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Le domande frequenti (FAQ) di questa sezione si riferiscono alla disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.

Avviso

I quesiti relativi alla nuova disciplina sui beni strumentali (decreto interministeriale 22 aprile 2022 e circolare 6 dicembre 2022, n. 410823 e ss.mm.ii.) sono consultabili online in una sezione dedicata.


NUOVA SABATINI 2016

INDICE DELLE DOMANDE FREQUENTI

  1. Modalità e termini di presentazione delle domande
  2. Finanziamento
  3. Soggetti ammissibili
  4. Dimensione d’impresa
  5. Settori di attività
  6. Spese ammissibili
    6A Spese in tecnologie digitali ammissibili al contributo del 3,575% annuo
  7. Contributo
  8. Fondo di garanzia
  9. Cumulabilità
  10. Erogazione
  11. Banche/intermediari finanziari di riferimento
  12. Revoca/rinuncia
  13. Affitto azienda/ramo d'azienda

 

1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1 Quali sono i passi operativi per accedere alle agevolazioni e in particolare quali sono le modalità di compilazione e invio della domanda?

La domanda deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della circolare, utilizzando l’ultima versione del modulo resa disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI) – Presentazione domande”. La stessa deve essere corredata dalla marca da bollo, tranne nel caso in cui sia presentata da imprese appartenenti ai settori agricoli e della pesca. L’adempimento relativo all’imposta di bollo è assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa.

La domanda così compilata, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria (dichiarazione per informazioni antimafia, prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, nel periodo di apertura dello sportello, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti all’Addendum alla Convenzione MISE-ABI-CDP. Per ulteriori informazioni si invita a consultare la “Guida alla compilazione del modulo di domanda”. (Art. 8, comma 1 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 9 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

1.2 Cosa si intende per data di avvio dell'investimento e quando può essere avviato l'investimento per poter accedere al finanziamento e al contributo?

Per avvio dell’investimento si intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda.

(Art. 5 comma 4 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 6.5 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

1.3 E' necessario presentare preventivi o titoli di spesa in allegato alla domanda?

All'atto della presentazione della domanda l'impresa non deve trasmettere i preventivi né le fatture o altri titoli di spesa.

Preventivi, fatture o altri titoli di spesa non devono essere allegati nemmeno alla richiesta unica di erogazione del contributo (modulo RU), che, secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 della circolare, deve essere corredata, tra le altre, delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori (allegato n. 4), attestanti il requisito di nuovo di fabbrica ed il pagamento integrale del bene. Nel caso di investimento in leasing, alla richiesta unica di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori (allegato n. 4). (Art. 10 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 13 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

1.4 Una ditta che non possiede la firma digitale può dare la procura a un soggetto terzo per la sottoscrizione della domanda e per l’invio della stessa a mezzo PEC?

Sì, l’impresa può dare procura speciale a un soggetto terzo per la sottoscrizione con firma digitale della domanda di agevolazione. La domanda può essere trasmessa alle banche/intermediari finanziari (aderenti all’Addendum alla Convenzione MISE-ABI-CDP) dal procuratore attraverso la propria PEC. L’invio via PEC deve contenere una sola domanda. Resta inteso che l’impresa è tenuta comunque a indicare nel modulo di domanda la propria PEC, come risultante dal Registro delle imprese; qualunque comunicazione da parte del Ministero sarà inviata unicamente a tale indirizzo PEC. Pertanto, l’eventuale variazione di tale indirizzo deve essere tempestivamente comunicata al Ministero scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. dalla nuova PEC. (Art. 8, comma 1 del Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 9 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

1.5 Un’impresa può presentare più domande di agevolazione? Le domande possono essere presentate a più banche/intermediari finanziari?

Un'impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché relative a investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 4 milioni di euro. Nel rispetto del principio dell’autonomia funzionale dei beni oggetto dell’investimento e al fine di evitare comportamenti elusivi, si raccomanda alle imprese di non frazionare l’investimento su più domande. (Art. 4 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 7.3 Circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss. mm. ii.).

1.6 Un’impresa con più sedi operative è tenuta a presentare diverse domande di agevolazione?

Sì, ad ogni domanda Nuova Sabatini deve corrispondere un'unica sede operativa dell'impresa da indicare nel modulo di domanda. In tale sede deve essere realizzato l'investimento e devono essere ubicati i beni agevolati. (P.to 6.6 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

1.7 Da quando può essere presentata la domanda di contributo a valere sulla nuova disciplina “Sabatini Ter” e su quale modulo? Fa fede la data di trasmissione della domanda a mezzo PEC o la data di firma del modulo? Fino a quando è possibile presentare le domande?

Le imprese possono presentare le domande a valere sulla nuova disciplina a partire dal 2 maggio 2016, utilizzando il nuovo modulo di domanda la cui versione aggiornata “.pdf moduli” sarà disponibile nella sezione dedicata sul sito web del Ministero. Ai fini del rispetto dei termini di scadenza di presentazione della domanda, fa fede la data di invio della domanda via PEC alla banca/intermediario finanziario prescelto. (P.to 9.4 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

Con decreto direttoriale 28 gennaio 2019 è stata disposta, a partire dal 7 febbraio 2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi. E’ possibile presentare le domande fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

1.8 Come deve essere assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo e a quanto ammonta l’importo da pagare? Con l’espressione “annullamento dell’imposta di bollo” cosa si intende?

Secondo le disposizioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Legge di Stabilità per l’anno 2014”) a modifica del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 che disciplina l’applicazione dell’imposta di bollo, in vigore dal 1 gennaio 2014, per le istanze e per gli atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato trasmessi per via telematica, è dovuta l'imposta di bollo nella misura forfettaria pari attualmente a euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.

Con l’espressione “annullamento dell’imposta di bollo” si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Conseguentemente nel modulo di domanda va riportato il numero identificativo della marca da bollo annullata come sopra indicato.

1.9 L'impresa può inviare la domanda da una PEC diversa dalla propria?

La domanda deve essere presentata unicamente attraverso la PEC dell'impresa o di un suo procuratore speciale. Si segnala in proposito che, ai fini della data di presentazione della domanda, vale la data di invio a mezzo PEC (P.to 9 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii).

1.10 Nel caso la domanda di contributo sia firmata da un procuratore speciale, che forma deve avere la procura? E’ necessario che sia conferita con atto pubblico?

La procura speciale conferita dal legale rappresentante dell'impresa ad un terzo per la presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 può essere conferita con le formalità di cui agli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000. Non è, pertanto, necessario che la procura sia redatta con atto pubblico, tramite notaio, purché ciò sia consentito dall’atto costitutivo e dallo statuto dell’impresa richiedente. Resta inteso che la procura conferita varrà esclusivamente per la trasmissione della domanda, a meno che non sia esplicitamente conferita procura anche per la presentazione della documentazione successiva relativa alla richiesta di erogazione del contributo. Nel modulo di domanda (allegato 1) deve essere inserita la data di conferimento della procura da parte del legale rappresentante.

1.11 Per quale importo del contributo concesso dal Ministero è richiesta la certificazione antimafia?

La certificazione antimafia, da acquisire da parte del Ministero è richiesta, così come previsto dal decreto legislativo 159/2011, per contributi che superano la soglia di € 150.000,00 e per finanziamenti superiori:

  • a € 1.943.699 nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all’acquisto di beni strumentali oggetto di “investimenti ordinari”;
  • a € 1.486.199 nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all’acquisto di beni strumentali oggetto di “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.” (Circolare 24 febbraio 2017).

Nel caso specifico l’impresa deve presentare la documentazione necessaria per l’acquisizione della certificazione antimafia (la/e dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., resa/e utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)”. (P.to 12 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii. - Art. 91 D.Lgs. n. 159/2011).

1.12 Nel modulo di domanda, nel caso di società con diversi codici di classificazione delle attività economiche (codice ATECO) si deve indicare il codice relativo all’attività prevalente o quello relativo all’attività nella quale ricade l’investimento?

Nel modulo di domanda si deve indicare il codice ATECO relativo all’attività nella quale ricade l’investimento.

1.13 L’impresa per richiedere la concessione del finanziamento deve presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC)?

No, un DURC regolare non rientra tra le condizioni di ammissibilità per la concessione del finanziamento. Viceversa un DURC regolare è necessario in sede di erogazione delle agevolazioni.

1.14 Nel caso in cui il modulo di domanda fosse incompleto in alcune sue parti è possibile fornire integrazioni?

La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte della banca/intermediario finanziario, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro 30 giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda (P.to 9.4 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

1.15 Quando vengono inviate alle imprese le credenziali di accesso alla piattaforma?

Le credenziali di accesso vengono inviate all'impresa a seguito della trasmissione al Ministero, da parte della banca/intermediario finanziario, della delibera di finanziamento e della relativa domanda di accesso alle agevolazioni. La trasmissione delle credenziali viene effettuata prima dell'adozione del decreto di concessione del contributo per consentire alle imprese di inviare, attraverso la sezione "Comunicazioni" della piattaforma, eventuali controdeduzioni in caso di richieste di integrazioni documentali e/o comunicazioni di motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza.

1.16 Quale significato ha il messaggio “ATTENZIONE: NESSUNA DOMANDA ATTUALMENTE IN LAVORAZIONE” che compare nella schermata principale dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali in piattaforma?

L'impresa non visualizza la domanda di agevolazione nella schermata principale finché non viene emesso il decreto di concessione del contributo. Attraverso la sezione ‘Comunicazioni’ della piattaforma l’impresa può visualizzare il codice identificativo assegnato alla domanda e può provvedere a trasmettere eventuali controdeduzioni in caso di richieste di integrazioni documentali e/o comunicazioni di motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza.

 

2. FINANZIAMENTO

2.1 Qual è il tasso di interesse applicato dalla banca e che tipo di correlazione lega il tasso con il contributo del Ministero?

Il tasso di interesse della banca è influenzato dal costo della provvista, dal grado di rischiosità dell’impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca e il contributo che viene concesso dal Ministero, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli “investimenti ordinari”;
  • 3,575% per gli “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”.

(P.to 8 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii).

2.2 E’ possibile chiedere una proroga per il periodo di conclusione del programma di investimenti?

No, non sono previste proroghe, gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. (Art. 5 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

2.3 I finanziamenti devono avere tra le caratteristiche durata massima 5 anni. Non è quindi possibile, se l'importo del bene lo richiede, stipulare un'operazione di durata superiore ai 5 anni e beneficiare del contributo solo sui primi 5?

No, i finanziamenti devono avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, ovvero alla data di collaudo, se successiva.

2.4 In caso di gruppo economico di più imprese, il massimale di 4 milioni di euro di finanziamento è riferito alla singola impresa o al gruppo?

Il massimale di 4 milioni di euro di finanziamento è riferito alla singola impresa.

2.5 Può essere presentata una domanda di contributo Nuova Sabatini a fronte di un contratto di leasing già stipulato senza che sia stato consegnato il bene?

No, la stipula di un contratto di finanziamento sia bancario che in leasing deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda, altrimenti si configurerebbe un caso di rifinanziamento escluso dalla Convenzione MISE/CDP/ABI.

2.6 Se l’impresa non prevede un periodo di preammortamento per il finanziamento bancario, entro quale termine l’investimento deve essere ultimato?

L’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento. (Art. 5 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

2.7 Considerato che i finanziamenti alle aziende possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato, un finanziamento ad un agricoltore può essere assistito da garanzia Ismea?

Ai sensi dell’art. 7.8 della Convenzione tra MISE, ABI e CDP come confermato all’articolo 5.6 dell’Addendum alla Convenzione, è espressamente prevista la possibilità che i finanziamenti concessi alle PMI a valere sul Plafond Beni Strumentali possono beneficiare di tutti gli “interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento BS (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie rilasciate da parte di SACE S.p.A., ISMEA, fondi regionali di garanzia, Confidi, etc.), nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile, ai sensi della normativa unionale applicabile”.

2.8 Secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 1, lett. e) del Decreto interministeriale 25 gennaio 2016, il finanziamento deve “essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene”. Tanto premesso, qualora i beni in leasing finanziario presentino una data di collaudo successiva alla data del verbale di consegna, occorre far riferimento alla data di collaudo, fermo restando il termine previsto all’art. 5 del decreto in base al quale gli investimenti devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento?

Si conferma l'interpretazione e si precisa che, come termine entro il quale deve essere erogato il finanziamento in leasing, va presa in considerazione l’ultima tra la data di consegna del bene e la data di collaudo. (Art. 4, comma 1, Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

2.9 Una banca/intermediario finanziario può deliberare e stipulare un contratto di finanziamento/di locazione finanziaria di importo superiore rispetto all'importo dell'investimento indicato dall'impresa cliente nel modulo di domanda?

No, atteso che, in linea con quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e con quanto previsto al punto 5.2, lettera a) della circolare 15 febbraio 2017 n. 14036, il finanziamento deve essere deliberato per un importo massimo pari al 100% degli investimenti.

2.10 Il contratto di leasing finanziario è a copertura del 100% dell’investimento, per un importo pari al prezzo di vendita del bene. Nell'ambito dei contratti di leasing, la società richiedente dopo aver presentato la domanda di agevolazione, versa un acconto al fornitore per bloccare il bene. L'importo di tale acconto è ricompreso nell'importo del contratto di leasing finanziario. A conferma che tale prassi sia riconducibile ad un’unica operazione di finanziamento, il fornitore emette nei confronti della società di leasing un’unica fattura corrispondente al 100% del valore del bene finanziato in leasing contenente anche il maxicanone. Tale procedura è ammissibile?
 
Si conferma l’ammissibilità alla misura “ Beni Strumentali - Nuova Sabatini” dell’operazione descritta, a condizione che gli importi corrisposti risultino in un’unica fattura, emessa dal fornitore del bene nei confronti della società di leasing, pari all'intero importo del bene e la relativa  spesa risulti completamente tracciabile. Tale assunto ha delle conseguenze dirette sulla corretta compilazione dei documenti allegati alla richiesta unica di erogazione del contributo ovvero:

  • la “dichiarazione liberatoria del fornitore” (allegato 4 alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss. mm. ii.) può prevedere due diverse date che attestano la ricezione dei pagamenti, ma le stesse dovranno essere ricondotte allo stesso “numero di fattura” perché, come sopra descritto, la fattura è unica ed è relativa all’intero importo;
  • la “dichiarazione della società di leasing”, per la quale non è previsto uno specifico format, deve richiamare la fattura rilasciata dal fornitore per l’intero importo.

  

3. SOGGETTI AMMISSIBILI

3.1 Quali sono i soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni?

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda:

  1. hanno una sede operativa in Italia; (ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo successivo);
  2. sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca (ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo successivo);
  3. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  4. non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  5. non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate nei rispettivi regolamenti unionali di settore.

Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all’apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento. (Art. 3 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - p.to 4 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036). Al riguardo si precisa che l’investimento, oggetto dell’agevolazione Nuova Sabatini, deve essere destinato a strutture produttive già esistenti o da impiantare, localizzate tassativamente sul territorio nazionale. (Art. 5 co. 1 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016)

3.2 E' possibile accedere al contributo del Ministero senza aver richiesto un finanziamento bancario?

No, è possibile accedere al contributo solo in presenza di un finanziamento bancario/locazione finanziaria. La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento e alla conseguente erogazione da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. (Art. 4 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

3.3 La misura è estesa a tutto il territorio nazionale comprese le regioni a statuto speciale?

Si, è sufficiente che l'impresa abbia una sede operativa in Italia ovvero le imprese estere con sede in uno Stato Membro secondo le modalità previste nella FAQ n.3.1.

 

4. DIMENSIONE D’IMPRESA

4.1 L’allegato n. 1 della circolare al punto 8a) prevede una dichiarazione riguardante i requisiti sui parametri per la definizione della dimensione d’impresa che recepisce la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e il D.M. 18 aprile 2005. In termini di applicazione dei parametri il legislatore italiano non ha disposto nulla in merito alla decorrenza della mutazione della classe dimensionale. Ciò significa che non è stata accolta la previsione unionale secondo la quale la modifica scatta solo con la variazione dei dati per 2 esercizi consecutivi (cfr. art. 4 punto 2 dell’allegato della raccomandazione CE)? Quale previsione si applica per l’accesso ai finanziamenti previsti?

Nel caso di specie si rimanda al parere della “Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive” reso nella quinta riunione del 19 luglio 2010 in risposta al quesito n. 32 pubblicato sul portale web del Ministero al seguente link: images/stories/recuperi/Sviluppo_Coesione/domandericorrenti/Pareri_5_riunione.pdf.

4.2 Relativamente ad una impresa di nuova costituzione (Start Up) come ci si deve comportare dal punto di vista della dimensione di impresa ed in particolare con il numero di occupati (pari a zero) ed il fatturato (pari a zero)?

Come previsto dall'art. 2 comma 7 del DM 18/04/2005, per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione della dimensione di impresa sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

4.3 Una media impresa che assume la dimensione di grande impresa successivamente alla presentazione della domanda mantiene i requisiti previsti della Nuova Sabatini?

Sì, in quanto la dimensione viene rilevata con riferimento alla data di presentazione della domanda. La situazione è differente in caso di subentro, in quanto, come disciplinato dal punto 14.5 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss. mm. ii., devono essere verificati positivamente, in capo al subentrante, il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016.

 

5. SETTORI DI ATTIVITÀ

5.1 Quali sono i settori produttivi esclusi dalla misura?

I settori esclusi sono i seguenti:

  1. attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
  2. attività connesse all’esportazione e agli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del regolamento GBER.

Sono quindi ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti gli altri settori. (Art. 5. Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 4 Circolare 23 marzo 2016, n. 26673).

5.2 Può presentare domanda di agevolazione un'impresa che opera nel settore trasporti?

Sì, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti nel regolamento unionale applicabile per settore (regolamento GBER) e, in particolare, le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di:

  1.  creazione di un nuovo stabilimento;
  2. ampliamento di uno stabilimento esistente;
  3. diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  4. trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  5. acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    1. lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
    2. gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
    3. l’operazione avviene a condizioni di mercato.

(Art. 5.8 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

5.3 Può presentare domanda di agevolazione un'impresa operante nel settore terziario che intende rinnovare il sistema hardware/software?

Sì, in quanto l’impresa opera in un settore ammissibile e realizza un investimento che rientra tra quelli ammissibili, purché non si tratti di acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti e l’investimento stesso sia configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento GBER (creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente).

(Art. 3 e 5 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 – P.to 6 Circolare 15 febbraio 2017, n.14036 e ss. mm. ii.)

 

6. SPESE AMMISSIBILI

6.1 Tra le spese ammissibili rientra l'acquisto di un terreno o un fabbricato da destinare ad uso produttivo? La realizzazione di opere murarie è ammessa?

No, in quanto le spese relative a “terreni e fabbricati” incluse le opere murarie non sono classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile (Art. 5 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 6 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

6.2. É ammissibile l'acquisto di un impianto fotovoltaico?

Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia e per le imprese agricole (cfr. FAQ 6.22), per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto fotovoltaico, per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia l’acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all’attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento.
Ciò premesso, l'acquisto di un impianto fotovoltaico è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, solo laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.

6.3 Che cosa si intende per investimenti ad uso produttivo?

Sono gli investimenti funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa e correlati all'attività stessa.

(P.to 7.2 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

6.4 Cosa si intende per “ampliamento di uno stabilimento esistente”? Per un’azienda di trasporti quando si configura un ampliamento?

Si configura la tipologia “ampliamento di uno stabilimento esistente" qualora attraverso l'investimento venga ampliata la capacità produttiva dell’impresa. Nel settore trasporti si configura l’ampliamento qualora attraverso l’investimento sia incrementata la capacità di trasporto dell’impresa, per esempio attraverso l'ampliamento del parco automezzi o l’acquisto di mezzi di trasporto con maggiore capacità di carico, ecc. Si precisa, inoltre, che la semplice sostituzione di mezzo obsoleto con veicolo "euro 6" non rientra nella tipologia ampliamento, ma si configura come mera sostituzione di un bene esistente, fattispecie non ammissibile come previsto al punto 7.4 della circolare 17 febbraio 2017, n. 14036.

6.5 E' disponibile un elenco di dettaglio delle spese ammissibili?

Nei limiti e alle condizioni stabiliti nei regolamenti unionali del settore di riferimento, sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale. L’investimento deve essere, comunque, configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento e non è in ogni caso ammissibile l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

(Art. 5 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.ti 6 e 7 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

6.6 Tra le spese ammissibili rientrano anche arredi e attrezzature?

Sì, in quanto classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile e purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo,  e non materiali di consumo (ad esempio tendaggi, stoviglie), correlati all’attività svolta dall’impresa ed ubicati presso l’unità locale in cui è realizzato l’investimento che deve essere, comunque, configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento. (Art. 5 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.ti 6 e 7 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

6.7 Tra le spese ammissibili rientrano quelle per la realizzazione di impianti generici e delle opere murarie per la relativa installazione? Quali costi accessori d’acquisto per il funzionamento del bene sono ammissibili?

La normativa di riferimento prevede l’ammissibilità delle spese per la realizzazione di impianti generici, classificabili alla voce B.II.2 "Impianti e Macchinari" del bilancio secondo l'art. 2424 del c.c. (cfr. Principio Contabile n.16 dell'OIC), ma soltanto a condizione che i predetti impianti risultino strumentali rispetto all’attività economica svolta dall’impresa e ad uso produttivo ovvero strettamente funzionali al suo processo produttivo.

Inoltre, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, si fa presente che l’impianto generico deve essere ricompreso nell’ambito di un più ampio programma di investimento che, come stabilito dalla normativa dell’intervento, deve risultare organico e funzionale, nonché coerente con l’attività svolta dall’impresa e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.

Sono ammissibili tutti i costi accessori per il funzionamento del bene (es. trasporto, montaggio, etc…), ovvero i costi che l’impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato, purché capitalizzati sul costo del bene stesso, eccetto quelli relativi a dazi, altre tasse, costi e onorari di perizie e notarili.

6.8 Un'azienda può presentare domanda a valere sulla nuova Sabatini per il trasporto dei propri prodotti?

I mezzi mobili destinati al trasporto in conto proprio sono ammissibili, purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa, afferenti una unità locale dell'impresa e l’investimento sia configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento.

(Art. 5 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.ti 6 e 7 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.). 

6.9 Possono rientrare nell'agevolazione beni che il fornitore ha portato in fiera "ad uso mostra" ma che non sono ancora stati utilizzati ad uso produttivo? Possono rientrare i beni venduti “con riserva di gradimento” o “a prova” ai sensi rispettivamente degli artt. 1520 e 1521 del codice civile che siano stati preventivamente consegnati "in prova" o "conto visione" presso l'acquirente?

Premesso che sono agevolabili unicamente le immobilizzazioni nuove di fabbrica, sono ammessi al contributo i beni utilizzati esclusivamente dal fornitore prima della vendita al solo scopo dimostrativo (ad esempio i beni portati in fiera ad uso mostra). Sono inoltre ammessi al contributo i beni nuovi di fabbrica venduti “con riserva di gradimento” o “a prova” ai sensi rispettivamente degli artt. 1520 e 1521 del codice civile che siano stati consegnati in “conto visione” o in “prova” all’acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda Sabatini purché acquistati dal beneficiario medesimo, sempreché la vendita si sia perfezionata, col consenso del compratore o con l’accertamento delle qualità pattuite e dell’idoneità all'uso del beni oggetto della vendita, dopo la presentazione della domanda Sabatini.

6.10 Tra le spese ammissibili rientra la realizzazione di un impianto eolico?

L'impianto eolico di qualsivoglia entità non è ammissibile in quanto, ai sensi della circolare 4/T del 2006 dell'Agenzia del Territorio, deve essere iscritto nella categoria 1/D Opifici per la quale categoria si applica il coefficiente di ammortamento del 4% "Fabbricati destinati all'industria" e quindi in bilancio è ascrivibile alla voce B.II.1.

6.11 Sono agevolabili anche impianti di produzione di energia, oltre al fotovoltaico (es.: impianti di cogenerazione, mini eolico e micro-generatori)? Se sì, i contributi sono cumulabili con le agevolazioni del Conto Energia?

Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di cogenerazione, mini eolico e micro-generatori, per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia, l’acquisto di un impianto di produzione di energia deve far parte di un investimento in beni strumentali all’attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento.

Ciò premesso, sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di cogenerazione, mini eolico (se non infissi al suolo) e micro-generatori non dotati di autonomia funzionale e reddituale, quindi considerati impianti da appostare nelle voci B.II.2 e B.II.3 del bilancio ai sensi dell'art 2424 del codice civile. Per la cumulabilità degli incentivi con l'agevolazione Beni Strumentali si dovrà fare riferimento ai limiti previsti all'art. 26 D.lgs. 28 del 2011 e ai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.

6.12 Nel paragrafo 7 dell'Allegato 1 (Dati relativi all'investimento) compare una tabella nella quale devono essere inseriti i dati relativi alle "Spese per beni nuovi di fabbrica". Considerato che è agevolabile anche l'acquisto di beni usati - nel caso di "acquisizione degli attivi direttamente connessi ad un’unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita" - dove possano essere inseriti i dati relativi a questo tipo di beni?

I beni usati non sono agevolabili. L’acquisizione degli attivi di uno stabilimento chiuso o a rischio di chiusura da parte di un investitore indipendente è una delle tipologie di investimento previste dal regolamento (UE) 651/2014, ma nel caso di specie può rientrare nelle spese ammissibili esclusivamente l’acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica funzionali a completare la riattivazione in questione.

(Art. 5 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 6 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 ss. mm. ii.).

6.13 Un'azienda che svolge come attività (primaria o secondaria) il noleggio senza operatore di attrezzature, può beneficiare del finanziamento agevolato per l'acquisto delle attrezzature destinate al noleggio?

L’impresa in questione può beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto delle attrezzature destinate al noleggio qualora i beni per loro natura e destinazione vengano riclassificati in bilancio nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’art. 2424 del codice civile e nel rispetto dei principi contabili dell’OIC.

6.14 L'acquisto di serre da parte di un'azienda agricola risulta ammissibile alle agevolazioni?

Le serre sono ammissibili alle agevolazioni soltanto nel caso in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche tecniche, costruttive ed applicative, possano essere considerate impianti e riclassificati nell'attivo dello stato Patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del Codice Civile, nel rispetto del Principio Contabile n. 16 dell’OIC, ovvero serre mobili o stagionali prive di fondamenta stabili nel terreno, di struttura portanti fisse in vetro o muratura.

6.15 Una macchina completamente rigenerata e ri-targata con marcatura "CE", accompagnata dalla dichiarazione "CE" di conformità (all. II, parte I sez. A del D.Lgs 17/10) o oggetto di revamping, può essere considerata macchina nuova di fabbrica?

No, non può essere considerata una macchina nuova di fabbrica, pur se rispondente a quanto previsto dal D.Lgs 17/10 ai fini della targatura "CE" perché, così come stabilito dall’art. 5 del Decreto interministeriale 25 gennaio 2016, sono ammissibili alla agevolazioni della misura “Nuova Sabatini” esclusivamente i macchinari, gli impianti, i beni strumentali di impresa e le attrezzature nuovi di fabbrica.

6.16 Quando e con quale modalità vengono verificate le spese ammissibili?

In sede di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ultimazione dell'investimento, l'impresa fornisce l'elenco dei beni oggetto di agevolazione e i relativi riferimenti.

Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine, il Ministero provvede periodicamente a definire un campione delle imprese da sottoporre a controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle stesse imprese in fase di richiesta di erogazione.

(Art. 11 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 13 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

6.17 E' agevolabile l'acquisto di un componente nuovo di fabbrica necessario per realizzare un impianto attraverso una commessa interna di lavorazione?

No, non è ammissibile in quanto il decreto beni strumentali finanzia l'acquisto o l'acquisizione in leasing di beni che presentano autonomia funzionale e sono esclusi i costi relativi a commesse interne (Art. 5 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 7.4 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

6.18 Tra le spese ammissibili nella legge è espressamente inserito il software. D'altra parte nella legge stessa e nella circolare applicativa si stabilisce che le spese ammissibili sono quelle classificabili all'attivo patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3, B.II.4. I principi contabili OIC n.24 stabiliscono in tutti i casi, a prescindere dal software del sistema operativo che viene attirato dall'hardware nelle immobilizzazioni materiali, che il software è da classificare all'attivo patrimoniale alle voci B.I. in quanto attività immateriale. Se ne deve dedurre un’impostazione restrittiva per cui tutti gli applicativi software, per quanto nuovi e ad uso produttivo, non rappresentano spese ammissibili?

Il software si distingue tra software di base e software applicativo: nel primo caso il costo viene capitalizzato nell'hardware in quanto si tratta di software necessario per il funzionamento degli elaboratori elettronici e pertanto si considera parte integrante dell’hardware stesso, riconducibile alle immobilizzazioni materiali.

Per software applicativo si intende, invece, il software che mantiene una propria disciplina autonoma come bene immateriale, in quanto non strettamente necessario al funzionamento dell’hardware. I beni immateriali ammissibili alle agevolazioni sono esclusivamente quelli rientranti nell'elenco dei beni immateriali di cui all'allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017, n.14036 e ss. mm. ii.

6.19 L’IVA è una spesa ammissibile?

No, il contributo è calcolato su un finanziamento che è riferito all’investimento ammissibile al netto dell’IVA. (Art. 5 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 7.4 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.). In caso di operazioni “esenti IVA”, i titoli di spesa devono sempre riportare il riferimento normativo che determina l’esenzione.

6.20 Rientra nell’agevolazione l’acquisto di beni strumentali, macchinari e attrezzature ad uso produttivo (nuovi di fabbrica), nonché hardware, software e tecnologie digitali acquistati da fornitori esteri? In caso di fattura in valuta estera come deve essere effettuata la conversione degli importi da indicare nella DUI?

Sì, è ammissibile l’acquisto di beni strumentali, macchinari e attrezzature ad uso produttivo (nuovi di fabbrica), nonché hardware, software e tecnologie digitali acquistati da fornitori esteri. La conversione in euro si calcola al tasso ufficiale di cambio vigente alla data di emissione della bolla doganale del bene.

6.21 Quali sono i beni o le spese che non possono essere agevolati?

Ferme restando tutte le altre limitazioni all’ammissibilità previste dal decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e dalle circolari n.14036/2017, n. 17677/2017 e n. 22504/2017, si comunica che – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sono sempre esclusi dal contributo “Nuova Sabatini”: 

  1. i beni ad uso non produttivo;
  2. i beni di mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
  3. i beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
  4. i beni non correlati all’attività dell’impresa, così come risultante dall’oggetto sociale;
  5. i beni che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità;
  6. i terreni;
  7. i fabbricati, inclusi porte, finestre, altri infissi, pareti divisorie, coperture, pitture, finiture e altre opere murarie di qualsiasi genere;
  8. le scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
  9. i servizi e le consulenze di qualsiasi genere;
  10. qualsiasi spesa relativa a commesse interne all’azienda;
  11. i materiali di consumo;
  12. le spese di funzionamento;
  13. le spese per imposte e tasse di qualsiasi genere;
  14. le spese relative alla stipula del contratto di finanziamento o di leasing;
  15. le spese legali di qualsiasi genere;
  16. le spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
  17. le spese per pubblicità e le promozioni di qualsiasi genere.

6.22 E’ ammissibile la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili da parte di un’impresa agricola?

Si. La produzione di energia da fonti rinnovabili effettuata da imprese agricole viene considerata attività connessa e, quindi, produttiva di reddito agrario in base all’art. 2135, comma 3 del c.c.. La suddetta circostanza trova conferma anche dall’Agenzia delle Entrate, la quale attraverso la Circolare n. 32/E del 06 luglio 2009 e la Risoluzione n. 98/E del 27 ottobre 2016 ha indicato che per le suddette imprese, la produzione di energia è da considerarsi attività connessa a quella agricola e, pertanto, produttiva di reddito agrario.

Ciò premesso, sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati dalle imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c. nelle forme e nei limiti previsti delle norme di riferimento.

6.23 Può presentare domanda di agevolazione un franchisor che acquista macchinari, impianti e attrezzature (mantenendone la proprietà), per cederli in prestito d’uso (altrimenti detto “comodato d’uso” gratuito) a diversi franchisee?

Il contratto di franchising è un contratto “atipico” in quanto non è direttamente disciplinato dal Codice Civile e rientra nella categoria dei contratti di distribuzione. Si tratta di un accordo di collaborazione commerciale tra due imprenditori giuridicamente ed economicamente indipendenti e volto alla commercializzazione di beni e/o servizi.

L’acquisto di beni strumentali da parte di un franchisor può essere considerato ammissibile se vengono rispettate le seguenti condizioni:

1) i beni acquistati devono essere strumentali all’attività svolta dal franchisor, ad uso produttivo ed avere una loro autonomia funzionale;

2) essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale del franchisor, così come previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016;

3) se concessi in locazione o in comodato gratuito al franchisee, la locazione o il comodato devono risultare da regolare contratto registrato secondo quanto previsto al punto 7.8 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii., e riportante l’ubicazione dell’unità produttiva in cui vengono utilizzati i suddetti beni, nonché l’impegno a non distrarre i beni agevolati dall’uso produttivo nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento, e l’irrevocabilità dell’affitto-comodato per i suddetti 3 anni.

6.24 Con riferimento agli investimenti in beni materiali rientranti nella tipologia “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”, di cui alla prima sezione dell’allegato 6/A, i costi relativi alle scaffalature asservite dagli impianti automatici di movimentazione si considerano ammissibili al contributo maggiorato al 3,575% annuo?

I costi relativi alle scaffalature, parte integrante dei magazzini automatizzati e autoportanti, iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.II.1 “terreni e fabbricati”, non rientrano tra le tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni “Nuova Sabatini”, come previsto dal punto 7.4 della circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii..
L’interpretazione normativa fornita inizialmente dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione 62/E del 9 agosto 2018), nel ribadire che nell’ambito dell’iper e super ammortamento non sono considerati agevolabili i beni suscettibili di attribuzione di rendita catastale, annovera le scaffalature asservite dagli impianti automatici di movimentazione, progettate e realizzate per assolvere la funzione di struttura di sostegno del magazzino autoportante, tra le “componenti immobiliari” del magazzino automatizzato e pertanto non agevolabili. L’Agenzia delle Entrate, pertanto, definisce agevolabili con l’iper/super ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita.
Con successivo decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto Semplificazioni - art. 3-quater comma 4) convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, è stato stabilito che, con riferimento alle agevolazioni di cui all’iper ammortamento, il computo del costo agevolabile dei “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge di bilancio 2017, comprenda anche la quota riferita alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, restando ferma la previsione normativa per il calcolo della rendita catastale.
Nell’ambito della misura “Nuova Sabatini”, si precisa che i beni materiali ammissibili al contributo maggiorato sono elencati nell’allegato 6/A alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, a sua volta mutuato dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e riferito alla disciplina dell’”Iper Ammortamento”. Detti beni, in via generale funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave “4.0”, devono essere obbligatoriamente provvisti, al fine dell’ammissibilità al contributo maggiorato, dei requisiti previsti dal testo del già citato allegato 6/A, tenuto però conto che la misura in oggetto non agevola in nessun caso beni classificabili nella voce B.II.1.

6.25 Il contributo della Nuova Sabatini può essere concesso anche a fronte di investimenti effettuati mediante la formula del lease-back?

 No. Il lease back costituisce una particolare forma di locazione finanziaria che prevede la vendita di un bene strumentale all’attività d’impresa ad una società di leasing finanziario che, a sua volta, lo riconcede in leasing all’impresa venditrice con diritto d'opzione d'acquisto al termine del contratto.

Pertanto, con la formula del lease back si configura una variazione del sistema di acquisizione dei beni, dall’acquisto diretto alla locazione finanziaria, non ammessa dalla normativa di attuazione della misura.

Ciò premesso, le operazioni di lease back non sono ammissibili alle agevolazioni “Nuova Sabatini”, in quanto la misura finanzia l'acquisto o l'acquisizione in leasing di beni strumentali e l’impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all’acquisto diretto o viceversa. (P.to 14.3 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.)

 

6A. SPESE IN TECNOLOGIE DIGITALI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO DEL 3,575% ANNUO

6.A.1 Quali sono i beni strumentali che rientrano nella definizione di “investimenti digitali”? E quelli che rientrano nella definizione di “investimenti ordinari”?

Per “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”, si intendono gli investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli Allegati n. 6/A e n. 6/B alla circolare ministeriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii.

Per “investimenti ordinari”, si intendono gli investimenti di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, diversi dagli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (cfr FAQ n. 6.5)

(P.to 2.1, lettere t) e u), della Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.)

6.A.2 Il semplice acquisto di un bene materiale elencato nell’allegato 6/A alla circolare Sabatini è sufficiente per ottenere il contributo maggiorato al 3,575% annuo?

No, per ottenere il contributo maggiorato al 3,575% annuo, i "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" di cui all'allegato 6/A, devono - senza eccezioni - essere dotati di tutte e cinque le seguenti caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  2. interconnessioneai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  3. integrazioneautomatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Le stesse macchine devono essere dotate anche di almeno due su tre delle seguenti caratteristiche:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Si ricorda inoltre, così come previsto al punto 7.6 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., che i beni materiali dichiarati dall'impresa come investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B e non dotati di tutte le caratteristiche richieste dagli allegati stessi, non possono - in nessun caso - essere ammessi al contributo come investimenti ordinari.
Per accedere al contributo ordinario, pari al 2,75% annuo, l'impresa deve presentare nuova domanda alla banca o intermediario finanziario, fermo restando che gli investimenti devono risultare iniziati dopo la presentazione della domanda stessa.

6.A.3 Qualora un'impresa beneficiaria, con un investimento in macchinari rientranti nella prima sezione dell'allegato 6/A, abbia proceduto ai previsti interventi di interconnessione e integrazione in economia, tramite personale interno o comunque senza emissione di titoli di spesa, cosa deve indicare nell'allegato n. 8 (di cui alla circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.)?

L'impresa beneficiaria, nella compilazione dell'allegato n. 8 relativo agli interventi di interconnessione e integrazione previsti per gli investimenti riconducibili alle macchine elencate di cui alla prima sezione dell'allegato 6/a alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e ss. mm. ii., è tenuta a compilare tutti i campi previsti dalla tabella per l'individuazione del/dei bene/i oggetto dell'investimento, ad eccezione del campo "N. titolo di spesa" e del campo "Fornitore". Gli interventi in economia, effettuati tramite personale interno o comunque senza emissione di titoli di spesa, non sono ammissibili al contributo.

6.A.4 Con riferimento agli investimenti in beni elencati nella prima sezione dell’allegato 6/A e, nello specifico, alle spese sostenute per l’integrazione e l’interconnessione le cui informazioni sono fornite mediante la dichiarazione di cui all’allegato 8, è possibile effettuare uno dei due interventi in data antecedente alla domanda di accesso alle agevolazioni? O si configurerebbe come avvio di investimento, determinando la revoca delle agevolazioni?

Ai fini della loro ammissibilità, tutti gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni. Il mancato rispetto di tale prescrizione costituisce causa di revoca dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 12 comma 1 lettera e), del decreto interministeriale 25 gennaio 2016.

In particolare, per ciò che attiene le spese di interconnessione e integrazione, necessarie affinché gli investimenti di cui all’allegato 6/A alla circolare 15 febbraio 2017 n. 14036 e ss. mm. ii. siano agevolati con il contributo maggiorato al 3,575% annuo, devono essere riferite, come specificato nelle FAQ 6.A.1. e 6.A.2, ai beni, oggetto del piano d’investimento, disponibili presso l’impresa beneficiaria. Inoltre, tali spese, secondo il principio contabile OIC 16, sono capitalizzate sui beni classificabili alla voce B.II.2 "Impianti e macchinari" e devono essere anch’esse sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Al riguardo, si precisa altresì che l’assenza di interconnessione e integrazione dei beni agevolati ai sistemi informatici e logistici dell’impresa comporta la non conformità dell’investimento realizzato e la conseguente non ammissibilità dello stesso sia ai fini della concessione del contributo maggiorato, sia, come esplicitato al punto 7.6 della circolare, ai fini del contributo ordinario. In conclusione, in base a quanto descritto, nel caso in cui il bene di cui alla prima sezione dell’allegato 6/A non sia interconnesso e integrato o tali spese siano sostenute precedentemente alla data di trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni (articolo 12 comma 1 lettera e), del decreto interministeriale 25 gennaio 2016) l’investimento non risulta conforme e sarà, dunque, revocato.

Le spese per l’interconnessione e l’integrazione sono, infine, agevolabili se sostenute entro il periodo massimo di dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento (punto 13.3 lettera d della circolare 14036 del 15 febbraio 2015 e ss. mm. ii.). Le predette spese possono essere sostenute anche successivamente al predetto termine (purché non oltre la data di invio della Richiesta Unica di erogazione, pena la revoca del contributo) ma, in tal caso, non sono ammissibili al contributo.

6.A.5 Possono beneficiare del contributo Sabatini maggiorato al 3,575% annuo beni “ordinari” acquistati dall’impresa allo scopo di creare un macchinario riconducibile alla c.d. “Impresa 4.0”?

No, negli allegati n. 6/A (beni materiali) e n. 6/B (beni immateriali) alla circolare ministeriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii., sono riportati gli elenchi a cui necessariamente si rimanda per stabilire la riconducibilità o meno dei beni oggetto del programma d’investimento alla tipologia di beni ad alto contenuto innovativo c.d. "Impresa 4.0".
A tale proposito, si ricorda che la stessa circolare del 15 febbraio 2017, al punto 7.6, dispone che gli investimenti dichiarati in domanda dalla PMI come "investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti", se non rientranti negli elenchi di cui ai citati allegati 6/A e 6/B e se non dotati di tutte le caratteristiche richieste dagli allegati stessi, non possono - in nessun caso - essere ammessi al contributo come investimenti "ordinari".

 

7. CONTRIBUTO

7.1 Come calcolo il contributo e dove è reperibile il software di calcolo dello stesso?

A fronte del finanziamento deliberato da una Banca/Intermediario finanziario aderente all’Addendum alla Convenzione MISE-ABI-CDP, è concessa un’agevolazione pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75% per gli investimenti ordinari e del 3,75% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, della durata di 5 anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali. In relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede, entro sessanta giorni, ad erogare il contributo in conto impianti in un’unica soluzione, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.

Il Foglio di calcolo del contributo “Beni strumentali – Nuova Sabatini” è disponibile nella sezione dedicata alla “Presentazione delle domande” al seguente link.

(Art. 6 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 8 Circolare 15 febbraio 2017, n.14036 e ss. mm. ii.).

7.2 In quale regime specifico di agevolazione ricade il contributo Nuova Sabatini? E’ un aiuto in regime “de minimis”?

La Nuova Sabatini è un aiuto di stato configurabile come “contributo in conto impianti” comunicato in esenzione a valere sui regolamenti unionali relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime “de minimis”. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti unionali:

  • regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;
  • regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della produzione dei prodotti agricoli con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;
  • regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.

(P.to 8 Circolare 15 febbraio 2017, n.14036 e ss. mm. ii.).

 

8. FONDO DI GARANZIA

8.1 Come posso attivare la garanzia del Fondo di garanzia per assistere la concessione di un finanziamento “Beni strumentali”?

Come regola generale, i soggetti che possono richiedere la garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, in relazione a finanziamenti concessi a PMI e nell’interesse di queste ultime, sono la banca/intermediario finanziario che concede il finanziamento, ovvero il confidi che ha rilasciato la garanzia di prima istanza alla banca/intermediario finanziario. Pertanto, non sono le imprese ad attivare la richiesta della garanzia del Fondo, bensì le banche/intermediari finanziari. Inoltre, l’impresa non deve indicare nella dichiarazione di ultimazione dell’investimento che ha beneficiato del Fondo di Garanzia, in quanto la richiesta di accesso al Fondo è stata effettuata in sede di domanda “Nuova Sabatini” e pertanto, in sede di concessione del contributo la relativa agevolazione è stata già considerata ai fini della cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche.

 

9. CUMULABILITÀ

9.1 Le agevolazioni concesse in relazione all’acquisto di beni strumentali di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con altri aiuti di Stato sulle stesse spese?

Sì, a condizione di rispettare i limiti di cumulo specificati nella successiva FAQ 9.2. Come disposto dall’articolo 7 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, le agevolazioni concesse sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, nonché quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.

Si precisa, inoltre, che le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono altresì cumulabili con gli aiuti concessi nell’ambito del c.d. Quadro Temporaneo (ovvero il nuovo contesto normativo per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, stabilito con la comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.), che insistono sullo stesso progetto e sugli stessi costi ammissibili.

Tale cumulo è consentito a condizione che, oltre al rispetto delle disposizioni riportate nel predetto Quadro temporaneo, sia assicurato il rispetto delle intensità massime di aiuto, espresse in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), stabilite dai regolamenti di esenzione, applicabili in relazione alla tipologia di attività svolta dal beneficiario, come specificate nella successiva FAQ 9.2.

 

9.2 Entro quali limiti le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altri aiuti di Stato?

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste:

  • dall’articolo 17, comma 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, ossia il 20 % dei costi ammissibili, nel caso delle micro e piccole imprese ed il 10 % dei costi ammissibili, nel caso delle medie imprese;
  • dall’articolo 14, comma 12, del Regolamento (UE) n. 702/2014, per le imprese operanti nel settore agricolo, ossia il 50% dei costi ammissibili, nelle Regioni meno sviluppate ed il 40% dei costi ammissibili, nelle altre Regioni;
  • dall’articolo 95, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 508/2014, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, ossia il 50% dei costi ammissibili.

(Punto 8 della Circolare 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii.).

 

9.3 Quali altre forme di agevolazioni sono cumulabili con quelle concesse nell’ambito della Nuova Sabatini?

Le agevolazioni della “Nuova Sabatini”, nel rispetto dei limiti indicati nella FAQ 9.2, possono essere cumulate:

  • per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia;
  • per le imprese agricole le agevolazioni, con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari unionali in relazione agli stessi costi ammissibili. Per dette imprese, le agevolazioni Nuova Sabatini non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
  • per le imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

(Vedi art. 7 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

 

9.4. Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre misure pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato?

Le regole di cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili alle agevolazioni “Nuova Sabatini” siano inquadrabili come aiuti di Stato; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese le quali non configurano aiuti di Stato.

Quindi, le agevolazioni di cui al decreto del 25 gennaio 2016 risultano fruibili, unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerarsi aiuti di Stato, quali, a titolo esemplificativo, Super e Iper Ammortamento (vedi circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E e s.m.i).

9.5 Le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?
Si, in seguito al recepimento del comma 102 della L. 28/12/2015, n. 208, (così come modificata dall’articolo 7-quater comma 3, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18) per gli acquisti effettuati a partire dal 28 febbraio 2017 è possibile cumulare il credito d’imposta con le altre agevolazioni e, quindi, anche con l’agevolazione di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016. In questo ultimo caso, qualora l’agevolazione concedibile nell’ambito della Nuova Sabatini, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l’intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione.

9.6 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che ha richiesto altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, unionali o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, sugli stessi beni oggetto dell’investimento senza che si sia ancora concluso l’iter istruttorio o di assegnazione dei contributi?

L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda che ha richiesto ma non ottenuto, a fronte dei beni oggetto dell’investimento, altre agevolazioni, incluse quelle a titolo di de minimis. Pertanto, nella apposita tabella riepilogativa presente nel modulo di domanda, l’impresa deve indicare gli importi richiesti.

9.7 Le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con il "Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali"?

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all’articolo 1, commi da 185 a 197, ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali.

Tale credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, ad eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Il credito di imposta in questione, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) non costituisce un aiuto di Stato. Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto, in materia di cumulo, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta e, in particolare, dal comma 192, laddove è stabilito che “Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.

 

10. EROGAZIONE

10.1 Quanto tempo si presume possa passare tra la fase di delibera della Banca/Intermediario finanziario e la fase di erogazione del finanziamento da parte della Banca/Intermediario finanziario?

Il contratto di Finanziamento deve essere stipulato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione del contributo, che a sua volta viene adottato dal Ministero entro 30 giorni dalla ricezione della relativa delibera di finanziamento trasmessa dalla banca/intermediario. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del provvedimento di concessione del contributo.

I finanziamenti devono essere erogati in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene (qualora la fornitura riguardi una pluralità di beni l’erogazione avviene in più soluzioni entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene).

(Art. 4 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - Art. 4 Convenzione MISE-ABI-CDP).

10.2 Quanto tempo può intercorrere tra la fase di delibera della Banca/Intermediario finanziario e la fase di erogazione del contributo da parte del Ministero all'impresa?

L’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento, pena la revoca del contributo. Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa e conforme a quanto indicato nella circolare, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

(Art. 10 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 13 Circolare 15 febbraio 2017 n. 14036 e ss. mm. ii.).

10.3 In sede di erogazione del contributo è possibile cambiare il soggetto finanziatore prescelto nella domanda di accesso al finanziamento?

No, in sede di presentazione della domanda, l’impresa deve scegliere il soggetto finanziatore, banca o intermediario finanziario e non può più modificare la scelta effettuata.

10.4 L’impresa può inviare la Richiesta Unica (modulo RU) di erogazione del contributo prima di aver ricevuto la conferma dell’ottenimento del contributo stesso?

L’impresa può richiedere l’erogazione del contributo al Ministero solo dopo aver ricevuto il decreto di concessione del contributo e al completamento dell’investimento, attestato dall’impresa e trasmesso al Ministero stesso entro 60 giorni dal termine previsto per la conclusione dell’investimento. Pertanto, fermo restando il termine per la trasmissione del modulo DUI, come evidenziato alla FAQ 10.7, la piattaforma sarà abilitata alla trasmissione della documentazione richiesta solo successivamente alla ricezione da parte del beneficiario del decreto di concessione e alla comunicazione al Ministero dei dati di stipula del contratto di finanziamento da parte della Banca/intermediario finanziario.

(Art. 10 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 13 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

10.5 Quali sono le modalità di erogazione del contributo?

Il contributo è erogato dal Ministero in quote annuali, una volta l’anno, secondo il piano di erogazione riportato nel provvedimento di concessione. In seguito al recepimento dell’articolo 20 del decreto legge del 30 aprile 2019 n. 34 “Decreto Crescita”, in relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, il contributo viene erogato alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione nel caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro. (P.to 13 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

10.6 Entro quale termine l’impresa deve concludere l’investimento?

L’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tale fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. (P.to 13 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

10.7 Entro quali termini e con quali modalità deve essere trasmessa la Dichiarazione di Ultimazione dell’Investimento (modulo DUI)?

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (procuratore o titolare) dell'impresa e trasmessa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento), pena la revoca del contributo concesso. La stessa (così come le richieste di erogazione del contributo) deve essere compilata esclusivamente in formato digitale e inoltrata al Ministero attraverso l’accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all’indirizzo PEC dell’impresa.

(Art. 10 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - P.to 13 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

10.8 Ai fini della trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento è necessario aver pagato le fatture?

No, la dichiarazione di ultimazione può essere trasmessa solo dopo l’emissione di tutte le fatture, ma non è necessario il pagamento delle stesse che, invece, rileva ai fini della presentazione della richiesta di erogazione in cui l’impresa dichiara di aver effettuato il pagamento a saldo, allegando le liberatorie dei fornitori.

10.9 Nell'elenco dei beni oggetto di agevolazione, da allegare alla dichiarazione di ultimazione, quali sono i dati da indicare per i beni acquistati in leasing?

Nell'elenco dei beni oggetto dell'agevolazione per i beni in leasing è necessario indicare gli estremi del verbale di consegna dei beni stessi rilasciato dalla società di leasing. In assenza di un numero identificativo del verbale di consegna dei beni, è possibile indicare il numero del contratto di leasing.

10.10 Cosa si intende per “data di ultimazione dell’investimento”?

Per “data di ultimazione dell’investimento” si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa ammissibile che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l’ultima fattura e, in caso di leasing, con la data dell’ultimo verbale di consegna. Tale data NON coincide MAI con la data di collaudo, né di messa in opera, immatricolazione, ecc. del bene agevolato né tantomeno di pagamento della fattura. Il termine di ultimazione dell’investimento non deve necessariamente coincidere con quello indicato in sede di domanda, infatti detto termine è solo orientativo. L’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento o di leasing.

10.11 Se il modulo di domanda è stato originariamente sottoscritto da un procuratore, le successive dichiarazioni per la richiesta di erogazione possono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa?

Sì, la Dichiarazione Ultimazione Investimento e le successive richieste di erogazione (RU/RQR, RP) possono essere trasmesse sia dal legale rappresentante/titolare che dal procuratore. A tal proposito, le imprese sono invitate a dotarsi degli strumenti di firma digitale per allinearsi al processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

10.12 Nel caso in cui l’impresa abbia inserito erroneamente dei dati nella Piattaforma in fase di trasmissione della Dichiarazione Ultimazione Investimento, è possibile apportare delle modifiche?

Premettendo che alcuni campi, all’interno della DUI/RU/RQR sono precompilati con le informazioni oggetto di precedenti comunicazione da parte dell’impresa, dette informazioni (ad eccezione di quei campi, come: il codice fiscale,la partita iva, i dati relativi al finanziamento e la sede operativa) possono essere modificati sovrascrivendo sui dati preesistenti. Quindi, nella DUI sono modificabili i campi relativi al soggetto firmatario, alla sede legale, alla denominazione d’impresa e i dati relativi al codice REA. Tali modifiche devono essere, inoltre, oggetto di apposita comunicazione al Ministero attraverso il pulsante “Comunicazioni” presente in Piattaforma.  Le modifiche sono possibili fino alla trasmissione del documento firmato digitalmente. Successivamente al predetto invio non è possibile, invece, modificare le informazioni, pertanto l’impresa dovrà passare alla fase successiva della procedura, relativa alla richiesta di erogazione contributo, e trasmettere il modulo con i dati generati dalla Piattaforma. Contestualmente l’impresa può dare comunicazione dei dati erroneamente inseriti nella Dichiarazione Ultimazione Investimento, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore, da allegare nella sezione ‘Comunicazioni’ della piattaforma, tipologia “Erogazione-Integrazioni”. In sede di istruttoria della richieste di erogazione, se necessario, il Ministero potrà richiedere, tramite PEC, eventuali chiarimenti o integrazioni documentali da produrre.

Anche nella RU e nella RQR, come nella DUI, sono modificabili i dati relativi al soggetto firmatario ed esclusivamente nella RU sono modificabili anche i dati bancari, infatti, in caso di quote successive alla prima, l’IBAN deve essere modificato attraverso l’apposita procedura presente in piattaforma.

Infine, nella RP, ogni variazione deve essere comunicata al Ministero tramite l’apposita procedura presente in piattaforma cliccando sul pulsante “Comunicazioni” prima di poter procedere con la conferma dei dati.

10.13 Ci sono specifiche scadenze per inoltrare la Richiesta Unica (modulo RU) di erogazione delle quote di contributo?

Sì. L’impresa può richiedere l’erogazione delle quote di contributo solo dopo, o contestualmente, con l’invio della Dichiarazione Ultimazione Investimento (per le modalità di trasmissione vedi FAQ 10.7). La Richiesta Unica di erogazione al Ministero deve essere presentata entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (che è stabilito in 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento o di leasing) e, comunque, dopo aver pagato a saldo i beni agevolati. Il mancato rispetto di tali termini determina la revoca dell’agevolazione. (P.to 13 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.).

10.14 Qual è la tempistica per richiedere l’erogazione delle quote di contributo successive alla prima?

Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima (modulo RQR/RP) devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale termine. (P.to 13 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.).

10.15 Con quali modalità deve essere apposta la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69"?

Per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023, indipendentemente dalla data di trasmissione della richiesta unica di erogazione del contributo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016. Con riferimento a tali domande, pertanto, deve essere apposta sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni, la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”.

Nel caso di fatture emesse in formato cartaceo (in caso di mancata vigenza dell’obbligo di fatturazione elettronica), la dicitura in questione deve essere riportata sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. In caso di investimento in leasing, si precisa che la dicitura sulle fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing, che resta in possesso delle fatture stesse, mentre, in caso di finanziamento bancario, la medesima dicitura dovrà essere apposta da parte dell’impresa beneficiaria.

Con riferimento alle fatture elettroniche, la predetta dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso almeno una delle seguenti modalità:

  1. inserendo nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura di cui all’articolo 10, comma 6, decreto interministeriale 25 gennaio 2016;
  2. inserendo la medesima dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
  3. qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista dall’articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

Si ricorda, infine, che la fattura trovata sprovvista di tale dicitura nel corso dei controlli e delle verifiche, come previsti dalla normativa di riferimento, non è considerata valida e determina, pertanto, la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria (art. 10, comma 6, decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

Nel caso della fattura elettronica, qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione attraverso almeno una delle seguenti modalità:

  • mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto;
  • mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. Nei casi di fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente deve - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare l’integrazione elettronica allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte del cessionario/committente, immediatamente dopo la scoperta dell’irregolarità. Eventuali irregolarità rilevate in sede di controllo non potranno essere oggetto di sanatoria.

Si precisa che non è ammissibile la regolarizzazione delle fatture elettroniche tramite stampa delle stesse e apposizione con scrittura indelebile della dicitura/CUP. 

10.16 Qualora il bene strumentale agevolato subisca deterioramenti o presenti difetti di fabbrica entro i tre anni dall’ultimazione dell’investimento tali da non garantirne l’uso funzionale, può essere sostituito?

Sì, in tali casi il bene deteriorato o difettoso può essere sostituito con altro equivalente, sempre nuovo di fabbrica, purché l’impresa ne dia comunicazione al Ministero attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal legale rappresentante, da trasmettere mediante piattaforma, in cui deve essere riportata la descrizione del bene sostitutivo, nonché i dati identificativi dello stesso.

10.17 Cosa accade se il fornitore concede all’impresa beneficiaria una dilazione di pagamento superiore a 120 giorni?

Poiché la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo successivamente al pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, è opportuno che l’impresa regoli i pagamenti con il fornitore in modo tale da rispettare la tempistica di trasmissione della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

10.18 Qualora l’impresa abbia realizzato un investimento di importo diverso da quanto indicato in domanda/deliberato/contrattualizzato dalla banca o società di leasing, come si deve comportare in sede di dichiarazione di ultimazione dell’investimento?

L’impresa deve dichiarare la spesa effettivamente sostenuta trasmettendo regolarmente la dichiarazione di ultimazione dell’investimento e la richiesta di erogazione entro i tempi previsti, allegando la documentazione relativa al solo investimento realizzato. Si potranno verificare i seguenti casi:

- importo investimento realizzato superiore: il contributo non potrà essere incrementato e sarà erogato secondo il piano riportato nel decreto di concessione;

- importo investimento realizzato inferiore: in sede di istruttoria della richiesta di erogazione il Ministero provvederà ad emettere il preavviso di rideterminazione del contributo a cui seguirà relativo decreto.

10.19 Nella dichiarazione di ultimazione dell’investimento, cosa si intende per “numero di matricola del bene agevolato”? Che numero di matricola si deve attribuire in caso di un bene formato da più componenti?

Per “numero di matricola” si intende un numero che consenta l’univoca identificazione del bene agevolato e, qualora il bene non abbia un proprio identificativo, può essere attribuito un numero interno all’azienda (ad esempio bene n. 01, bene n. 02, ecc.). In caso di bene formato da più componenti, si attribuisce lo stesso numero sia al bene principale che ai componenti (ad esempio bene n. 01 formato dai componenti n. 01.I, 01.II, 01.III ecc.).

10.20 È necessario apporre targhette ai beni agevolati a valere sulla Nuova Sabatini?

No, per la Nuova Sabatini non è necessario apporre specifiche targhette ai beni agevolati.

10.21 Come devono essere trasmesse le risposte alle richieste di integrazione?

Le integrazioni documentali devono essere allegate nella sezione “Comunicazioni” della piattaforma, selezionando la tipologia “Erogazione-integrazioni”. La documentazione trasmessa con modalità diverse dall’invio attraverso la piattaforma non è ricevibile.

10.22 Quali modifiche comporta il nuovo iter di richiesta d’erogazione?

Il nuovo iter è volto a semplificare la richiesta di pagamento delle quote secondo il piano di erogazione, e prevede tre tipologie di richieste, senza considerare la Dichiarazione Ultimazione Investimento (modulo DUI):

  • la Richiesta Unica di erogazione (RU) contenente tutte le singole quote annuali di contributo;
  • la Richiesta Quote Rimanenti (RQR) che deve essere presentata dalle PMI che abbiano già richiesto e ottenuto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data di entrata in vigore della circolare direttoriale del 22 luglio 2019, n. 296976 e che, come la RU, avvia il procedimento semplificato di richiesta di pagamento per le quote successive;
  • la Richiesta di Pagamento che può essere trasmessa una volta trascorsi dodici mesi dalla RU/RQR/RP precedente.

La piattaforma indica per ogni domanda la tipologia di richiesta da compilare e a partire da quale data.

Tra le semplificazioni si annovera, oltre alla compilazione guidata dei documenti attraverso campi precompilati o menù a tendina, anche la possibilità di effettuare la richiesta di più quote di competenza con un’unica richiesta.

Infine, in seguito al recepimento dell’articolo 20 del decreto legge del 30 aprile 2019 n. 34 “Decreto Crescita”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, il contributo viene erogato in un’unica soluzione alla PMI beneficiaria nel caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000,00.

10.23 Cosa devono fare le imprese con DURC assente?

Le imprese beneficiarie che non hanno l’obbligo di iscrizione ad alcuno degli Enti previdenziali (INPS/INAIL/CASSA EDILE), preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), devono compilare e trasmettere al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, la PMI attesta di non avere dipendenti (da intendersi per tali i lavoratori subordinati o quelli assunti con contratto di collaborazione), indicando, al contempo, l’opzione pertinente relativa alla propria posizione contributiva riportando, ove necessario, l’opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati Enti previdenziali e indicando i relativi riferimenti normativi.

La piattaforma informatica del Ministero permette alla PMI di inviare la suddetta dichiarazione sostitutiva solo successivamente alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento (DUI) da effettuarsi nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento (P.to 13.2 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.).

A tal proposito, si precisa che la “dichiarazione di esenzione DURC” è valida per tutte le domande presentate dall’impresa beneficiaria ed ha durata di 120 giorni a partire dalla data di trasmissione al Ministero. Considerata la validità quadrimestrale dell’attestazione, l’impresa dovrà trasmettere la “dichiarazione di esenzione DURC” in corrispondenza di ciascuna richiesta annuale di pagamento e dovrà trasmettere una nuova dichiarazione qualora nel corso delle verifiche propedeutiche all’erogazione delle agevolazioni emerga che detta “dichiarazione di esenzione DURC” sia stata trasmessa da più di 120 giorni.

Si sottolinea, infine, che la dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla PMI viene presa in considerazione dall’Amministrazione al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo solo nel caso in cui si ha evidenza del mancato censimento dell'impresa nelle banche dati dei predetti Enti previdenziali (INPS/INAIL/CASSA EDILE).

 

11. BANCHE/INTERMEDIARI FINANZIARI DI RIFERIMENTO

11.1 Quali sono i soggetti a cui rivolgere la domanda di finanziamento? E' disponibile un elenco di tali soggetti?

La domanda di finanziamento deve essere trasmessa via PEC a una delle banche o intermediari finanziari che hanno aderito all’Addendum alla Convenzione MISE-CDP-ABI. L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti è disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet www.mise.gov.it e nel sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cassaddpp.it, di volta in volta aggiornato.

(Art. 1 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

 

12. REVOCA/RINUNCIA

12.1 E’ possibile rinunciare al finanziamento e al contributo e con quali modalità? Eventualmente è possibile rinunciare solamente al contributo?

L’impresa può rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo, per le quali si rinvia al punto 15 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss. mm. ii.).

In tutti i casi di revoca del contributo, la banca/intermediario finanziario ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l’impresa.

 

13. AFFITTO AZIENDA/RAMO D’AZIENDA

13.1 É possibile affittare l’azienda/un ramo d’azienda in cui sono presenti beni strumentali agevolati con la Nuova Sabatini?

L’affitto del ramo d’azienda in cui sono presenti beni strumentali agevolati con la “Nuova Sabatini”, seppur non esplicitamente disciplinato dalla normativa della misura, è consentito con le modalità e alle condizioni di seguito riportate.

Il soggetto beneficiario, pur rimanendo titolare delle agevolazioni, è tenuto, in primo luogo, a dare comunicazione dell’operazione d’affitto (riguardante l’azienda/ramo d’azienda con beni strumentali agevolati) tramite piattaforma al Ministero e, per conoscenza, alla banca/intermediario finanziario. Nella predetta comunicazione deve essere rappresentata la motivazione alla base dell’operazione di affitto dell’azienda o di un suo ramo. Alla comunicazione deve essere, inoltre, allegata copia del contratto di affitto, già debitamente registrato e le dichiarazioni dell’affittante e dell’affittuario, redatte secondo gli specifici moduli, con i quali i predetti due soggetti si impegnano a rispettare le disposizioni previste nel decreto di concessione delle agevolazioni.

Per la comunicazione da inviare al Ministero e per le due dichiarazioni sopra menzionate, il soggetto beneficiario è tenuto a utilizzare i rispettivi moduli, disponibili sia sulla piattaforma informatica (https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it), sia nell’area “Erogazione contributi” della sezione del sito internet del Ministero dedicato alla misura, allegando, come detto, il contratto di affitto debitamente registrato. Le richieste redatte in difformità con le richiamate forme e modalità non potranno essere istruite.

 

Beni strumentali - Nuova Sabatini

 

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