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Documento: Verbale di riunione
Azienda Commerciale Gicap S.p.A.
Settore: Supermercati
Numero dipendenti: 700 ca
Data: 27 maggio 2019

In data 27 maggio 2019 presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è svolto l’incontro riguardante la società COMMERCIALE GICAP S.p.A.
La riunione si è svolta alla presenza della dott.ssa Paola Capone della Struttura per le Crisi di Impresa del Ministero dello Sviluppo Economico.
Per la Regione Sicilia ha partecipato il dott. Nicolò Maria Lisma in rappresentanza dell’Assessore alle Attività produttive.
Per COMMERCIALE GICAP S.p.A. hanno partecipato la dott.ssa Valentina Capone, Dirigente e socio, il dott. Pietro Carrà, responsabile amministrativo, l’avv. Giuseppe Augello, il dott. Sergio Cavallaro, il rag. Giovanni Alonzo, quali consulenti della società.
La società LIKE SICILIA S.R.L. è stata rappresentata dal dott. Gianni Mignozzi.

Hanno partecipato CISAL, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, SUL, UILTUCS UIL, USB lavoro privato, nazionali e territoriali, unitamente alle rispettive RSU.

La dott.ssa Paola Capone ha dato inizio all’incontro invitando i rappresentanti della Gicap a chiarire la situazione economico finanziaria e le prospettive occupazionali della società, visto l’allarme lanciato dalle OO.SS. sul futuro dell’azienda e dei lavoratori.

La dott.ssa Valentina Capone, dopo aver brevemente esposto le ragioni della crisi societaria, ha fatto sapere che la Gicap ha fatto e farà ogni sforzo per garantire il mantenimento del livello occupazionale ed il pagamento degli stipendi agli oltre 700 lavoratori, nonostante le forti difficoltà economico finanziarie della società. A partire da marzo del corrente anno, inoltre, le banche non hanno più concesso crediti alla società che si è immediatamente attivata per trovare un investitore in grado di rilevare l’azienda e salvaguardare i numerosi posti di lavoro. La Like Sicilia S.r.l. è apparsa l’unico soggetto affidabile.

L’avv. Giuseppe Augello ha chiarito che la Gicap ha avviato con Like Sicilia le trattative l’affitto del ramo di azienda relativo a tutti i punti vendita, preordinato alla futura vendita nel rispetto delle norme della legge fallimentare. La società affittuaria ha accettato di concludere l’operazione, articolata in un affitto di ramo di azienda con offerta irrevocabile per l’acquisto, ponendo alcune condizioni, la principale delle quali è costituita dalla rinunzia alla solidarietà prevista dall’art. 2112 c.c., non intendendo rispondere dei debiti verso i lavoratori anteriori all’affitto.

Gicap ha avviato l’esame congiunto, ex art 47 l. 428/90, che avrebbe voluto concludere con la firma di un accordo con le OO.SS. in forza del quale i lavoratori avrebbero dovuto rinunciare, con conciliazioni individuali, a rivalersi sulla Like Sicilia per quanto maturato prima della cessione, compreso il TFR.

Intanto il 15 maggio 2019 la Gicap ha presentato istanza di Concordato preventivo. Il 22 maggio 2019 il Tribunale di Messina ha concesso il termine di 60 gg per la presentazione del relativo Piano. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro con i commissari nominati dal Tribunale. Gicap ha altresì presentato istanza di ammissione ad apposito ammortizzatore sociale al Ministero del Lavoro da cui si attende apposita convocazione per espletare l’esame congiunto.

Le OO.SS. hanno chiarito la massima disponibilità trovare delle soluzioni per facilitare il raggiungimento dell’accordo. A tal fine sarà preliminarmente necessario risolvere alcuni aspetti che hanno chiesto alla cessionaria di prendere in considerazione. In particolare, la Gicap ha ridotto l’orario di lavoro dei lavoratori, ha congelato gli scatti di anzianità, ha commesso degli errori nell’inquadramento dei livelli contrattuali di alcuni dipendenti. Hanno richiesto alla Like Sicilia di impegnarsi ad assumere tutti i lavoratori, nel passaggio, secondo l’inquadramento originario e considerando gli scatti di anzianità già maturati nonché a rettificare i livelli contrattuali per i lavoratori interessati. Hanno altresì richiesto a Like Sicilia di presentare un Piano Industriale che fornisca delle garanzie per il futuro della società e dei lavoratori.

La UILTUCS UIL, che si è associata alle osservazioni delle OO.SS. intervenute, ribadendo che i lavoratori così come previsto dall’art.2112 c.c. dovranno passare alle dipendenze di Like Sicilia con i loro contratti originari senza soluzione di continuità, ha sottolineato che non vi è stato un vero e proprio esame congiunto ex art. 47 poiché la Gicap, non tenendo conto delle richieste delle OO.SS., ha invitato i lavoratori a firmare singole conciliazioni recanti una vera e propria liberatoria a Like Sicilia in deroga a quanto previsto dall’art. 2112 c.c. che invece prevede una obbligazione solidale passiva di GICAP e LIKE SICILIA.

La UILTUCS UIL ha altresì fatto sapere di aver appreso che i lavoratori sono stati invitati a firmare conciliazioni nelle quali GICAP dichiara che il TFR verrà erogato quando cesserà il rapporto di lavoro.

Considerato che il TFR, così come richiesto da LIKE SICILIA, non verrà trasferito al cessionario e considerato che il cedente GICAP ha avviato la procedura di accesso al concordato preventivo, la UILTUCS in vista del tavolo ministeriale ha richiesto il seguente parere all’Inps territorialmente competente: in sede di esame congiunto è stato proposto alle OO.SS. un verbale, ai sensi dell’art. 47 L. 428/90, in cui si prevede il passaggio dei lavoratori alla cessionaria Like Sicilia Srl, a condizione che gli stessi firmino le conciliazioni individuali in cui si prevede la liberatoria a Like Sicilia Srl per quanto concerne il pregresso, quindi in deroga dell’art. 2112 c.c., ed anche l’esclusione del passaggio del TFR maturato, presso la Commerciale Gicap Spa, dagli stessi lavoratori siano alla data del trasferimento, specificando che il TFR rimane in capo alla Gicap che, oggi si scopre, ha chiesto al Tribunale di accedere al Concordato preventivo… si chiede se il Fondo di Garanzia copra tutto il TFR maturato…in quali casi il Fondo di Garanzia istituito presso l’Inps possa garantire il TFR maturato dalle lavoratrici e dai lavoratori, affinché si possa definire un percorso con il subentrante che garantisca tutti i livelli occupazionali e ne tuteli gli aspetti economici. L’Inps ha fornito tempestivamente parere suddividendo i crediti maturati a titolo di Tfr dai dipendenti della Gicap (cedente) antecedentemente al 2007 dai crediti maturati a medesimo titolo a far data dal 1.01.2007. Con particolare riguardo ai primi, l’Inps ha ritenuto di escludere l’intervento del Fondo di Garanzia poiché il contratto per effetto del quale verrebbe realizzata la cessione di azienda sarebbe l’affitto (l’intervento del Fondo di Garanzia è ammesso nella sola ipotesi in cui vi sia stata una vendita del soggetto sottoposto a procedura concorsuale), altresì perché la cedente ha solo presentato una istanza di apertura del concordato ma non anche la ammissione. Con riguardo al TFR maturato dal 1 gennaio 2007, ove ci si trovi nelle condizioni che determinano il soggiacere al Fondo di Tesoreria, per i dipendenti che abbiano lasciato il TFR presso l’azienda con conseguente destinazione al Fondo di tesoreria INPS questo erogherà le correlative prestazioni solo a seguito dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. L’intervento del Fondo del Fondo di Garanzia risulterebbe residuale ed ammesso solo nei casi di indebito conguaglio da parte del datore di lavoro di quote di TFR non corrisposte ai lavoratori. Per i lavoratori che abbino aderito a forme di previdenza complementare, il soddisfacimento dei relativi crediti per TFR nei casi di trasferimento di azienda potrà avvenire alle stesse condizioni previste per l’intervento del Fondo di garanzia ovvero nelle sole ipotesi di vendita.

Per questa ragione fondamentale la UILTUCS UIL unitamente alla FILCAM CGIL, FISASCAT CISL, hanno ribadito che i verbali di conciliazione proposti ai lavoratori mettono a rischio la garanzia che i lavoratori possano vedersi riconosciuto il TFR già maturato con intervento degli appositi Fondi Inps, visto che nel parere redatto dall’INPS è chiaro che con una deroga all’art. 2112 c.c. il Fondo Inps non interverrebbe sul TFR maturato ante affitto. Ciò non accadrebbe nel caso non si dovesse perfezionare la vendita definitiva.

Le OO.SS. all’unanimità hanno richiesto a Like Sicilia di fare un passo indietro rinunciando alla richiesta di deroga dell’art. 2112 c.c.

La Società Like Sicilia S.r.l., come sopra rappresentata, ha confermato la volontà di concludere l’operazione di affitto del ramo d’azienda, subordinatamente alla condizione sospensiva, della rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all’art. 2112 c.c. Si è tuttavia impegnata a garantire, con decorrenza dal 19° mese successivo alla conclusione della cessione, la regolarizzazione dei livelli contrattuali, il riconoscimento degli scatti di anzianità e, dal 13° mese in poi, dell’orario di lavoro originariamente previsto da contratto.

Le OO.SS. hanno ribadito la disponibilità a favorire il raggiungimento di un accordo anche accogliendo le condizioni temporali proposte da Like Sicilia. Tuttavia non hanno ritenuto in alcun modo accettabile la rinuncia al vincolo di solidarietà per Like Sicilia. Un simile accordo non potrà in nessun modo concludersi poiché non fornisce alcuna garanzia per i lavoratori.

L’avv. Augello per la GICAP ha manifestato ampia disponibilità a trovare un accordo, visti anche i punti condivisi, rappresentando che, anche in caso di rinunzia alla solidarietà prevista dall’art. 2112 c.c., gli attuali istituti previsti dalla legge, oltre al patrimonio aziendale e al privilegio ante primo grado riconosciuto ai lavoratori escludono rischi per il TFR dei lavoratori stessi, il cui diritto alla percezione, comunque, proseguendo il rapporto con l’affittuaria, non è ancora maturato. Ragione per cui trattasi di falso problema. Ha chiesto, altresì, copia del parere reso dall’INPS onde riscontrare l’applicabilità o meno all’attuale situazione.

La dott.ssa Paola Capone, alla luce del parere Inps, consegnatole nel corso della riunione unitamente alla relativa richiesta di parere (che trasmetterà a mezzo mail ai presenti), ha espresso delle forti perplessità sull’operazione di trasferimento del ramo di azienda alla condizione sospensiva della rinuncia alla solidarietà da parte della Like Sicilia (cessionario). Tale aspetto andrà sicuramente approfondito ulteriormente. Pertanto, ha inviato le Parti a continuare un dialogo costruttivo per addivenire ad un accordo che non solo permetta la riapertura dei punti vendita ma che sia in grado di salvaguardare il livello occupazionale ed il diritto a recuperare il TFR maturato dei lavoratori.

L’incontro sarà riconvocato, su richiesta delle parti, per successivi aggiornamenti.

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