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In questa sezione è disponibile la normativa di riferimento sulle PMI innovative, nonché la lista dei pareri e delle circolari pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico, utili ad approfondire specifiche tematiche riguardanti le PMI innovative (brevetti, iscrizioni e cancellazioni dalla sezione speciale, collaboratori, spese in ricerca e sviluppo, ecc.).

Per un quadro completo sui pareri e sulle circolari presenti in questa sezione, consulta la Guida ai pareri e alle circolari con i relativi temi affrontati. Infine, sono disponibili alla consultazione anche i decreti attuativi riferiti alla policy sulle PMI innovative.

 

NORMATIVA

Un focus sulla normativa è disponibile anche nella scheda di sintesi (hyperlink).

L’impresa PMI innovativa è stata introdotta dall’art. 4 del DL 3/2015 e deve innanzitutto rispettare i requisiti stabiliti Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI). La Raccomandazione definisce PMI quelle imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Ai sensi della normativa italiana, le PMI innovative sono imprese costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, in possesso dei seguenti requisiti:

  • hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (comma 1, lett. a);
  • dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (lett. b);
  • le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato (lett. c);
  • non sono già iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati (lett. d)*

infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti indicatori (lett. e):

  • volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione. Le spese devono essere evincibili dall'ultimo bilancio approvato, e vanno descritte in nota integrativa;
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
  • titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

IMPORTANTE: ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 6-bis DL 3/2015 la PMI innovativa è tenuta a confermare annualmente, presso la Camera di Commercio territorialmente competente, il possesso di almeno due dei tre indicatori di innovatività sopra citati, pena la perdita dello status speciale. Condizione propedeutica all’effettuazione di tale adempimento è la compilazione obbligatoria del profilo pubblico dell’azienda presente sul portale startup.registroimprese.it e la conferma annuale delle informazioni inserite sul portale. Per maggiori informazioni sulle modalità operative, consulta la Guida sugli adempimenti delle PMI innovative.

* è consentito il passaggio in continuità da startup innovativa a PMI innovativa. La norma vieta unicamente l’iscrizione della stessa impresa a entrambe le sezioni speciali nello stesso momento.

 

DECRETI E ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

  

 

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