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 Domande e risposte sui Poli di innovazione digitale - EDIH

1. Consorzio di progetto: è necessario costituire una nuova entità legale oppure è sufficiente un semplice contratto di cooperazione così come normalmente avviene per i bandi europei (un cosiddetto Partnership Agreement)? Sulle linee guida europee “European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme” questo aspetto sembrerebbe essere chiaro ma sul testo del bando è un aspetto ambiguo.
L’avviso non richiede la costituzione di una nuova entità legale.
Si rinvia all’articolo 1, comma 1, lettera g) ed all’articolo 3, comma 1, lettera c) dell’avviso nonché all’allegato 1 - modulo di domanda - dello stesso avviso, pagina 3, punto c)

2. Atto di delega al coordinatore: è sufficiente una lettera di delega in carta intestata firmata dai singoli enti partecipanti?
La tipologia di atto è libera ma è richiesto che il documento presentato contenga gli elementi costitutivi della delega e vi sia coincidenza tra soggetti deleganti e soggetti che compongono il polo

3. Budget del progetto a disposizione di imprese: le risorse finanziarie sono utilizzabili anche per le imprese (cioè dare voucher e contributi diretti alle imprese) o sono soltanto per spese riconducibili al funzionamento dell’EDIH stesso? Mentre sulle linee guida europee la prima ipotesi sembrerebbe possibile, dal testo del bando MISE questo punto non è chiaro. La nostra ipotesi è prevedere una parte del Budget del EDIH per la realizzazione di progetti pilota di digitalizzazione, realizzati da imprese in cooperazione con enti di ricerca. Questa possibilità è ad esempio possibile in vari bandi europei ed è definita come Financial support to third parties oppure Cascade funding.
Il Polo utilizzerà le sovvenzioni UE e nazionali sia per il funzionamento sia per erogare servizi alle PMI a prezzi inferiori a quelli di mercato in coerenza con gli articoli 27 e 28 del GBER. Sul punto si rinvia all'articolo 5 dell’avviso, in particolare commi 1 e 2.
Per tutto ciò che non rileva nella fase di preselezione nazionale e pertanto non è oggetto di disciplina nell’avviso si rinvia alla documentazione europea (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0)

4. Budget per l’acquisto di infrastrutture, attrezzature e macchinari: in questi casi è ammissibile il solo costo di ammortamento o l’intero valore del bene acquistato, ove questo sia previsto come output necessario per svolgere alcuni servizi del EDIH?
Se i beni non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il programma agevolato, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del programma, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso in cui i beni, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del programma, i relativi costi possono essere interamente ammissibili.

5. Perché nel formulario si fa riferimento alle risorse finanziarie 2017-2020, se la candidatura riguarda attività relative al triennio 2021-2023?
In base al Working Programme della Commissione europea denominato “European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme”, è possibile, far valere a titolo di cofinanziamento nazionale anche risorse pregresse

6. Cofinanziamento: la previsione del cofinanziamento con risorse proprie dei partecipanti o di origine non statale (ad esempio regionale) dà dei punteggi aggiuntivi nella valutazione?
Le risorse regionali sono risorse pubbliche come quelle statali. La disponibilità di risorse private, nonché il reperimento di risorse regionali, che concorrano al cofinanziamento nazionale saranno considerati in fase di valutazione della proposta

7. Focus settoriale o multisettoriale: il bando sembrerebbe indicare che la specializzazione debba riguardare gli ambiti tecnologici applicativi ma non i settori economici (Manifatturiero, Agricoltura, Turismo, etc.): ciò vuol dire che si può far riferimento a vari settori di interesse della regione (ad es. quelli indicati della S3 regionale)?
Si rinvia all’articolo 4 comma 1, lettera e) relativo al focus settoriale o multisettoriale che fa esplicito riferimento alle S3 regionali e nazionale

8. Un Dipartimento universitario può partecipare al Polo in qualità di organismo di ricerca? O è necessario coinvolgere gli Atenei?
Il soggetto che partecipa al Polo quale organismo di ricerca deve avere i requisiti di autonomia finanziaria e gestionale che permettono di mettere a disposizione del polo le infrastrutture e le attrezzature per l’erogazione dei servizi di test before invest

9. L’area geografica di riferimento non può essere inferiore al livello 2 (NUTS2) della nomenclatura delle unità territoriali statistiche dell'Italia, deve dunque essere regionale. In che modo si rispetta tale requisito? I soggetti partner del Polo devono rappresentare tutte le province di una Regione?
Il requisito è funzionale e pertanto collegato al concetto di bacino di utenza che il polo si propone di servire - per tutta la durata del piano di attività - avendone le capacità per farlo in termini di personale, infrastrutture, organizzazione e management.
Si fa rinvio all’articolo 1, comma 1, lettera a) ed all’articolo 3, comma 1, lettera b)

10. Nel caso l'istanza di un Polo dovesse superare la fase di preselezione, sarà poi possibile annettere ulteriori Partner al Polo? Oppure è possibile riconfermare i soli partner riportati nel formulario in risposta alla presente call?
Qualora il Polo preveda di includere altri partner, che saranno identificati dopo la preselezione nazionale e prima della selezione europea, andrà inclusa una descrizione del tipo di organizzazioni che verranno integrate e del loro ruolo nell’ambito del Polo.
Si fa rinvio al punto B dell’allegato 2 dell’avviso - scheda tecnica - di cui è parte integrante.

11. Le tabelle, pur non essendo vincolate ai 1800 caratteri, rientrano nel computo delle 15 cartelle totali delle quali si compone la scheda tecnica?
No

12. E’ possibile aggiungere righe alle tabelle? (es. Tabella A1 – Test e sperimentazione: è possibile aggiungere una riga per ogni tipologia di servizio che si intende erogare?)
È prevista una colonna (servizi specifici) che permette di dettagliare i servizi che saranno in concreto erogati per ciascuna delle 4 tipologie richieste dalla Commissione. Le relative informazioni possono quindi essere fornite anche declinando tale spazio su più righe

13. Tabella A2: Il triennio di riferimento deve essere preso in considerazione in modo accorpato, o è necessario/preferibile distinguere gli obiettivi per ciascuna delle annualità?
È necessario distinguere gli obiettivi per ciascuna annualità se diversi oppure indicare un obiettivo su base annua per il triennio complessivo

14. Tabella B3: Per quel che riguarda le esperienze pregresse del Polo, vanno prese in considerazione esclusivamente le tecnologie digitali evidenziate nella tabella, o è possibile fare riferimento anche le tecnologie abilitanti?
Le tecnologie digitali possono essere applicate insieme alle tecnologie abilitanti. La tabella potrà dare conto di tale utilizzo a matrice

15. Per una start-up insieme ad altre imprese e organismi di ricerca è possibile presentare un progetto come costituendo poli di innovazione digitale?
L’avviso prevede in maniera esplicita che i poli includano almeno “una organizzazione di ricerca e trasferimento tecnologico” espressione che declina il termine “organismo di ricerca” la cui definizione è data dall’articolo 1, comma, 1 lettera n)
Per i requisiti dei soggetti beneficiari si fa rinvio all’articolo 3 dell’avviso

16. Come atto in base al quale il soggetto è delegato a presentare la domanda, possiamo presentare una lettera in impegno a costituirsi in consorzio o società consortile nel caso in cui il progetto venga approvato?
L’impegno a costituirsi nella forma di consorzio/società consortile, raggruppamento temporaneo, prima della concessione delle agevolazioni europee e nazionali configura un atto formalmente e sostanzialmente diverso dalla delega. Sulla delega vedasi risposta a quesito n. 2

17. L'area geografica di riferimento può essere l'area delle Regioni Lazio e Campania?

In tema di area geografica di riferimento si rinvia all’articolo 1, comma 1, lettera a) dell’avviso.

18. Art. 6 comma 4 si cita: “La copertura di tale quota prevede il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico, con l’eventuale partecipazione delle Regioni e di altre amministrazioni”. L’allegato 1 indica un finanziamento misto europeo e nazionale e ancora all’Art 2 comma 3 del decreto si scrive che il cofinanziamento è nazionale al 50%. Si è già stabilito come potrebbe avvenire la compartecipazione delle Regioni?
In aggiunta: nella versione 2 delle FAQ pubblicate dalla Commissione sugli EDIH si cita al punto C.2. “What counts as co-financing of ‘the other 50%’? The European Union funds 50% of the proposed costs for an EDIH for the duration of the grant (initially 3 years, possibly extended with 4 years). The other 50% can be made up of a combination of national funding, regional funding, and/or contributions from the private sector.” Eventuali investimenti che una regione volesse fare per potenziare l’azione di un DIH al di fuori del cofinanziamento dell’azione Europea possono essere valorizzati tramite lettera di supporto?

Il cofinanziamento nazionale può essere composito: il che vuol dire che ad esso possono contribuire risorse statali, regionali e/o private. Non vi è alcun obbligo da parte delle Regioni a cofinanziare, né è stato stabilito un iter per la relativa compartecipazione.
Laddove una Regione decidesse di cofinanziare un EDIH, il suo apporto rientrerà nella quota di cofinanziamento nazionale. Affinché la “lettera di supporto” sia efficace deve essere attestazione di effettivo impegno a cofinanziare.

19. Il contributo europeo e nazionale copre il 100% delle spese ammissibili? Ai sensi dell’art. 6 comma 4: “a tale quota nazionale possono contribuire, altresì, le eventuali risorse private …..”. Il contributo nazionale andrebbe decurtato dell’eventuale apporto privato/pubblico?
Sì.

20. Che si intende per eventuali risorse private e/o pubbliche a cui fa riferimento l’art. 6 comma 4?
Per risorse private si intendono quelle messe a disposizione dal Polo e da eventuali soggetti terzi di natura privata. Per risorse pubbliche si intendono risorse provenienti da amministrazioni centrali e/o regionali

21. L’art. 6 comma 3 stabilisce che il cofinanziamento della Commissione non è aiuto di stato mentre non si dice nulla di quello nazionale al riguardo. Il documento della commissione europea (European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme Draft working document 05 05 2020) al punto “2.3. Compliance with state aid” stabilisce che il cofinanziamento nazionale è aiuto di stato “Since the selection procedure of EDIHs gives some degree of flexibility and discretion to the Member States, the grants to the hubs need to be considered as a state aid. ” e stabilisce che viene caricato sulla SME che fruisce dei servizi salvo “The aid that is not passed on to the SMEs, for instance investments in equipment that is not yet fully depreciated, is considered to be aid to the EDIH and should be in line with Art 27 (92) GBER ‘Innovation clusters’. “E’ corretto quindi dedurre che il contributo nazionale è aiuto di stato?
Sì. Il cofinanziamento nazionale rappresenta aiuto di Stato e le relative agevolazioni sono concesse nel rispetto degli articoli 27 e 28 del GBER.

22. Il bando MISE Prot. 3071 del 17.08.2020 non esplicita le limitazioni in termini di limiti massimi di aiuti di stato concedibili alle SME nel fruire dei servizi erogati dal EDIH, limiti che invece sono esplicitati nel draft del DEP del 05.05.2020;
L’avviso all’articolo 5, comma 2, nel disciplinare le spese ed i costi ammissibili, indica che “è fatto obbligo di garantire la trasparenza relativamente ad ogni informazione necessaria per la corretta applicazione degli articoli 27 e 28 del Regolamento 651/2014” (GBER).

23. L’Art. 3, comma 1, lettera a stabilisce che “Possono accedere [...] i poli di innovazione digitale, che possiedano i seguenti requisiti: a. includano almeno una organizzazione di ricerca e trasferimento tecnologico”. Quali sono le caratteristiche di questo tipo di organizzazione dato che non è inclusa nelle definizioni dell’Articolo 1?
Per “organizzazione di ricerca e trasferimento tecnologico” si intende una declinazione del termine “organismo di ricerca” la cui definizione è data dall’articolo 1, comma, 1 lettera n)

24. L’art. 5 definisce le spese ammissibili. Ci sono limiti alle consulenze esterne che possono essere pagate dal polo? Nel caso ci siano limiti questi si applicano al budget nel suo complesso oppure al singolo servizio, cioè possono esserci dei servizi pagati al 100% tramite consulenze esterne?
Non sono stabiliti massimali in termini di importi o percentuali relativamente alle singole voci di spesa. Esse dovranno naturalmente risultare congrue e pertinenti alle attività svolte ed ai servizi offerti dal polo.
Il budget complessivo ammissibile non deve superare il limite stabilito al medesimo art. 5, comma 3: su di esso verranno conseguentemente calcolate le quote di agevolazione nazionale ed europea. 

25. Nel caso la partecipazione sia aperta a raggruppamenti/poli costituendi, i criteri "Capacità manageriali adeguate, personale dedicato e infrastrutture e attrezzature necessarie per erogare i servizi" e"Disponibilità finanziaria del polo proponente" previsti nella scheda tecnica (allegato 2) devono essere specificati per ciascun componente/partner del costituendo polo?
Sì.

26. Nella compilazione della proposta per la preselezione nazionale, è’ possibile scrivere la proposta in lingua inglese?
No. La domanda di accesso alla fase di preselezione nazionale deve essere presentata in lingua italiana

27. La scheda tecnica (Allegato 2) deve essere composta di massimo 15 cartelle, ognuna di 1800 caratteri, escluse le tabelle. Con cartelle si intende pagine (facciate A4)?

28. Nelle tabelle A.2 e B.3 dell’Allegato 2 non vengono richieste informazioni sul servizio “sostegno all’accesso a meccanismi di finanziamento”, presente invece nelle altre tabelle riassuntive. E’ corretto che non sia stato inserito oppure dobbiamo integrarlo?
Non sono previste informazioni specifiche sul servizio oltre a quelle richieste al punto A - Criterio 1 della scheda tecnica da includere nella parte descrittiva nella Tabella A1.

29. Non risultano riferimenti ad una proposta di piano finanziario per l’erogazione dei servizi del Polo. Tali informazioni sono richieste? Ed in caso affermativo, in quale sezione devono essere specificate?
Come indicato all’articolo 4, comma 1, lettera f) nel progetto va indicato l’ammontare di risorse che si intende richiedere in occasione della call ristretta. Operativamente questa informazione va inserita nella parte descrittiva prevista dal punto A- criterio 1 della scheda tecnica (allegato 2) nella sezione “Breve descrizione del Polo”. Inoltre, nel modulo di domanda è espressamente richiesta per il polo che viene candidato l’indicazione del valore complessivo degli investimenti ammissibili previsti nel triennio 2021-2023 a valere sulle agevolazioni europee per il 50% e per il 50% nazionali.
Sebbene non sia esplicitato, è comunque necessario collegare le attività proposte nel progetto di cui all’allegato 2 (scheda tecnica) Punto A criterio 1 nella sezione “obiettivi che il polo intende realizzare”, con una stima dei costi per tipologia, ai fini della valutazione della relativa congruità e pertinenza.

30. I costi ammissibili vengono coperti al 50% in totale (tra quota europea e quota nazionale), oppure al 100% (50% dalla quota nazionale e 50% da quella europea)? Se spendiamo € 1.000, l’agevolazione è di € 500 oppure di € 1.000?
L’agevolazione complessiva (quota nazionale + quota europea) può arrivare a coprire il 100% dei costi ammissibili – Rif. Art. 6, commi 3 e 4 del DD 17 agosto 2020.

31. Può un soggetto giuridico (società, consorzio, Università o OdR) partecipare alla preselezione nazionale, essendo presente simultaneamente in più candidature, ossia partecipando - al momento di presentazione della domanda - in più di un Polo?
Sì. Qualora venga selezionato più di uno dei poli con cui il soggetto si è candidato, lo stesso dovrà tenere contabilità separate per ogni polo cui partecipa 

32. In caso di consorzio di nuova formazione, nelle esperienze pregresse possono essere indicate le esperienze dei partner?

33. Area geografica di riferimento può corrispondere a 2 o più livelli NUTS2 (non nazionale)?

34. Il DIH in qualità di partner del costituendo Polo può avvalersi delle competenze ed attrezzature degli associati (Tim, Cisco, etc) per qualificare la propria operatività?
È il costituendo Polo che deve qualificare la propria operatività sulla base delle competenze ed attrezzature dei soggetti che lo compongono. Quindi i DIH devono avere requisiti di autonomia finanziaria e gestionale che permettono loro di mettere a disposizione del costituendo Polo le competenze e attrezzature, anche avvalendosi degli associati, ma in quanto soggetto giuridico DIH.

35. Un consorzio, partner del costituendo Polo, può qualificarsi in termini di servizi erogati per il tramite dei propri consorziati?
Sì, se nello statuto del consorzio è adeguatamente regolamentato il rapporto tra consorzio e consorziati.

36. I soggetti che costituiscono il bacino di utenza del Polo (imprese e PA) devono essere già individuati in modo puntuale al momento della presentazione della domanda e con quale modalità?
Il bacino di utenza va definito al momento della presentazione della domanda, individuando obiettivi e target da realizzare nel primo triennio di attività. Non è richiesta una metodologia predefinita per l’individuazione del bacino di utenza che farà parte della proposta progettuale presentata.
Dalla proposta deve emergere una capacità di collegare le attività del costituendo polo al fabbisogno effettivo dell’utenza potenziale.

37. Il bacino di utenza può essere specificato anche attraverso accordo di collaborazione con attori qualificati e/o intermediari (cluster, distretti tecnologici, etc)
Il bacino di utenza è rappresentato da imprese e/o pubbliche amministrazioni. Pertanto, va considerato se nell’area geografica dove opera il Polo questo requisito è soddisfatto. Il ricorso ad accordi con attori qualificati e/o intermediari per raggiungere il bacino di utenza è a discrezione del Polo.

38. la Regione può partecipare all’aggregazione?
Le Regioni non possono percepire risorse dedicate ai Poli. Nel caso una Regioni partecipi all’aggregazione ne va chiarito il ruolo nel quadro degli obiettivi e delle funzioni del Polo.

39. Qualsiasi sia la natura del costituendo “Polo di innovazione digitale”, sia esso un’entità legale creata ad hoc o un consorzio, oppure un raggruppamento temporaneo organizzato e coordinato di soggetti, ci si aspetta un coinvolgimento di soggetti pubblici e privati indipendenti le cui competenze devono essere complementari e tali da coprire tanto il lato tecnologico quanto il lato dello sviluppo industriale digitale e/o della trasformazione digitale. In questa definizione, si prega di specificare il significato di soggetti indipendenti. Inoltre, essendo previsto il coinvolgimento di soggetti sia pubblici che privati, quale dovrebbe essere l’entità del coinvolgimento degli stessi per avere un aggregato bilanciato?
Per la definizione e composizione di Polo di innovazione digitale si rinvia all’articolo 1, comma 1, lettera g) dell’avviso. Si ricorda che la composizione è libera fatta eccezione per la presenza di almeno un organismo di ricerca e dovrà essere funzionale alla capacità di erogazione dei servizi al bacino di utenza individuato per tutto il periodo di attività. Il requisito di indipendenza dei soggetti pubblici e privati che compongono il Polo fa riferimento all’autonomia finanziaria e gestionale che permette a tali soggetti di mettere a disposizione competenze e attrezzature per lo svolgimento dell’attività prevista.

40. L’art. 4, nella definizione di “Tecnologie avanzate”, fa riferimento a tecnologie Intelligenza Artificiale, Calcolo ad Alte Prestazioni, Sicurezza informatica. Il Programma Europa digitale, considera anche altre tecnologie digitali come avanzate, in particolare facendo riferimento al 4.0. Come vanno considerate le tecnologie citate dal piano Industria 4.0 (soluzioni di manifattura avanzata, stampa 3D, realtà aumentata, simulazione, integrazione orizzontale//verticale, industrial internet, cloud, big data e analytics)?
Le "competenze digitali avanzate" ai sensi del Programma Europa Digitale sono le competenze e le abilità necessarie per progettare, sviluppare, gestire, implementare e mantenere le tecnologie sostenute dal presente regolamento. Gli obiettivi specifici del Programma riguardano Intelligenza Artificiale, Calcolo ad Alte Prestazioni, Sicurezza informatica, che sono quindi le tecnologie dallo stesso sostenute. Sono pertanto comprese nella definizione di tecnologie digitali avanzate le competenze e le abilità funzionali a tali tecnologie.

41. Sono ammissibili le spese per arredo uffici, mobilio, sale riunioni, canoni di locazione immobile?
Questo tipo di spese sono escluse.

42. I requisiti indicati nell’art. 9 lett. a, b, c, d, e possono essere soddisfatti per mezzo delle competenze/capacità/infrastrutture ecc. esistenti in capo ai singoli componenti del costituendo Polo?

43. Nello specifico, con riferimento alle tabelle B1, B2 e B3 dell’allegato 2 è possibile procedere alla compilazione avvalendosi del personale, delle attrezzature/infrastrutture e dell’esperienza dei componenti del Polo?

44. I criteri di valutazione individuati hanno tutti egual peso?

45. Incide in qualche misura la natura dei destinatari dei servizi erogati dal Polo (solo imprese o imprese e PA)?
No

46. La disponibilità finanziaria del Polo (risorse finanziarie +risorse in natura) trova copertura nei contributi pubblici previsti dal Bando?
Il criterio fa riferimento alla disponibilità finanziaria che il costituendo Polo “porta in dote” per coprire il cofinanziamento nazionale

47. Criterio 1, secondo punto di cui all’allegato 2: “breve descrizione del Polo in termini di focus tecnologico…”. Per focus tecnologico si intendono le 3 “tecnologie avanzate”?
Per focus tecnologico si fa riferimento alle tre tecnologie digitali avanzate e a loro eventuali combinazioni con tecnologie abilitanti

48. Criterio 2, primo punto di cui all’allegato 2: “indicazione del capofila”. Cosa si intende per capofila? Si fa riferimento all’aggregato da costituire (consorzio, società consortile)?
Il soggetto che guida l’aggregazione del costituendo Polo

49. Criterio 2, quarto punto di cui all’allegato 2: è sufficiente indicare la fisionomia delle organizzazioni che si intende coinvolgere o è necessario indicare da subito le ragioni sociali?
Come scritto nell’allegato 2, nel caso si intenda integrare la composizione del Polo dopo la preselezione nazionale ma prima della partecipazione alla gara ristretta europea, occorre indicare tipologia e ruolo delle organizzazioni che si intende integrare. Non è obbligatorio indicare le ragioni sociali di tali organizzazioni. Si veda precedente risposta al quesito 4 relativo all’articolo 3 dell’avviso

50. Criterio 2, quinto punto di cui all’allegato 2: “indicazione dell’esperienza pregressa”. Si fa riferimento alle esperienze dei singoli soggetti che costituiranno il Polo?

51. Tabella B.1. e B.2 (Allegato 2): quando si parla di “operativo” si fa riferimento alla dotazione di personale e di tecnologie presso i soggetti che costituiranno il consorzio?
Si fa riferimento alla dotazione di personale, infrastrutture, attrezzature già presenti nei soggetti del costituendo Polo

52. Tab. B.3 (Allegato 2): per “esperienza pregressa del Polo”, non esistendo ancora il Polo, ci si riferisce all’esperienza dei suoi componenti?

53. Criterio 3 di cui all’allegato 2: Per “soggetto gestore” si intende il soggetto “capofila” di cui sopra?

54. L’Allegato tecnico identifica degli indicatori che si riferiscono all’uso di “tecnologia digitale avanzata” specificando che le stesse si riferiscono a AI, HPC, Cyber, tralasciando “quelle abilitanti” e le “altre tecnologie digitali”, in particolare quelle del piano Industria 4.0 e relativa integrazione tecnologica-strategica. Come mappiamo negli indicatori di performance le attività relative al piano 4.0?
Nel mappare le performance del piano industria 4.0 guida il criterio dell’utilizzo di tecnologie digitali avanzate, AI/HPC/CS

55. La sezione “servizi di formazione e sviluppo di competenze” si cita come indicatore numero di lavoratori da formare per tipologia di tecnologia digitale avanzata. Così come l’esperienza pregressa del polo (2017-2019) deve essere espressa per tipologia di tecnologia digitale avanzata. Le Tabelle A.2 (Obiettivi del polo) e B.3 (Esperienza pregressa del polo) fanno riferimento solamente a tecnologie digitali avanzare (AI/HPC/SC). L’EDIH potrà quindi indirizzare imprese/fornire formazione/collaborare con altri attori su tecnologie “Non Avanzate” solo in maniera “non core”?
Sì. Sul punto si rinvia all’articolo 4, comma 1, lettera b), punto ii) dell’avviso

56. Il DEP chiaramente mette in evidenza il bisogno di copertura sia territoriale che di specializzazione, facendo distinzione tra Application Area (Industry 4.0, Circular Economy, Precision Farming, Smart City …) e Sectors (Manufactoring, Agri-food, Costruzioni, Health, P.A….). Un EDIH efficiente dovrà focalizzare le sue risorse e, di conseguenza, sarà richiesto un numero limitato di specializzazioni ove verticalizzare tecnologie e servizi. Qual è il numero di settori consigliato che l’EDIH Regionale deve indirizzare in caso di focalizzazione multisettoriale per essere efficiente? Di conseguenza un EDIH Nazionale deve avere una sola focalizzazione settoriale?
È una scelta che rientra tra le valutazioni del costituendo Polo.

57. La sezione 3.2.3 del documento "European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Program" chiarisce che la valutazione tecnica delle proposte, sarà seguita da una valutazione strategica in cui la Commissione europea, tenendo conto dei pareri degli Stati membri, classificherà tutte le proposte al di sopra della soglia in un elenco basato sul punteggio, sulla copertura geografica e sulla specializzazione. Tra tutte quelle proposte che coprirebbero la stessa area geografica e specializzazione, verrà scelta solo quella con il punteggio più alto. Come procede la classificazione in caso di specializzazione in più settori?
Il quesito non rileva nella fase di preselezione nazionale. La sezione 3.2.3 del Working Programme fa riferimento al processo di valutazione che fa capo alla Commissione. Le modalità di valutazione strategica che saranno seguite non sono state ancora comunicate agli Stati membri.

58. L’Allegato tecnico chiede di specificare la disponibilità finanziaria del polo proponente, si prega di chiarire la composizione di tale voce.
Tale voce fa riferimento alla disponibilità di risorse con cui il Polo contribuisce alla quota di cofinanziamento nazionale

59. All’art 4, comma 1, si riporta che ai fini dell’ammissibilità è necessario che il polo presenti un progetto che includa un piano di attività pluriannuale, articolato su 3 anni, in linea con la prima call ristretta della Commissione Europea. Tale documentazione è vincolante per l’ammissibilità alla preselezione oppure si intende vincolante per l’ammissibilità alla call ristretta della Commissione Europea?
Tale documentazione rientra nei requisiti di ammissibilità indicati dall’articolo 4, comma 1 dell’avviso.
Nella parte descrittiva richiesta dalla Scheda tecnica, al punto A - Criterio 1, va riportato in sintesi il progetto includendo il piano di attività dei primi 36 mesi.

60. Qualora ci fosse più di un soggetto nella stessa Regione che si candida alla preselezione, ci sono logiche che danno priorità al territorio oppure viene preferita la specializzazione coperta dal polo?
L’attività istruttoria svolta dal Ministero riguarderà la verifica della completezza della documentazione presentata e delle condizioni di ammissibilità nonché la verifica della rispondenza e adeguatezza dei poli candidati rispetto ai criteri di valutazione. Si rinvia agli articoli 4, 8 e 9 dell’avviso.

61. L’Europa mette in evidenza l’importanza della copertura regionale del polo, nel bando del MISE all’art 1, comma 1, lettera a, si legge che l’area geografica coperta dal polo può essere di livello nazionale per i poli che hanno una elevata specializzazione in una o più tecnologie avanzate. È una premialità dichiarare che si ha una competenza a livello nazionale?
L’avviso all’articolo 1, comma 1, lettera a) nel dare la definizione di area geografica individua un limite minimo (NUTS2) e le condizioni ulteriori richieste per il livello nazionale (elevata specializzazione in una o più tecnologie avanzate). Tale definizione è ripresa in modo identico dall’articolo 3, comma 1, lettera b). L’avviso non contiene un articolo che disciplina le premialità.

62. Per quanto concerne la documentazione necessaria alla corretta presentazione dell'espressione di interesse a candidarsi come Polo di Innovazione Digitale in risposta al bando MISE protocollo 3071 del 17.08.2020, si chiede conferma che tale documentazione consta in maniera esauriente di:
• Domanda di partecipazione debitamente compilata in conformità a quanto disposto nell'Allegato 1 del Bando;
• Scheda Tecnica debitamente compilata in conformità a quanto disposto nell'Allegato 2 del Bando;
• Atto in base al quale il coordinatore è delegato a presentare la domanda.
Sì. Sul punto si rinvia all’articolo 7 dell’avviso e all’allegato 1 (modulo di domanda) che richiede espressamente di allegare al modulo di domanda compilato, la scheda tecnica (allegato 2) e l’atto in base al quale il coordinatore è delegato a presentare domanda.
Nella parte descrittiva richiesta dalla Scheda tecnica¸ al punto A - Criterio 1, va riportato in sintesi il progetto includendo il piano di attività dei primi 36 mesi come indicato dall’articolo 4, comma 1, dell’avviso.

63. Il bando MISE Prot. 3071 del 17.08.2020 non prevede nella scheda tecnica con la quale si presenta la candidatura di indicare i costi operativi del Polo di Innovazione Digitale (EDIH) candidato (ovvero l'ipotetico budget della futura proposta a lavorare come EDIH) ma solo le risorse già a disposizione del raggruppamento;
Come indicato all’articolo 4, comma 1, lettera f) nella parte descrittiva del progetto va indicato l’ammontare di risorse che si intende richiedere in occasione della call ristretta. Inoltre, nel modulo di domanda è espressamente richiesta per il polo che viene candidato l’indicazione del valore complessivo degli investimenti ammissibili previsti nel triennio 2021-2023 a valere sulle agevolazioni europee per il 50% e per il 50% nazionali.

64. Una rete di imprese già costituita, che possiede già un bacino di utenza ben definito, la struttura organizzativa ed un organo di rappresentanza oltre alle competenze richieste, può partecipare?
Sì.
Tuttavia presente che, ai fini dell’ammissibilità, il polo deve includere almeno un’organizzazione di ricerca e trasferimento tecnologico (rif. DD 17/08/2020, art. 3, comma 1, lettera a)), ossia un organismo di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n). Si fa altresì presente la necessità di collegare il bacino di utenza ad un’area geografica quale definita dall’articolo 1, comma 1, lettera a).

65. - il capofila può essere una SpA?
Non è escluso.
Va ricordato che il polo, nell’esecuzione del progetto, opera senza scopo di lucro anche laddove i soggetti che lo compongono abbiano fine di lucro, pertanto le risorse pubbliche destinate devono essere utilizzate nel perseguimento degli obiettivi del polo. Sul punto si rinvia all’articolo 6, comma 6 dell’avviso.
Infine, occorre considerare quanto indicato dalla Commissione nel paragrafo 2.4 del Programma di lavoro denominato European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme – consultabile al link https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0. Il polo dovrà assicurare l’accesso ai servizi a tutti gli utilizzatori e qualora fosse finanziato da un solo investitore privato, il valore delle attività controllate dal predetto investitore non potrà superare il 20% del totale.

66. E’ possibile costituire un Polo che preveda la presenza di una organizzazione di ricerca e trasferimento tecnologico privata (ad. es. una Università privata) ed altre società sempre del mondo privato? Oppure è obbligatorio includere anche un soggetto pubblico?
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 dell’avviso possono accedere al processo di preselezione i poli che includano almeno un organismo di ricerca (organizzazione di ricerca e trasferimento tecnologico ne rappresenta una declinazione). Tale organismo può essere pubblico o privato.
Va ricordato che il polo, nell’esecuzione del progetto, opera senza scopo di lucro anche laddove i soggetti che lo compongono abbiano fine di lucro, pertanto le risorse pubbliche destinate devono essere utilizzate nel perseguimento degli obiettivi del polo. Sul punto si rinvia all’articolo 6, comma 6 dell’avviso.
Infine, occorre considerare quanto indicato dalla Commissione nel paragrafo 2.4 del Programma di lavoro denominato European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme – consultabile al link https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0. Il polo dovrà assicurare l’accesso ai servizi a tutti gli utilizzatori e qualora fosse finanziato da un solo investitore privato, il valore delle attività controllate dal predetto investitore non potrà superare il 20% del totale.

67. Nell’allegato 2, Tabella A.1 - Specializzazione del Polo, si richiede un chiarimento sulle colonne
a. “Destinatari dei servizi(imprese / PA)”: va inserita solo una croce nella cella per identificare se quel servizio è dedicato alle imprese e /o alla PA?

b. “Domanda di innovazione digitale che si intende soddisfare”: quale dettaglio è richiesto?
Il dettaglio che permette di qualificare quantitativamente e qualitativamente l’utenza servita dal polo
Le colonne relative a:
i. Tecnologia digitale avanzata (AI, HPC, CS)
ii. Altre tecnologie abilitanti
iii. Focus settoriale/multisettoriale
iv. Area geografica di riferimento
v. Destinatari dei servizi
vi. Domanda di innovazione digitale che si intende soddisfare
sono da dettagliare per ciascuno dei “servizi specifici” individuati?
Sì, se variano a seconda dei servizi che il costituendo Polo intende erogare

68. Al fine di presentare candidatura per la selezione nazionale il polo presentato deve essere costituito ed in quale forma giuridica? Tra le forme giuridiche previste per la costituzione del Polo rientrano le Fondazioni di partecipazione?
No, non è necessario il polo sia già costituito. In tale fase è sufficiente che i soggetti facenti parte del costituendo polo deleghino il coordinatore alla presentazione della domanda, impegnandosi – in caso di aggiudicazione delle agevolazioni – a formalizzare la costituzione del polo.
Non ci sono forme giuridiche prestabilite per costituire il Polo: esso potrà assumerne la forma di consorzio/società consortile, raggruppamento temporaneo o equivalente, ivi inclusa la fondazione. A tal proposito si evidenzia che le indicazioni fornite dall’articolo 1, comma 1, lettera g) e dall’articolo 3, comma1, lettera c) dell’avviso sono esemplificative.
Tuttavia, è importante che ci sia la capacità giuridica da parte del costituendo Polo di sottoscrivere i contratti di sovvenzione con la Commissione e il MiSE.

69. L’Art. 4 punto c del Decreto stabilisce che il Polo sia concentrato almeno su una delle tecnologie avanzate indicate dal Programma Europa Digitale (Intelligenza Artificiale - AI, Calcolo ad Alte Prestazioni - HPC, Sicurezza Informatica- CS). La configurazione delle società che costituiscono ciascun Polo deve tener conto delle competenze specifiche su queste diverse tecnologie di riferimento e, pertanto, potrebbe variare sulla base delle diverse specializzazioni del Polo.
A questo proposito si chiede di confermare se uno stesso soggetto può partecipare alla costituzione di due o più Poli che siano specializzati in tecnologie differenti (ad. es. Polo 1 specializzato su AI e Polo 2 specializzato su CS).
In caso affermativo si chiede inoltre di confermare che uno stesso soggetto può partecipare alla costituzione di due o più Poli anche nel caso in cui questi abbiano delle sovrapposizioni sulle tecnologie di specializzazione e si differenzino solo parzialmente (ad. es. Polo 1 specializzato su AI e Polo 3 specializzato su AI e CS).
Sì uno stesso soggetto può partecipare alla costituzione di due o più Poli, anche se tali Poli abbiano parziali sovrapposizioni. Qualora venga selezionato più di uno dei poli con cui il soggetto si è candidato, lo stesso dovrà tenere contabilità separate per ogni polo cui partecipa (rif. FAQ n. 34).

70. Nell'allegato 2, nel conteggio del numero di cartelle e caratteri, si escludono le tabelle. Per tabelle, si intendono solo quelle riepilogative già presenti nel template oppure anche eventuali tabelle aggiuntive inserite dal proponente?
Sì, sono escluse solo le tabelle previste dalla scheda tecnica (allegato 2) dal numero massimo di 15 di cartelle, ognuna di 1800 caratteri

71. l’art. 7 del Decreto Direttoriale MISE 0003071. 17-08-2020 cita: “La domanda, comprensiva della manifestazione di interesse e corredata dei relativi allegati ……”
Dal testo si rileva che la domanda debba essere corredata dei due allegati: scheda 1 e scheda 2.
Tuttavia, la scheda 1 è essa stessa modulo di domanda.
In sintesi, la questione da chiarire è se la presentazione della domanda formalmente corretta consiste:

1. Nella presentazione della manifestazione di interesse + la scheda 1 + la scheda 2

Oppure

2. Nella presentazione dei soli allegati (scheda 1 + scheda 2)

La manifestazione di interesse è integrata nel modulo di domanda Rif: allegato 1, pagina 3, punto b). Gli allegati da presentare con il modulo di domanda sono la scheda tecnica (allegato 2) e l’atto in base al quale il coordinatore è delegato a presentare la domanda.
Per altri aspetti concernenti la domanda si rinvia alle FAQ 62 e 63

72. Quale forma giuridica devono prendere le relazioni di fornitura di servizi a un EDIH costituendo da parte di soggetti terzi non facenti parte del polo ma disponibili a fornire al medesimo servizi e prestazioni a tariffe agevolata. Questa relazione, al momento della partecipazione al bando, deve essere formalizzata prendendo la forma del contratto o della semplice manifestazione d'interesse.
Le relazioni con soggetti terzi ai fini dell’erogazione dei servizi non è oggetto della preselezione nazionale. Per tutto ciò che non rileva nella fase di preselezione e pertanto non è oggetto di disciplina nell’avviso si rinvia alla documentazione europea (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0)

73. Nel caso il raggruppamento proponente il Polo di Innovazione Digitale sia già costituito in entità legale Società Consortile a Responsabilità Limitata, l'Atto di delega al Coordinatore a presentare la domanda richiesto dall'Avviso:
a) resta documento necessario a rendere valida la presentazione della domanda?
b) in che forma deve essere sottoscritto?
c) può essere sostituito da una delibera di CdA o di assemblea dei Soci? In caso affermativo quali elementi deve necessariamente contenere?
Qualora ci sia coincidenza tra il Polo proponente e una già costituita aggregazione non è richiesta alcuna tipologia di delega.

74. Nell’ottica di partecipare alla manifestazione d’interesse, le chiedo la cortesia di dirimere alcuni dubbi relativi alla compilazione della Scheda Tecnica contenuta nell’allegato 2.
• Tabella B3: Il nostro Polo ha focus regionale, in tabella vanno quindi registrate esclusivamente le collaborazioni attivate in ambito extraregionale?


75. Settori: nel nostro caso rappresentiamo uno dei più grandi centri di ricerca focalizzati su Intelligenza Artificiale e cyber security focalizzato sul settore finanziario con utenti in tutto il territorio nazionale. Nel primo caso rappresentiamo un AI Hub settoriale, nel secondo caso siamo un ISAC settoriale [CERT]. È possibile presentare una proposta di polo digitale settoriale con un focus su AI e Security ?
È possibile che il polo sia concentrato su più di una tecnologia digitale avanzata RIF art. 4, comma 1, lettera c).

76. All’art. 3 co 1 lett. a), tra i requisiti viene esplicitato che i poli di innovazione digitale debbano “includere almeno una” organizzazione di ricerca e trasferimento tecnologico. All’art. 1 lett. n. viene definito "l’organismo di ricerca “. Una Scarl (distretto tecnologico con scopo consortile e quindi mutualistico che ha la finalità di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia) può rientrare nella definizione di cui all’art. 3 co 1 lett. a)?
Si ritiene assolto il requisito di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) dell’avviso se fa parte della composizione sociale del distretto almeno un organismo di ricerca come definito all’articolo 1, comma 1, lettera n).
Si ricorda che “organizzazione di ricerca e trasferimento tecnologico” è una declinazione di “organismo di ricerca” VD FAQ N. 23

77. Un Centro di Competenza di cui al Piano Transizione 4.0, già Piano nazionale Industria 4.0, nella cui compagine sociale sono presenti organismi di ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera n) dell’avviso assolvono il requisito di cui al successivo art. 3, comma 1, lettera a) dello stesso avviso?

78. E’ possibile che un soggetto beneficiario (sia esso ente pubblico o società) partecipi formalmente a più raggruppamenti? Se sì è possibile anche in veste di capofila di più raggruppamenti?
Sul primo quesito si rinvia alla FAQ n. 31
In merito al secondo quesito, analogamente al precedente, non è impedito ad uno stesso soggetto partecipare alla preselezione nazionale presentandosi come Capofila di diversi costituendi Poli. Dovrà dimostrare nella presentazione della proposta di avere i requisiti per far fronte alla partecipazione, quale Capofila, in tutti i poli con i quali si candida simultaneamente, qualora risultassero superare la preselezione nazionale.

79. Per ciò che attiene la forma del raggruppamento, sono previste diverse opzioni. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo (ATS, RTI) la gestione del budget come viene articolata? Cioè ogni partner del raggruppamento avrà una propria quota o sarà il capofila a gestire l’intero ammontare? Le agevolazioni concesse saranno erogate direttamente al capofila o ai singoli? Nell’ipotesi invece di costituzione di un consorzio/società consortile, il budget dovrebbe essere in capo al consorzio stesso. E’ corretto? In tal caso, è possibile per il consorzio che il budget venga gestito attraverso l’utilizzo delle risorse dei soci consorziati (ovviamente attraverso la previsione nello statuto del consorzio stesso). Oppure i costi devono essere sostenuti direttamente dal consorzio?
La gestione del budget all’interno del raggruppamento dipende dall’accordo tra le parti.
Nelle ipotesi indicate di ATS, RTI le agevolazioni sono erogate al capofila. Nel caso di consorzio le agevolazioni sono erogate al consorzio. È possibile, se regolamentato nello statuto, che il consorzio si avvalga dei suoi consorziati per lo svolgimento delle attività e la gestione dei costi ad essi legati.

80. Esiste una griglia di valutazione?
Non esiste una griglia di valutazione si fa presente che i criteri di valutazione hanno tutti equal peso RIF. FAQ N. 44.

81. Un ente non italiano, ad es. un'azienda o una università con sede in un altro paese europeo, può far parte del consorzio per questa call?
L’avviso per la preselezione nazionale non disciplina la costituzione di poli transnazionali.

82. Il Polo di innovazione digitale può essere costituito solamente da un solo organismo di ricerca?
Ai fini dell’ammissibilità, il soggetto proponente che si candida deve esprimere competenze che coprano tanto il lato tecnologico quanto il lato dello sviluppo industriale digitale e/o della trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Deve altresì rispettare i requisiti richiesti per i soggetti beneficiari (rif. Art. 3) e per i progetti ammissibili (rif. Art. 4) e rispondere in maniera adeguata ai criteri di valutazione di cui all’Art. 9.

83. Per entità legale creata ad hoc si intende che l'entità nasce per essere un Polo di Innovazione?

84. In merito alla procedura di preselezione nazionale per l’istituzione della rete europea di poli europei di innovazione digitale, dove è possibile scaricare i seguenti documenti, citati nelle premesse del Decreto del 17 agosto 2020:
- Protocollo d’Intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Università e Ricerca e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione stipulato in data 6 agosto 2020
- Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 agosto 2020 che alloca risorse e disciplina le modalità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno dei poli di innovazione
La summenzionata documentazione non è rilevante ai fini della partecipazione alla preselezione nazionale.

85. Scheda tecnica, criterio 2: relativamente alle esperienze pregresse richieste (numero di servizi ricadenti nelle stesse tipologie previste per i Poli di Innovazione Digitale piuttosto che il numero e la tipologia di progetti di innovazione digitale etc...), qualora tali esperienze appartengano non al polo che si vuole costituire ma piuttosto alle risorse che ne fanno parte possono essere indicate in tale sezione?

86. Considerata la limitata estensione della scheda 2 (max. 15 cartelle di 1800 caratteri ognuna + le tabelle), è possibile mettere come suoi allegati un sintetico heritage delle società/organismi di ricerca ed i CV delle relative persone chiave?
No. Non è consentito l’invio di allegati, otre quelli specificati nel modulo di domanda.
Si invita a seguire le indicazioni fornite nella scheda tecnica relativamente alla tipologia di informazioni richieste per il personale coinvolto, quali qualifica professionale (es. ricercatore) ed esperienza curriculare (es. junior/senior).

87. Nei 1800 caratteri di ogni cartella, gli spazi sono inclusi o esclusi?
Gli spazi sono esclusi 

88. Criterio 4 di cui all’allegato 2: Le risorse a cui si fa riferimento per il passato – 2017/2020 - sono quelle relative ai soggetti costituendi il Polo, mentre per il futuro - 2021/2023 -riguardano il Polo?
Sono quelle relative ai soggetti costituendi il Polo per il passato mentre per il periodo 2021-23 possono essere sia relative al Polo, sia ai soggetti che lo compongono.

89. Nel caso in cui un’entità legale già costituita che includa nel proprio raggruppamento tutte le categorie di soggetti ritenuti strategici dal DEP per l'erogazione dei servizi di un Polo di Innovazione Digitale (EDIH), intenda utilizzare le risorse (in natura e finanziarie) che i propri Soci metteranno a disposizione del funzionamento del proprio Polo, tali risorse devono essere riepilogate per ciascun Socio nella tabella D1?
L’entità può avvalersi delle risorse dei propri soci purché il rapporto tra l’entità legale proponente ed i soci stessi sia opportunamente regolamentato dallo statuto/atto costitutivo (rif. FAQ n. 35)
Nel caso in cui l’entità si avvalga del contributo dei singoli soci sarà necessario riportare in tabella D1 le risorse per ciascuno.

90. Se il Polo si candida in un’area geografica NUTS2, in quanto opera essenzialmente in una regione di riferimento, è precluso dall’offrire i propri servizi al di fuori della regione stessa?
La scelta dell’area geografica di riferimento rientra nella sfera di valutazione del soggetto proponente. L’avviso individua un limite minimo di area geografica, NUTS2, al di sotto del quale non si può andare, fermo restando che, laddove richiesto, il polo potrà offrire servizi anche al di fuori di essa.

91. Nell’allegato 2. Si richiede al punto A “-per i servizi di formazione e sviluppo di competenze, numero di lavoratori da formare per tipologia di tecnologia digitale avanzata (AI, HPC, CS), per livello di formazione (classificazione ISCED) della formazione e tipologia di imprese e/o PA”. Come è da utilizzare la classificazione ISCED? E’ corretto che sia utilizzato per categorizzare il livello formativo formalizzato dei lavoratori oggetto delle azioni di formazione?
Sì, perché permette di individuare il livello della formazione erogata. Si potrà eventualmente indicare se la durata della formazione è inferiore a quella associata al livello

92. Il "Modulo di Domanda" indicato quale Allegato 1 prevede la possibilità di inserire solo i dati anagrafico-fiscali della persona che sottoscrive la dichiarazione e non anche i dati della società, coordinatore di polo, che questi rappresenta. Si chiede se in caso di sottoscrizione del "Modulo di Domanda" da parte di un soggetto che agisce quale rappresentante del soggetto giuridico coordinatore di polo sia corretto indicare nel Modulo dopo le parole "residente a" anche quanto segue "in qualità di rappresentante legale della SOCIETA', con sede in CITTA', CAP. INDIRIZZO, P.IVA e COD FISCALE , PEC".
Sì, è corretto.

93. Compilazione tabella B1 - corrispondente a numero, tipologia e qualifiche tecniche del personale dedicato ai singoli servizi (junior o senior), distinguendo tra quello già operativo e gli eventuali potenziamenti necessari per l’erogazione dei servizi
Si intende personale distaccato dai singoli partner e dedicato quindi alle attività dell'EDIH? Si tratta di personale già operativo (strutturato e pre-esistente), considerato come risorsa finanziaria privata, che contribuisce quindi anche a co-finanziare il progetto?

La tabella B1 ha lo scopo di far emergere la capacità, del soggetto che si propone quale Polo di svolgere le attività proposte, in termini di personale.
Per personale già operativo si intende il personale già a disposizione del Polo se entità già costituita o personale individuato e messo a disposizione dai singoli soggetti nel caso di costituendo Polo. L’imputazione del personale già operativo quale contributo privato alla quota di cofinanziamento nazionale è fatta eventualmente compilando la successiva tabella D1 (risorse in natura), sempre che non sia oggetto di altro finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo.

94. Compilazione tabella B2 – relativa alle attrezzature/infrastrutture (numero e tipologia) dedicate all’erogazione dei servizi. Anche le attrezzature, in modo analogo al personale, se messe a disposizione dal Polo e/o dai soggetti che lo compongono, vengono considerate come risorse finanziarie private e contribuiscono a co-finanziare?
La tabella B2 ha lo scopo di far emergere la capacità, del soggetto che si propone quale Polo di svolgere le attività proposte, in termini di attrezzature/infrastrutture. Anche in questo caso l’imputazione quale contributo privato alla quota di cofinanziamento nazionale è fatta eventualmente compilando la successiva tabella D1 (risorse in natura), sempre che le attrezzature in questione non siano oggetto di altro finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo.

95. Cosa si intende per Distinguere le risorse finanziarie ed in natura (personale e strumenti/infrastrutture hardware e software) pubbliche e private per ognuna delle annualità 2017-2020 e per il triennio 2021-2023? in particolare cosa si deve inserire per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020?
Dal punto di vista operativo si richiamano i principi di stanziamento di risorse assegnate su un budget e di spesa delle stesse. In generale, possono essere considerate nel cofinanziamento risorse afferenti ad un budget pregresso 2017/2020 per la parte di risorse che potranno essere spese negli anni di attività del Polo 2021-2023.
Ciò premesso, le risorse finanziarie private possono essere di provenienza budget 2017-2020 ma imputate, per la quota libera da impegni, ai fini della spesa al periodo 2021-2023. È possibile altresì imputare al progetto nuove risorse con riferimento al periodo 2021-2023. È infine possibile che tale finanziamento privato provenga da investitori terzi (RIF FAQ n. 20). Al riguardo si ricorda che qualora il Polo fosse finanziato da un solo investitore privato, il valore delle attività controllate dal predetto investitore non potrà superare il 20% del valore complessivo (RIF. FAQ 65). L’accesso al Polo deve comunque essere aperto a tutti gli utenti e concesso a condizioni trasparenti e non discriminatorie.
Parlando di contributi privati in natura, se appropriato, indicare l’investimento in attrezzature e dispositivi (equipment e facility) anche effettuato nel periodo 2017-2020 imputando, le quote di ammortamento riferite al periodo 2021-2023. Con riferimento ai contributi privati in natura per il periodo 2021-2023 potranno essere indicati anche i costi relativi al personale messo a disposizione dal Polo e/o dai soggetti che lo compongono (RIF. FAQ n. 93).
Gli acquisti di apparecchiature, infrastrutture o altri beni utilizzati per l'azione devono essere dichiarati come costi di ammortamento, calcolati sulla base dei costi effettivamente sostenuti e ammortizzati in conformità ai principi contabili internazionali e alle pratiche contabili abituali del beneficiario.
Può essere presa in considerazione solo la parte dei costi che corrisponde al tasso di utilizzo effettivo del macchinario da parte del Polo per la durata dell'azione.
Sono ammissibili anche i costi per il montaggio o lo smontaggio di attrezzature, infrastrutture o altri beni, se non superano i costi di ammortamento di attrezzature, infrastrutture o simili beni e non includono commissioni di finanziamento.
Con riferimento ad eventuali contributi pubblici provenienti da amministrazioni centrali e/o regionali, gli stessi possono essere forniti cash o in natura. Affinché tale apporto possa rientrare nella quota di cofinanziamento nazionale è necessaria una attestazione da parte dell’amministrazione di destinazione delle risorse al progetto con effettivo impegno a cofinanziare. (RIF. FAQ n. 18).
I contributi pubblici finanziari possono consistere, ad esempio, in pagamenti per supportare il funzionamento del Polo, come sovvenzione ad hoc per le attività 2021-2023 o parte di una sovvenzione in essere, a valere sul budget 2017-2020, per la parte di risorse stanziate ma non ancora spese.
I contributi pubblici in natura comprendono, ad esempio, il pagamento di costi del personale dell'università o del personale dell’organismo di ricerca distaccato presso un Polo oppure l'accesso ad un'infrastruttura scientifica o di sperimentazione, espresso come costi di ammortamento dell'infrastruttura. Si ricorda che i contributi in natura sotto forma di edifici sono esclusi.
Per quanto attiene a eventuali contributi pubblici in natura relativi ad attrezzature/macchinari finanziati con budget 2017-2020 le amministrazioni concedenti autorizzano espressamente il Polo o i soggetti che lo compongono a finalizzarne l’utilizzo anche alle attività previste dall’avviso del 17/08/2020. Può essere presa in considerazione solo la parte dei costi che corrisponde all’utilizzo effettivo del macchinario da parte del Polo per la durata dell'azione.
Si ricordi che è vietato il doppio finanziamento pubblico di una stessa attività e che il cumulo è possibile solo fino al raggiungimento dell’intensità massima di aiuto concedibile.

96. Tabella D.1 - colonna Soggetto finanziatore privato: vi confluiscono le risorse di cui ai punti 1 e 2
Sì, se per punti 1 e 2 si fa riferimento rispettivamente alle risorse finanziarie ed in natura

97. Con riferimento all’allegato 2 criterio n. 4 - disponibilità finanziaria del Polo, è richiesto di distinguere le risorse per ognuna delle annualità 2017-2020 e per il triennio 2021-2023.
La nostra interpretazione prevede che sulla quota di finanziamento nazionale (50%) dovremo distinguere la parte che richiediamo come contributo pubblico (che grava sulle risorse pubbliche della programmazione 2017 - 2020) e quella che proponiamo come cofinanziamento privato per il triennio 2021-2023. E’ corretto? Se sì, come distinguere le risorse per le singole annualità 2017-2020? Si baserà su una stima che può proporre il Polo stesso?
Si veda precedente FAQ n. 95

98. Leggendo il decreto del MISE, risulta che "Il polo può avere una focalizzazione settoriale o multisettoriale; laddove il polo avesse una focalizzazione settoriale deve essere indicata la presenza di filiere produttive altamente specializzate sul territorio di riferimento, in coerenza con la relativa Strategia di Specializzazione Intelligente, nazionale o regionale."
Viceversa, leggendo il draft della "EDIH In the Digital Europe Programme" scaricabile dal sito https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0 sembra che le cose stiano diversamente. Il paragrafo 2.5. "EDIHs have a focus/expertise" a pagina 18 recita quanto segue:
"...In general, based on the local strengths available and the future needs of the local industry or public sector, (which could for instance be identified via an entrepreneurial discovery process for the relevant Smart Specialisation Strategy) every EDIH should have or develop a dedicated focus with corresponding expertise during the lifetime of its funding.
Le due cose sembrano in contraddizione. Potreste gentilmente farci sapere quale sia l'interpretazione corretta? Ad esempio, un progetto che si focalizzasse sull'applicazione di AI, HPC e CS, sia alle scienze della vita sia all'agricoltura sarebbe accettabile?
Il Working Programme citato dal quesito lascia agli Stati membri dei margini di scelta per tener conto degli obiettivi paese. La coerenza della specializzazione settoriale con le S3 diviene un obbligo solo quando il cofinanziamento nazionale di un Polo sia coperto, anche in parte, da risorse a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Sul punto si veda il documento di lavoro della Commissione richiamato al paragrafo 1.8 pagina 13. Ciò non risulta in conflitto con il dispositivo di cui all’articolo 4, comma1, lettera e) dell’avviso che rende sempre necessaria la coerenza con la S3 quando è prevista una focalizzazione settoriale del Polo.
Appare utile richiamare l’attenzione all’allegato 2, tabella A1 specializzazione del Polo, dell’avviso, che richiede che le attività proposte rispondano ad un fabbisogno specifico del bacino di utenza (imprese e/o pubblica amministrazione) dell’area geografica di riferimento (domanda di innovazione digitale che si intende soddisfare).

99) Con riferimento all'art. 6.4 del Decreto, in caso di un soggetto di diritto privato senza scopi di lucro (ad esempio una Fondazione) che riceve finanziamenti pubblici per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e che partecipa come partner ad un Polo:

sub 1) Può tale partner portare come contributo alla quota nazionale la quota-parte di finanziamento pubblico ricevuto per il triennio 2017-2020 e da lui utilizzata per
• realizzare attrezzature e infrastrutture hardware e software che il Partner porti in dote al Polo?
• realizzare infrastrutture immateriali (es. corsi, specializzazioni, team di esperti, ...) che il Partner porti in dote al Polo?
Si veda precedente FAQ n. 95

sub 2) Può tale partner portare come contributo alla quota nazionale la quota-parte di finanziamento pubblico per il triennio 2021-2023 che verrà destinata a coprire costi del Polo (es. personale, realizzazione di infrastrutture HW e SW)?
Si veda precedente FAQ n. 95
Si fa inoltre presente che qualora una amministrazione decidesse di cofinanziare un EDIH, affinché il suo apporto possa rientrare nella quota di cofinanziamento nazionale, è necessaria una attestazione di effettivo impegno a cofinanziare. (RIF. FAQ n. 18).

100. Con riferimento alla domanda di accesso ovvero “Atto in base al quale il coordinatore è delegato a presentare la domanda”, nella faq 2 pubblicata sul sito c’è scritto che “La tipologia di atto è libera ma è richiesto che il documento presentato contenga gli elementi costitutivi della delega e vi sia coincidenza tra soggetti deleganti e soggetti che compongono il polo”. Vorrei la conferma che trattasi di una delega semplice e non di atto pubblico o scrittura privata autenticata di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
Come già chiarito nella FAQ n. 2 può trattarsi anche di una delega semplice

101. l capofila può essere un IRCCS? Segue, può quindi un Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS), quale Fondazione, rientrare nella definizione di “organizzazione e trasferimento tecnologico” di cui al art.1c.1 a) del Decreto 17 agosto 2020?


102. È consentito che il capofila della proposta sottomessa alla Commissione Europea nella seconda fase sia diverso dal coordinatore della prima fase, sottomessa e valutata dal MISE?
No, verrebbe meno uno degli elementi di valutazione del progetto proposto. Inoltre, la governance fa parte del set di informazioni obbligatorie con le quali lo Stato membro deve comunicare la lista delle candidature nazionali (si rinvia al testo del Working Programme della Commissione europea, capitolo 3, pagina 26). Si possono fornire informazioni sintetiche ma l’impianto della governance successivamente non può essere modificato. L’unica facoltà data ai proponenti è quella di integrare eventualmente la composizione del costituendo Polo come indicato nella scheda tecnica (allegato 2), punto B Criterio 2 (RIF. FAQ n. 49).

103. E’ possibile inviare a corredo della documentazione anche una Letter of Interest?
No

104) Qualora fra i componenti di un Polo vi siano 2 Società Consortili/Consorzi, ciascuno dei quali per statuto può operare utilizzando le strutture operative dei consorziati in termini di beni e personale, e qualora alcuni dei Soci delle due Società Consortili/Consorzi non diano contributo alle attività del Polo perché operanti in ambiti diversi da quelli oggetto delle attività del Polo stesso, è necessario allegare alla proposta delega (al capofila o a ciascuno dei consorzi di appartenenza) da parte dei Soci che si impegnano a contribuire alle attività del Polo? Oppure è sufficiente la delega che la Società Consortile /Consorzio deve in ogni caso conferire al Capofila della proposta?
È sufficiente la delega che la società consortile / consorzio conferisce al capofila della proposta


105. Riguardo alla delega per la preselezione nazionale dei Poli Europei di Innovazione Digitale - EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUBS – EDIH, nel documento deve essere esplicitamente espresso anche l’impegno a formalizzare la costituzione del polo?
Alla FAQ 68 si legge: “Tuttavia, è importante che ci sia la capacità giuridica da parte del costituendo Polo di sottoscrivere i contratti di sovvenzione con la Commissione e il MiSE.” Nel caso il polo non si formalizzi come nuova entità legale, Si intende che il soggetto capofila sia autorizzato e in grado di sottoscrivere i contratti con la commissione e il MISE a nome di tutti i componenti?
Nella domanda di partecipazione è incluso l’impegno “a stipulare, in caso di aggiudicazione delle agevolazioni previste dal presente decreto e prima di qualsiasi trasferimento di fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, uno specifico accordo di cooperazione che regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al polo” (allegato 1, pagina 3, punto c)). Pertanto, nel delegare il capofila a presentare la domanda, ci si impegna a stipulare tale accordo di cooperazione con il capofila e gli altri soggetti del costituendo Polo. Indipendentemente dalla tipologia di accordo, sarà lo stesso a regolamentare il potere del capofila mandatario nei confronti del MiSE. Per quanto riguarda i rapporti con la Commissione sarà quest’ultima a stabilire le regole nella call ristretta.

106. "E' tipico del business model dell'incubatore/ acceleratore d'impresa (partner del Polo) ed in linea con la legislazione in materia di startup- PMI innovative che una parte dei servizi prestati a favore di una società cliente, sia remunerato attraverso l'assegnazione all'incubatore/acceleratore di strumenti partecipativi: quote, azioni, strumenti finanziari partecipativi o diritti aventi ad oggetto l'acquisizione da parte dell'incubatore/acceleratore di quote o azioni nel capitale della società cliente.
Suppongo che, qualora i servizi per cui è previsto lo strumento di pagamento del work for equity per una società cliente del Polo, non siano tra i servizi offerti nell'ambito del Polo dall'incubatore/ acceleratore d'impresa (partner del Polo), non si sollevi alcuna criticità poiché si tratta di remunerazione di un servizio non del Polo, ma cosa accadrebbe se il partner chiedesse remunerazione in work for equity per servizi offerti nell'ambito del Polo?
L’aspetto non rileva nella procedura di preselezione nazionale e pertanto non è disciplinato dall’avviso. Come già indicato in precedenti FAQ per tutti gli aspetti non disciplinati dall’avviso si rinvia al Programma di lavoro denominato European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme – consultabile al link https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0.

107.Con riferimento alla FAQ n.2 si chiede di confermare se, quando si tratta di Poli ancora da costituire e che avvieranno le attività per il triennio 2021-2023 (e per i quali non esiste un cofinanziamento nazionale pre-esistente), i dati relativi al 2017-2020 possono essere lasciati vuoti essendo questi ultimi riferiti solo a soggetti che già nel triennio precedente hanno ricevuto finanziamenti nazionali per le loro attività di centri/poli di competenza.
La FAQ n. 2 riguarda la delega. Con riferimento ai dati da inserire nella tabella D1 dell’allegato 2, scheda tecnica, si rinvia alla FAQ n. 95.

108. Perché la dotazione del bando è per 7 anni (2021-2027) mentre viene richiesto di presentare una stima delle risorse necessarie limitatamente al triennio 2021-2023? Vuol dire che il bando attuale impegnerà meno della metà delle risorse disponibili? Oppure che si intende impegnare tutte le risorse fino al 2023 e dal 2024 i Poli dovranno trovare altre risorse per la propria sostenibilità?
La dotazione dell’avviso nazionale mette a disposizione lo stesso ammontare di risorse stimato dalla Commissione europea per l’Italia per l’intero periodo 2021-2027 (vedi tabella 1 a pagina 27 e seguenti del Programma di lavoro della Commissione denominato European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme – consultabile al link https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0). Tuttavia, dallo stesso documento emerge che la call ristretta europea riguarda un piano di attività relativo ai primi 3 anni con la possibilità estensione di ulteriori 4 anni (Rif. paragrafo 2.2. pagina 15).

109. E' ritenuta valida una proposta di candidatura a Polo di Innovazione Digitale nella quale non vi sia alcuna risorsa, privata o pubblica, messa a disposizione per il Polo da indicare al Criterio 4 – “Disponibilità finanziaria del polo proponente”? In caso negativo, esistono indicazioni sull'entità di tale disponibilità finanziaria?
È auspicabile un apporto di risorse proprie ma non è obbligatorio

110. In merito al Criterio 4: Disponibilità finanziaria del polo proponente, La compilazione della Sezione D. della Scheda Allegato 2 è sempre necessaria? Ogni soggetto partecipante del Polo deve mettere a disposizione risorse proprie (pubbliche o private a seconda della sua forma giuridica)? Questa disponibilità deve essere intesa come co-finanziamento, anche se il finanziamento previsto può arrivare al 100% (50% Europeo + 50% nazionale)?
Si vedano FAQ n. 109 e 95

111. Nella scheda tecnica, nella sezione A, è richiesto di specificare "per i servizi di formazione e sviluppo di competenze, numero di lavoratori da formare per tipologia di tecnologia digitale avanzata (AI, HPC, CS), per livello di formazione (classificazione ISCED) della formazione e tipologia di imprese e/o PA;"
E' necessario prevedere di offrire ai discenti dei corso di formazione dei titoli di studio legalmente riconosciuti, relativi al corrispondente livello ISCED, oppure è sufficientemente che le attività di formazione abbiano una complessità confrontabile con il livello ISCED corrispondente, senza la necessità di riconoscere un titolo di studio legalmente valido? Questa domanda dipende dal fatto che, qualora fosse costituita una nuova entità legale nella fase esecutiva del progetto, questa necessiterebbe delle qualifiche opportune per rilasciare un titolo di studio legalmente valido.
È sufficiente che le attività di formazione abbiano una complessità confrontabile con il livello ISCED corrispondente (Rif FAQ n. 91)

112. In riferimento al bando in oggetto sto seguendo un Comune come ente promotore (gestore) del Polo.
Facendo riferimento all’Art.1 lettera g., le competenze del Polo devono essere tali da coprire tanto il lato tecnologico, quanto il lato dello sviluppo industriale digitale e/o della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.
In questo caso, poiché il Comune rappresenta la PA, in qualità di ente promotore del Polo, può essere beneficiario delle Agevolazioni?
I comuni così come i ministeri e le regioni non possono essere beneficiari delle Agevolazioni di cui all’avviso. Qualora un ministero, regione o un comune partecipino all’aggregazione ne va chiarito il ruolo nel quadro degli obiettivi e delle funzioni del Polo Rif FAQ n. 38. Diversamente il comune in qualità di pubblica amministrazione potrà beneficiare dei servizi offerti dal costituendo Polo.

113 Un Commissario Straordinario di un’Agenzia regionale, che gestisce un parco scientifico e tecnologico, chiede se - a parere di Codesto Ministero - vi siano criticità o particolari divieti nelle norme di settore affinché questa Agenzia assuma il ruolo di coordinatore del polo, previa delega dei soggetti partner, secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico.
Sì se rientra nel mandato del Commissario

114. all'art.5 comma 3 del decreto in oggetto è riportata la seguente dicitura "l'investimento complessivo ammissibile alle agevolazioni nazionali ed europee non potrà superare il limite massimo di € 2.000.000 per ciascuna annualità del piano, di cui al precedente articolo 4." poiché come dedotto dall'art.6 il finanziamento è erogato in pari quote del 50% dall'Italia e dall'Europa, ci si chiede se i € 2.000.000 di cui al su indicato art.5 comma 3 siano complessivamente € 2.000.000, oppure € 4.000.000 (2ML dalle agevolazioni nazionali e 2ML dalle agevolazioni europee).
Si intende un massimo di 2 milioni di euro l’anno (1 milione di cofinanziamento UE e 1 milione di cofinanziamento nazionale)

115. In relazione alla compilazione della scheda tecnica dell’ Allegato 2, il numero massimo consentito di 15 cartelle, ognuna contenente non più di 1800 caratteri, è al netto dello spazio occupato dal documento nella sua attuale configurazione (7 pagine inclusive del testo relativo alle didascalie dei punti A, B,…..E, più le relative tabelle )?
Sì, le 15 cartelle, ciascuna di 1800 caratteri, fanno riferimento alle sole parti di compilazione a carico del proponente.

116. Avrei necessità di una definizione maggiormente dettagliata riguardo a quanto indicato come "autonomia finanziaria e gestionale". I soggetti che andranno a comporre il nuovo Polo di Innovazione digitale devono avere "autonomia finanziaria e gestionale". Ad esempio, le università, come organismo pubblico, hanno secondo vs. definizione "autonomia finanziaria e gestionale"?
È un requisito funzionale che riguarda la capacità giuridico-amministrativa di sottoscrivere la domanda, di formalizzare l’adesione al polo, nonché di mettere a disposizione del costituendo Polo le proprie risorse.
L’Università possiede sicuramente tale requisito. Non sempre un Dipartimento lo possiede.
Rif. FAQ n.8

117. È possibile predisporre l'atto di delega in modo da avere firme disgiunte? Cioè ogni partner andrà a firmare un singolo atto delegando il coordinatore alla firma della domanda di partecipazione?

118. L'art. 3 del decreto prevede che i partner di una proposta progettuale si impegnino a costituirsi nella forma di consorzio/società consortile, raggruppamento temporaneo, prima della concessione delle agevolazioni europee e nazionali.
• La scelta (tra società consortile/consorzio, raggruppamento temporaneo) va fatta in questa fase di sottomissione della proposta al MISE o può essere posticipata alla fase di ammissione al finanziamento?
• si può cofinanziare in mesi uomo?
La scelta inerente alla tipologia di accordo che regola i rapporti tra le parti del costituendo Polo può essere posticipata al momento di ammissione al finanziamento. L’eventuale co-finanziamento da parte del Polo può avvenire anche in mesi uomo. Rif. FAQ n. 95

119. In relazione al punto D della Scheda Tecnica - Allegato 2 che si intende per “risorse finanziarie ed in natura”? che c’ entra la voce personale? Sarebbe opportuno chiarire a quale voce/i di bilancio si fa riferimento.
Si veda la FAQ n. 95

120. Per quanto riguarda l’esperienza pregressa di rapporti con la Pubblica Amministrazione, progetti sviluppati su contratti di una stazione appaltante (es su comparti Aerospazio e Key Technologies) possono essere considerati come servizi forniti alla PA?
Sì, se pertinenti con le tecnologie avanzate e l’ambito settoriale di riferimento oggetto della proposta del Polo.

121. Tabella D.1- I Poli non ancora costituiti possono esimersi dal fornire le informazioni finanziarie per le annualità che vanno dal 2017 al 2020? In caso di risposta negativa, è corretto intendere per Risorse finanziarie ed in natura 2017-2020 per quel che riguarda il soggetto finanziatore pubblico i contributi pubblici ricevuti per tutte le attività svolte nel periodo di riferimento da ciascun partner? E con “risorse da soggetto finanziatore privato” è corretto intendere tutti i corrispettivi ottenuti per le attività rivolte a privati svolte da ciascun partner nel periodo di riferimento?
Si veda la FAQ n. 95

122. Qualora, a valle dell'eventuale approvazione del MISE, l'EDIH si strutturasse come un consorzio, regolato mediante un consortium agreement tipo quelli che si fanno nei progetti di ricerca H2020, le spese di personale strutturato dell'Università partecipante sarebbero rendicontabili o sarebbero considerate un cofinanziamento?
Dipende da come si decide di partecipare al progetto: se le spese di personale fanno parte dell’investimento per il quale si richiede l’agevolazione o rappresentano un contributo in kind da parte del costituendo Polo al cofinanziamento nazionale oppure no. Non c’è un obbligo in tal senso. Rif. FAQ 95

123. Tutti i partecipanti al polo di innovazione devono essere iscritti nel Portale Partecipanti della Commissione europea alla data di presentazione della manifestazione di interesse?
Tutti i partecipanti al costituendo polo devono aver fatto domanda di iscrizione al Portale alla data di presentazione della manifestazione di interesse

124. In connessione con la FAQ n. 46, si chiedono chiarimenti su che cosa si intende per disponibilità finanziaria nella Tabella D.1. Ed in particolare se per “Soggetto finanziatore pubblico” si intende il previsto cofinanziamento pubblico da fonti diverse rispetto a quelle del MISE (quindi fondi regionali ecc.) e se per “Soggetto finanziatore privato” in tale tabella si intendono solo risorse da privati esterni al Consorzio che gestisce il Polo oppure anche le eventuali risorse in kind dei soggetti privati componenti il Polo stesso (personale, infrastrutture proprie).
Per “Soggetto finanziatore pubblico” si intende un soggetto pubblico diverso dal MISE. Per “Soggetto finanziatore privato” si intende il Polo e/o i suoi componenti ovvero soggetti privati terzi rispetto alla compagine del Polo. Rif. FAQ. n. 95

125. In connessione con la FAQ n. 46, si chiede conferma che, con riferimento a Poli che si costituiscono oggi e che non esistevano nel triennio precedente 2017-2020, si deve compilare la Tabella D.1 solo con riferimento al triennio 2021-2023. Inoltre, si chiede di confermare che, se un Polo non prevede risorse proprie o altre risorse pubbliche diverse da quelle del MISE (quindi richiede una copertura del 100%), la tabella va compilata inserendo il valore 0 nelle varie colonne, senza che ciò sia contrario a quanto previsto all’art.9 comma 2 del decreto relativamente alla soddisfazione di tutti i criteri del comma 1 art. 9.
Nel caso di Polo non ancora costituito è possibile compilare la tabella per le annualità 2017-2020 con riferimento agli apporti dei singoli soggetti che lo costituiranno.
La partecipazione al cofinanziamento nazionale non è obbligatoria ma auspicabile. Rif. FAQ. n. 95

126. È possibile inserire figure/Gantt nella scheda tecnica? in caso affermativo contano nelle 15 pagine di cartelle totali? in caso affermativo i caratteri nelle figure devono essere compresi nei 1800 caratteri totali spazi esclusi delle cartelle?
È possibile inserire figure/Gantt/grafici: essi non conteggiano ai fini del computo delle 15 cartelle.

127. Nella fase di costituzione del polo a valle dell’accettazione del progetto da parte della commissione europea è consentito usare la forma consortile tipicamente utilizzata nei progetti H2020 e regolata mediante la sottoscrizione di: “Consortium agreement” senza alcuna costituzione di forma societaria (figura giuridica)?

128. Posta la costituzione del polo in una forma societaria di tipo S.c.a.r.l. le eventuali strumentazioni acquistate dalla medesima debbono essere considerate proprietà della S.c.a.r.l.? o possono essere considerate proprietà del socio che fa uso della strumentazione medesima?
Dipende da quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo Statuto della S.c.a.r.l..

129. Nella costruzione di un progetto di polo a valenza territoriale (regionale), se uno dei partecipanti è un ente con unica figura giuridica (unica partita IVA e unico PIC) ma presente sul territorio nazionale mediante più unità operative dove le attività di lavoro sono concretamente delocalizzate, si chiede se l’eventuale risorsa materiale richiesta dal partecipante predetto possa essere fisicamente delocalizzata nella struttura necessaria all’espletamento del progetto in parola anche se lo stessa strumentazione debba essere fisicamente collocato fuori delle regione di cui al progetto presentato.
Sì, l’importante è che possano erogare i servizi alle imprese e/o pubbliche amministrazioni dell’area geografica di riferimento del Polo

130. Nell'Allegato 2, in quale tabella possono essere inserite le infrastrutture intese come spazi fisici o immobili destinati a ospitare la sede o una delle sedi del proposto EDIH?
Gli spazi fisici e gli immobili non sono ammissibili alle agevolazioni. Pertanto, non se ne richiede l’indicazione.

131. Nell'Allegato 2, Tabella D1 – Risorse del polo, le richieste “risorse in natura" messe a disposizione dei consorziati devono essere indicate anche nella tabella B2 intese come “attrezzature/infrastrutture”?

132. Vorremmo avere un chiarimento rispetto all’articolo 4, comma 1, lettera d) che prevede che “il polo soddisfi il fabbisogno digitale avanzato dell’industria e/o del settore pubblico dell’area geografica di riferimento”. In particolare, vorremmo capire se è possibile presentare progetti relativi al settore primario.
No, non è possibile

133. TABELLA B.1: Nelle celle riguardanti le tipologie di servizio va riportato il numero di unità lavorative “ULA” o di “teste”? Esempio: un ricercatore di tecnologie avanzate AI si occupa sia di Test e sperimentazione che di Formazione e sviluppo di competenze digitali avanzate. Deve essere conteggiata come 2 “ULA” o come 2 “teste”?
Il personale va conteggiato pro-quota in base all’utilizzo effettivo per tipologia di servizio in termini di ULA

134. Analogamente per la TABELLA B.2, per quel che riguarda le attrezzature, per ogni tipologia di servizio va indicato il numero o la quota d’uso? Esempio: una piattaforma Software utilizzata sia per Test e sperimentazione che per la Formazione va conteggiata una sola volta o due?
Va conteggiata pro-quota in base all’utilizzo effettivo per tipologia di servizio

135. Nell’allegato 2 della domanda di partecipazione come mai al criterio 1 punto “indicazione degli obiettivi che il polo intende realizzare” non si fa riferimento al servizio “sostegno all’accesso a meccanismi di finanziamento” come descritto nell’art. 4 al punto B del decreto. I partner che offriranno questo tipo di servizio alle imprese in quale parte dovrebbero fare questa descrizione? Nella tabella A1 viene riportato quel campo.
Nell tabella A2 non è richiesta alcuna informazione al riguardo. Se il costituendo Polo intende comunque fornire informazioni in merito, esse potranno essere rappresentate nella parte descrittiva.

136. In riferimento alla composizione del polo, è possibile che quest’ultimo includa un partner privato con sede legale in un altro paese europeo ma con dichiarazione d'impegno esplicitata nell'atto di delega allegata alla domanda di partecipazione del polo ad aprire una sede operativa in Italia, nell’ambito territoriale di riferimento del costituendo polo, prima della sottoscrizione del contratto consortile?
Sì, fermo restando che in caso di aggiudicazione nell’ambito della call ristretta europea, ai fini della formalizzazione del contratto con il MiSE, sarà propedeutica l’apertura della sede operativa in Italia, pena l’esclusione dalle agevolazioni per il Polo.

137. Con riferimento alla tabella D.1 "Risorse del Polo" la nota in riferimento "Se nella compagine del polo c'è un solo finanziatore privato il valore delle attività controllate da questo non dovrà essere superiore al 20%". Cosa si intende per attività controllate? è possibile avere un esempio in merito?
Si intende che il peso complessivo dell’apporto (finanziario o in natura) da parte del finanziatore privato all’investimento complessivo del Polo non può eccedere il 20% dello stesso. Pertanto, nel caso di un investimento pari a 2 milioni di euro, e nel caso di un solo finanziatore privato, l’apporto di quest’ultimo non potrà essere superiore a € 400.000,00. Rif. FAQ n. 65.

138. Con riferimento alla tabella A2, per quanto riguarda la riga “sviluppo di reti ed ecosistemi di innovazione”, è necessario inserire il n di utenti (imprese e PA) che si intende coinvolgere nell’ecosistema di innovazione o il n di collaborazioni che il polo costituendo vorrà avere?
La didascalia riporta infatti ‘collaborazioni con altri Poli e/o soggetti esterni all’area geografica di riferimento’; tuttavia nelle successive colonne della tabella si fa riferimento a Tipologia di imprese/Tipologia PA/Tecnologia digitale.
Nel campo “KPI” del servizio “sviluppo di reti ed ecosistemi di innovazione” va inserito il numero di collaborazioni che il costituendo polo intende instaurare. Nelle successive colonne si indicherà se tali accordi sono finalizzati all’erogazione di servizi alle imprese e/o alla PA e quale ambito di tecnologia digitale avanzata coinvolgono

139. Un polo italiano costituito 10 anni ed operante nella forma di Fondazione di partecipazione che comprende enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali può partecipare come polo costituito?
Sì, purché la Fondazione possieda tutti i requisiti necessari ai fini dell’ammissibilità e sia in grado di soddisfare tutti i criteri richiesti dal bando 

 

 

Uffici di riferimento

 

Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2020

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