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Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93, recante Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, di seguito denominato decreto legislativo n. 93/2011, ed in particolare l’articolo 16 recante norme sullo sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e sui poteri decisionali in materia di investimenti che stabilisce che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato Regioni e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di seguito denominata Autorità, sono stabilite le modalità per la redazione, da parte dei gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 93/2011;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l’articolo 17, comma 3, che prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere;

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

ACQUISITO il parere dell’Autorità di cui alla deliberazione n. 300/2012/I/GAS del 19 luglio 2012;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni espresso nella riunione del 25 luglio 2012;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012;

VISTA la nota in data 8 febbraio 2013 n. 0002562 con la quale, ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, lo schema di decreto è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO


Art.1
Campo di applicazione e destinatari del regolamento


1.    Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011, le modalità in base alle quali i gestori di reti di trasporto di gas naturale operanti sul territorio nazionale, di seguito denominati gestori, redigono il piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale, di seguito denominato piano. Esso é destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l’attività di trasporto del gas naturale sia mediante reti nazionali di gasdotti, classificate ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, sia tramite reti di trasporto regionale.

Art. 2
Criteri per la redazione del piano


1.    I Gestori elaborano il piano secondo i criteri generali fissati dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011. In particolare il piano:

a)    evidenzia le misure infrastrutturali volte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza dell’approvvigionamento, a fronte delle previsioni di evoluzione della domanda e dell’offerta di gas naturale, prevedendo anche la realizzazione di un’adeguata sovra-capacità, al fine di aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento, di creare le condizioni per supportare lo sviluppo di un mercato competitivo e integrato a livello europeo, di assicurare l’offerta in concorrenza per promuovere lo sviluppo del sistema gas naturale italiano come “hub” mediterraneo, tenendo conto delle disposizioni relative alla sicurezza del sistema di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 93/2011 e alla realizzazione di una adeguata capacità di trasporto bidirezionale continua di cui all’articolo 6, comma 5, del Regolamento CE n. 994/2010, nonché della economicità ed efficacia degli investimenti e della tutela dell'ambiente;

b)    descrive lo stato della rete di trasporto del gas naturale articolata nelle sue componenti di rete nazionale e di rete di trasporto regionale, unitamente agli elementi che la caratterizzano, inclusi i punti di interconnessione con altri operatori di trasporto, stoccaggio e rigassificazione esistenti e previsti, nonché alle eventuali criticità e congestioni, attuali o previste, e agli investimenti necessari per il loro superamento;

c)    individua le infrastrutture, di cui alla rete nazionale e alla rete regionale, da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi, specificando le motivazioni alla base delle scelte pianificatorie, precisando quelle per le quali la decisione dell’investimento è stata già adottata e quelle da realizzare nel primo triennio del periodo decennale;

d)    prevede le opportune forme di coordinamento con i gestori esteri e nazionali di reti di trasporto di gas naturale al fine di:

1)    sviluppare nuove interconnessioni con l’estero;

2)    realizzare una capacità di trasporto bidirezionale continua secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 93/2011;

3)    ottimizzare l’utilizzo della capacità di trasporto dei gasdotti esteri verso l’Italia, anche attraverso lo sviluppo di procedure di allocazione congiunta della capacità, al fine di incrementare la sicurezza e l’economicità degli approvvigionamenti, anche secondo le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27;


e)    indica per tutti i progetti definiti:

1)    i costi ed i benefici attesi in relazione ai criteri di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011 e al presente decreto, nonché le scelte adottate per minimizzare le interferenze con il territorio e gli impatti previsti sull’ambiente, elencando le soluzioni alternative esaminate;

2)    gli investimenti da realizzare nel rispetto dei principi di economicità e di efficacia di cui al presente comma;

3)    il programma degli investimenti e la data prevista di realizzazione con separata evidenza delle tempistiche delle principali attività, giustificando eventuali modifiche delle citate tempistiche rispetto al piano già pubblicato;


f)    evidenzia la descrizione della struttura finanziaria, con indicazione dei dati economico-finanziari che supportano la sostenibilità del piano, nonché le fonti di finanziamento.

2    Nell’elaborazione del piano i gestori:

a)    tengono in debito conto i progetti di sviluppo infrastrutturale definiti dalla Commissione Europea;

b)    prevedono le opportune forme di coinvolgimento con altri gestori, sia appartenenti sia non appartenenti all’Unione Europea, con operatori del mercato, nonché con altri operatori proprietari di infrastrutture connesse, attualmente o sulla base degli investimenti previsti, alle reti nazionali di trasporto del gas naturale;

c)    indicano i criteri utilizzati per la stima dell’evoluzione del rapporto tra domanda ed offerta del sistema del gas naturale, per l’analisi dei costi e dei benefici relativi alla realizzazione del piano e per la valutazione della capacità di trasporto incrementale derivante dalla realizzazione del piano, con particolare riferimento ai vincoli di esercizio della rete.

Art. 3
Modalità di comunicazione e pubblicazione del piano


1    Al fine di assicurare una adeguata diffusione delle informazioni i gestori:

a)    pubblicano annualmente il calendario per l'elaborazione del piano sul proprio sito internet e avviano la richiesta di informazioni e dati nei confronti di tutti i soggetti coinvolti entro il 1° settembre di ciascun anno;

b)    pubblicano nei propri siti internet il piano entro il termine del 31 marzo di ciascun anno ai fini della consultazione, con evidenziazione delle motivazioni delle scelte operate a seguito delle proposte e delle informazioni ricevute;

c)    tenuto conto degli esiti della consultazione, trasmettono il piano entro il 31 maggio di ciascun anno al Ministero, all’Autorità e alle Regioni interessate, nonché comunicano sul proprio sito internet, entro la stessa data, le informazioni relative al piano in lingua italiana ed in lingua inglese.

Art. 4
Valutazione del piano


1.    Il Ministero provvede ad acquisire, entro due mesi dalla richiesta, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 93/2011, il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi programmati nel piano. Successivamente il Ministero e l’Autorità valutano il piano, ciascuno secondo le proprie competenze, anche ai fini della sua coerenza con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/2011.

2.    Il Ministero valuta altresì, sentita l'Autorità, se il piano contiene una stima relativa ai fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso è coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), del Regolamento CE n. 715/2009, con particolare riferimento alle prospettive europee di sviluppo del mercato e di sicurezza degli approvvigionamenti, nonché con i piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 93/2011 e con lo sviluppo di infrastrutture derivanti da accordi internazionali.

3.    In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 93/2011.

Art. 5
Monitoraggio del piano e imposizione degli investimenti


1.    Il Ministero e l’Autorità, ciascuno secondo le proprie competenze, effettuano il monitoraggio dell’attuazione del piano, anche sulla base di segnalazioni delle Regioni.

2.    Nei casi in cui un Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che in base al piano doveva essere realizzato nel triennio successivo, il Ministero o l’Autorità, a seconda delle previsioni di cui al comma 8 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011, impongono al gestore di realizzare detto investimento entro un termine definito, purché esso sia ancora pertinente sulla base del più recente piano.

3.    In caso di non ottemperanza alle disposizioni emanate in conseguenza del monitoraggio di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 93/2011.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 febbraio 2013
IL MINISTRO

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