 giorni dal completamento dei progetti stessi.

Per presentare l’istanza di erogazione è necessario:ù

  • scaricare il modulo di richiesta di erogazione tramite i link di seguito riportato e compilarlo in ogni sua parte
  • procedere alla firma digitale del documento (legale rappresentante o procuratore speciale del confidi);
  • procedere all’invio del modulo firmato e di tutti allegati previsti tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Si specifica che l’erogazione del contributo è in ogni caso subordinata all’avvenuta trasmissione al Ministero del decreto di concessione controfirmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del confidi, alla trasmissione della citata istanza di erogazione e alla positiva valutazione della stessa, nonché al positivo esito delle ulteriori verifiche previste dalla normativa.ù

2. Operazioni di aggregazione - articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 7 aprile 2021

Per i confidi che, a seguito della presentazione della domanda e della positiva valutazione della stessa, abbiamo ottenuto il decreto di concessione del contributo a fronte di operazioni di aggregazione, l’erogazione del contributo seguirà alla trasmissione al Ministero del decreto di concessione controfirmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del confidi, senza necessità di formulare apposita istanza, subordinatamente al positivo esito dei controlli previsti dalla normativa.

Si rinvia in ogni caso alle disposizioni del decreto ministeriale del 7 aprile 2021 e del decreto direttoriale del 23 agosto 2022, consultabili nella sezione “Normativa nazionale” della presente pagina.

Domande Frequenti

Con riferimento alla presentazione delle istanze, mediante il link di seguito riportato è possibile consultare FAQ recanti specifiche indicazioni.

Tipologie di confidi richiedenti

Le risorse sono assegnate ai confidi aventi le caratteristiche indicate all’articolo 4 del decreto, a fronte della realizzazione, in via alternativa, delle seguenti attività, individuate dai successivi articoli 5 e 6 del decreto stesso:

  • operazioni di aggregazione, per tali intendendosi le operazioni di fusione per incorporazione e le operazioni di fusione per unione;
  • progetti di digitalizzazione, per tali intendendosi la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica applicata ai servizi finanziari;
  • progetti di efficientamento gestionale e miglioramento dei processi nell’ambito dei sistemi di rating, della certificazione di qualità e dello sviluppo di reti distributive.

Le risorse sono assegnate, nella misura stabilita dal decreto, a fronte di domande presentante dai confidi.

Il termine per la presentazione delle domande ai fini dell’assegnazione delle risorse sarà stabilito con successivo decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese. Gestione delle risorse
Con le risorse assegnate i confidi costituiscono appositi e distinti fondi rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti alle condizioni e nei termini previsti dal decreto.
L’attività di concessione di garanzie da parte dei confidi a valere sulle risorse assegnate termina con l’esaurimento delle risorse stesse e, comunque, non oltre il 31 dicembre del quindicesimo anno successivo all’assegnazione.
Al termine dell’attività di concessione delle garanzie le risorse sono restituite al Ministero entro i termini e secondo le modalità previste dal decreto.

Beneficiari dell’intervento

I beneficiari dell’intervento sono le piccole e medie imprese e i professionisti operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica.
Ai fini dell’accesso alle garanzie pubbliche le PMI devono:

  • essere iscritte al Registro delle imprese;
  • essere classificate di piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e dell’allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
  • non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione;
  • non essere in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994.

Ai fini dell’accesso all’intervento pubblico i professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali ovvero aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Caratteristiche delle garanzie agevolate

Le garanzie agevolate:

a) sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi, da rimborsare secondo un piano di ammortamento, con rate di durata non superiore a 12 mesi;
b) sono concesse direttamente ai soggetti beneficiari;
c) riguardano specifiche operazioni finanziarie, aventi importo, durata complessiva ed eventuale preammortamento definiti;
d) sono di importo non superiore a euro 2.500.000,00 per singolo soggetto beneficiario;
e) sono rilasciate in misura non superiore all’80 (ottanta) percento dell’importo della sottostante operazione finanziaria;
f) sono rilasciate a fronte del pagamento, da parte dei soggetti beneficiari, di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto all’articolo 12;
g) sono rilasciate su finanziamenti concessi ed erogati ai soggetti beneficiari in data successiva alla data del decreto di concessione del contributo pubblico;
h) sono rilasciate esclusivamente su nuovi finanziamenti, non ancora erogati ai soggetti beneficiari;
i) devono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia;
l) non possono essere assistite da ulteriori garanzie di tipo personale, reale, assicurativo o bancario.

Agevolazione

L’agevolazione per i soggetti beneficiari è rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata dai confidi destinatari del contributo a valere sul fondo rischi e il premio di garanzia effettivamente versato ai confidi ai fini dell’accesso alla garanzia.
Le agevolazioni sotto forma di garanzia sono concesse nei limiti di quanto previsto dai regolamenti de minimis vigenti.
Per la determinazione dell’intensità dell’aiuto è applicato il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 (di cui infra alla sezione normativa).
Per le informazioni sull’aggiornamento del fattore di rischio si veda la sezione dedicata agli Aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie (determinazione del premio teorico di mercato di una garanzia e dell’ESL).

Monitoraggio e controllo delle risorse assegnate

Ai sensi dell’art. 13 del decreto del 7 aprile 2021, i confidi destinatari del contributo per il fondo rischi devono trasmettere annualmente una relazione di monitoraggio sulla gestione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio e comunque non oltre il termine perentorio del 31 luglio.
È inoltre previsto un controllo da parte del Ministero sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai confidi.
I modelli della relazione di monitoraggio e dei relativi allegati saranno pubblicati con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Per maggiori informazioni
• Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Normativa

Nella concessione delle garanzie pubbliche alle PMI e ai professionisti a valere sull’apposito fondo rischi costituito con le risorse assegnate, i confidi dovranno fare riferimento alla seguente normativa nazionale e europea.

Normativa UE

Normativa Nazionale

 

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