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Domande e risposte per l’attuazione delle iniziative ammesse nell’ambito dell’IPCEI Batterie 2 

1. Soggetti beneficiari

1.1. Quali soggetti possono presentare istanza di accesso alle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale di attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno del progetto in oggetto?
Possono presentare istanza di accesso alle agevolazioni a valere sul decreto ministeriale di attivazione unicamente le imprese ammesse agli aiuti di Stato in forza della decisione di autorizzazione della Commissione europea relativa all’IPCEI in oggetto, e gli organismi di ricerca individuati dalla medesima decisione di autorizzazione come partecipanti all’iniziativa ed ammessi al sostegno delle autorità italiane a seguito della manifestazione d’interesse e della relativa procedura di selezione.

1.2. Per inviare la Domanda di agevolazione, i soggetti ammissibili alle agevolazioni devono aver già presentato una manifestazione di interesse presso il Ministero dello sviluppo economico ed essere stati individuati nell’ambito della decisione europea di autorizzazione del progetto in oggetto?
Sì. Possono beneficiare del sostegno del Fondo IPCEI e presentare Domanda di agevolazioni unicamente i soggetti ammessi al sostegno delle autorità italiane in esito alla manifestazione d’interesse, selezione e notifica delle iniziative. Ai fini della concessione delle agevolazioni, tali soggetti devono essere stati individuati dalla decisione di autorizzazione della Commissione europea relativa al progetto in oggetto, ovvero nelle eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell’ambito dell’IPCEI medesimo come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto di attivazione.

1.3. Possono partecipare all’iniziativa agevolata e beneficiare delle agevolazioni soggetti ulteriori rispetto a quelli già ammessi e indicati nella decisione di autorizzazione europea emanata alla data di attivazione dell’intervento agevolativo?
L’articolo 3, comma 4, del D.M. 21/04/2021 prevede che possono partecipare agli interventi agevolativi del Fondo IPCEI ulteriori soggetti rispetto a quelli già autorizzati alla data di attivazione, previa notifica e successiva autorizzazione da parte della Commissione europea nel rispetto della decisione di autorizzazione del progetto, che prevede la possibilità di entrata di nuovi partecipanti con le modalità previste nell’ambito del governo del progetto. A tal fine, i soggetti interessati sono tenuti a contattare le competenti strutture del Ministero indicate nella pagina relativa al Fondo IPCEI per la selezione, notifica e governance dei progetti.

 

2. Progetti ammissibili

2.1. E’ possibile modificare alcuni importi tra le voci di spesa presentate? Ad esempio, è possibile esternalizzare costi già previsti come spese sostenute internamente dal beneficiario, fermo restando l’importo massimo totale? Sono consentiti spostamenti di costi tra le diverse attività?
Come previsto dall’articolo 5, comma 1, del Decreto ministeriale di attivazione, ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo project portfolio e alle previsioni della decisione di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4 del DM 21/04/2021.

Nella realizzazione del progetto deve essere garantita la conformità alle attività e agli obiettivi del portfolio approvato in sede di notifica ed autorizzazione. In sede di concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI è recepito il piano dei costi così come autorizzato. Eventuali modifiche successive devono assicurare il rispetto dei plafond di aiuto autorizzati e la perdurante coerenza del progetto realizzato con il “progetto integrato”.

Dette modifiche devono essere adeguatamente rappresentate, in sede di monitoraggio annuale, nei rispettivi Company Reports e/o nello Chapeau Report, secondo necessità, in cui il beneficiario dichiara che ogni modifica progettuale intervenuta non altera in alcun modo l’architettura e la coerenza del progetto integrato europeo (vale a dire, il documento Chapeau).

Si fa altresì presente che, in caso di mere rimodulazioni, il beneficiario è comunque tenuto ad informare delle modifiche il Ministero, in qualità di soggetto attuatore della misura agevolativa, in sede di rendicontazione.

Nei casi in cui invece sia contemplata una variazione, rimane fermo quanto previsto all’articolo 7 del decreto ministeriale di attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno del progetto.

2.2. Nei portali informatici, documenti, contenuti e materiali informativi dedicati al progetto, anche nell'ambito delle attività di disseminazione, i soggetti beneficiari possono utilizzare il logo del Ministero dello sviluppo economico?
Non è possibile utilizzare l'emblema del Ministero dello sviluppo economico nell'ambito dei contenuti dedicati al progetto diffusi dai soggetti beneficiari. Come previsto dalle disposizioni presenti sul sito ministeriale in conformità alle linee guida governative, l’utilizzo del logo ministeriale è previsto unicamente per le attività svolte direttamente dall'amministrazione oppure tramite la concessione di patrocini o di speciali deroghe. Per quanto ravvisato dagli uffici competenti, tali circostanze non ricorrono nel caso in esame.
Nei documenti informativi, quali locandine, materiale cartaceo, volantini, i soggetti beneficiari possono indicare che si tratta di progetto supportato finanziariamente dal Ministero dello sviluppo economico.

2.3 È possibile variare periodo e durata delle attività di progetto oggetto di agevolazioni?
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto ministeriale di attivazione, ciascun progetto deve essere realizzato nel rispetto della Decisione di autorizzazione in conformità al relativo documento Project portfolio approvato, dove vengono indicati, tra l’altro, il periodo e la durata delle attività progettuali. Le disposizioni inerenti alle variazioni ammissibili e alle modalità di valutazione delle stesse sono contenute nel medesimo articolo 7 Del decreto ministeriale di attivazione.

Con riguardo ai termini realizzativi dei progetti, il comma 3 del predetto articolo 7 stabilisce che i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell’autorizzazione della Commissione europea di cui alla Decisione di autorizzazione non possono subire variazioni; di conseguenza, i progetti sono di norma attuati nei termini autorizzati, e la possibilità di modificare gli stessi è sottoposta a una procedura autorizzativa da sottoporre alle autorità europee per la valutazione delle modifiche, delle motivazioni sottostanti e la compatibilità con la procedura di aiuto. Laddove, a seguito di richiesta motivata da parte di un soggetto beneficiario, gli Organi di governo dell’IPCEI riscontrino la necessità di concedere una proroga e decidano di autorizzare la stessa, il Ministero potrà prendere atto del nuovo termine di ultimazione del progetto ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto ministeriale di attivazione.

 

3. Agevolazioni concedibili

3.1. Quale è l’ammontare di agevolazioni concesse nel caso in cui le risorse rese disponibili dal decreto ministeriale di attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI non siano sufficienti all’integrale copertura dei fabbisogni approvati?
Come esplicitato all'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale di attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione del progetto, nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il finanziamento integrale delle iniziative agevolabili, il Ministero procede alla concessione ripartendo le disponibilità in misura proporzionale agli importi di agevolazione spettanti a ciascun partecipante. Come stabilito dall’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto ministeriale di attivazione, le risorse finanziarie stanziate in prima attivazione possono essere incrementate con uno o più decreti di attivazione ad integrazione, per il completamento degli interventi agevolativi.

3.2. Le agevolazioni concesse a valere sul Fondo IPCEI ai sensi del D.M. 21/04/2021 sono cumulabili per le medesime spese e costi con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato?
No. Le agevolazioni previste dal D.M. 21/04/2021, in base a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese che costituiscano aiuti di Stato, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

3.3. Le agevolazioni concesse a valere sul Fondo IPCEI ai sensi del D.M. 21/04/2021 sono cumulabili per le medesime spese e costi con misure di agevolazione che non siano qualificabili come aiuti di Stato?
Il divieto di cumulo previsto dall’articolo 5, comma 5, del D.M. 21/04/2021 interviene qualora le agevolazioni oggetto di cumulo siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, le agevolazioni di cui al D.M. 21/04/2021 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che consentano il cumulo e che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti.

3.4. Le agevolazioni concesse a valere sul Fondo IPCEI ai sensi del D.M. 21/04/2021 sono cumulabili, per le medesime spese e costi, con misure di agevolazione che prevedano il divieto di doppio finanziamento e/o escludano il cumulo con altre agevolazioni?
Non è mai possibile cumulare le agevolazioni a valere sul Fondo IPCEI con quelle di altre misure che escludano la possibilità di cumulo o prevedano il divieto di doppio finanziamento delle spese con risorse pubbliche in cui ricadano quelle del Fondo IPCEI. Pertanto, per l’applicazione delle condizioni di cumulabilità delle agevolazioni a valere sul Fondo IPCEI, come disciplinate dalle disposizioni che regolano l’intervento ed oggetto di chiarimenti, il soggetto beneficiario dovrà sempre verificare che la misura con cui si intende effettuare il cumulo delle agevolazioni consenta il doppio finanziamento delle spese e il cumulo dei benefici con altre agevolazioni pubbliche come quelle del Fondo IPCEI

3.5 Le agevolazioni concesse a valere sul Fondo IPCEI ai sensi del D.M. 21/04/2021 sono direttamente correlate alla realizzazione del progetto così come approvato dalla Decisione di autorizzazione? Se le attività non sono realizzate per l’intero importo del progetto e non sono realizzate nella loro totalità, potrei incorrere nella revoca delle agevolazioni?
Così come disposto dall'articolo 5, comma 1, del D.M. 07/07/2021 e ulteriormente richiamato dall'articolo 3, comma 1, del Decreto di concessione delle agevolazioni, i proponenti si impegnano a realizzare il progetto nella sua interezza, ivi comprese le relative attività di disseminazione dei risultati, secondo le modalità indicate dal medesimo Decreto di concessione, nel proprio documento di progetto ("project portfolio") approvato e secondo quanto previsto nella decisione di autorizzazione, nel rispetto del D.M. 21/04/2021 e del citato D.M. di attivazione 07/07/2021. Gli importi agevolabili previsti per l'esecuzione del progetto autorizzato sono stati indicati all'articolo 2, comma 2, del Decreto di concessione delle agevolazioni sottoscritto dal proponente.

Le agevolazioni sono concedibili riscontrata la realizzazione delle attività progettuali di competenza, sulla base del deficit di finanziamento riconosciuto per lo svolgimento delle attività ammesse, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.M. 21/04/2021, in presenza del raggiungimento degli obiettivi realizzativi.

Come previsto dall’articolo 7, comma 1, di tale D.M., le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, e in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione. Secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione, la conferma da parte del Ministero delle agevolazioni spettanti avviene previa acquisizione delle determinazioni sullo svolgimento del progetto da parte degli organi di governo dell’IPCEI Batterie e degli organismi comunitari competenti, e sulla base delle verifiche in merito alla realizzazione del progetto effettuati, anche a riguardo del raggiungimento degli obiettivi realizzativi e della significatività degli stessi rispetto all’intervento autorizzato.

 

4. Modalità e termini di presentazione delle istanze

4.1. Quale versione del Project Portfolio (PP) deve essere allegata alla Domanda di agevolazioni prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale di attivazione?
Il Project Portfolio da presentare a corredo della Domanda di agevolazione deve essere conforme al documento di progetto approvato in sede di selezione delle iniziative e notifica alla Commissione Europea, e quindi deve contenere tutti gli elementi e dati ivi autorizzati senza omissioni o modifiche.

4.2. Nel “Modulo di domanda delle agevolazioni finanziarie” di cui all’allegato n. 1 al decreto ministeriale di attivazione cosa si intende per codice classificazione ISTAT della forma giuridica del beneficiario così come richiesto alla sezione 1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE? Dove è possibile consultare l’elenco dei codici?
Nella Domanda di agevolazioni finanziarie dovrà essere specificato il codice corrispondente alla forma giuridica dell'azienda secondo la classificazione ISTAT. L'elenco consultabile è presente sul sito dell'ISTAT (CLASSIFICAZIONE DELLE FORME GIURIDICHE DELLE UNITÀ LEGALI).

4.3. Quali dati devono essere indicati nella sezione n. 4 dedicata al Referente da contattare del “Modulo di domanda delle agevolazioni finanziarie” di cui allo schema allegato n. 1 al decreto ministeriale di attivazione?
Il “Referente da contattare” è la persona individuata dal soggetto beneficiario per seguire le procedure ministeriali di agevolazione del progetto, ed è incaricata a ricevere eventuali comunicazioni da parte dell’amministrazione. Nei campi di cui alla sezione n. 4 devono essere riportati i dati relativi al referente (nome, cognome, codice fiscale, contatti); il campo “Società” deve essere compilato solo nel caso in cui il referente appartenga ad una società esterna incaricata, riportando la denominazione di tale ente.

4.4. Esiste una data ultima per la presentazione dell’istanza?
Il termine di apertura per la presentazione delle istanze di agevolazione è riportato all’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale di attivazione, in cui non è presente un termine di chiusura. Rimane inteso che il Ministero potrà iniziare l’istruttoria e le procedure per la concessione delle agevolazioni in argomento solo dopo aver ricevuto l’istanza completa.

4.5. Quali sono gli importi delle spese e dei costi progettuali da riportare nella documentazione di istanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale di attivazione?
Nell’istanza e nei relativi allegati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale di attivazione devono essere riportati gli importi progettuali approvati in sede di autorizzazione dalla Commissione europea, senza scostamenti nei valori complessivi delle voci di spesa rispetto allo specifico piano finanziario e al prospetto per il calcolo del deficit di finanziamento ammessi in tale sede.
Laddove richiesto nella modulistica allegata al decreto ministeriale di attivazione, è necessario unicamente scorporare i relativi costi secondo l'articolazione delle voci di costo riportata nelle tabelle contenute nella “Scheda tecnica” di cui al fac-simile di schema in allegato n. 2 al decreto ministeriale di attivazione, ferma restando la conformità ai valori complessivi per voce di spesa presenti nel piano finanziario e nel prospetto di calcolo del deficit di finanziamento approvati in sede autorizzativa.

4.6. Come devono essere riportati i contenuti progettuali richiesti nella “Scheda tecnica” da allegare all’istanza secondo il fac-simile di schema di cui all’allegato n. 2 al decreto ministeriale di attivazione? In particolare, come deve compilarsi la sezione 6 di tale schema?
Nella compilazione della “Scheda tecnica” secondo il fac-simile di schema di cui all’allegato n. 2 decreto ministeriale di attivazione, devono riportarsi i contenuti coerenti con il progetto approvato secondo le indicazioni riportate nel medesimo allegato n. 2.
In particolare, alla sezione 6 è richiesto di "Fornire una sintetica descrizione degli ambiti tecnologici del progetto, con riferimento analitico agli ambiti tecnologici e relativi pacchetti di lavoro in capo al soggetto richiedente", che riassuma quindi in lingua italiana il progetto e le attività nei diversi ambiti tecnologici che verranno poi esplicitati in modo più analitico nella successiva tabella. Tale sezione deve riportare una sintesi dei contenuti progettuali, con riferimento al Project portfolio approvato; le informazioni contenute nel Project portfolio allegato all’istanza, che deve essere lo stesso documento approvato in sede di Decisione di autorizzazione, si intendono acquisite tramite la documentazione a corredo della domanda, quindi se non esplicitamente richieste non devono essere copiate o ritrascritte nella “Scheda tecnica” a corredo dell’istanza.

4.7. Nei moduli di invio dell’istanza al Ministero dello sviluppo economico per l'accesso alle agevolazioni del Fondo IPCEI, la durata progettuale da indicare deve includere le fasi di industrializzazione e commercializzazione?
Secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.M. 21/04/2021, sono ammissibili alle agevolazioni le attività progettuali realizzate nell’ambito di un intervento IPCEI, approvate secondo quanto stabilito nella relativa Decisione di autorizzazione ed ammesse al sostegno delle autorità italiane. Pertanto, la durata progettuale da riportare nell'istanza di accesso al Fondo è relativa alla durata ammessa in sede di autorizzazione degli aiuti per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RDI) e prima applicazione industriale (FDI), nel rispetto dei vincoli della Decisione di autorizzazione. Rimangono ferme le condizionalità sulla realizzazione delle eventuali attività attinenti alle fasi di industrializzazione e commercializzazione previste per il pieno raggiungimento dei risultati dell'IPCEI, non destinatarie delle agevolazioni ma vincolanti secondo quanto approvato in sede autorizzativa, che non costituiscono tuttavia oggetto dei dati da presentare al Ministero nell'istanza di accesso al Fondo. 

 

5. Spese e costi ammissibili

5.1. I costi relativi ai titolari di borse di dottorato e di borse di ricerca rientrano tra quelli ammissibili per il personale?
Come riportato nel paragrafo 1, punto f.3), dell’allegato n. 10 al decreto ministeriale di attivazione, rientrano nella voce “personale non dipendente” i costi relativi al personale del soggetto beneficiario non dipendente impegnato nel progetto agevolato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al paragrafo 1, punto f.2), ivi compreso, per gli organismi di ricerca, il personale titolare di specifico assegno di ricerca o borsa.

5.2. Sono ammissibili i costi relativi ai titolari di borse che sono impegnati nell’ambito delle attività progettuali di un’impresa beneficiaria?
I costi sostenuti dalle imprese beneficiarie in relazione ad attività progettuali svolte da titolari di borse sono ammissibili nell’ambito della categoria di spesa di cui alla lettera e) dell'articolo 4, comma 4, del DM 21/04/2021 – che comprende tra l’altro i costi per la ricerca contrattuale, le competenze, i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto – esclusivamente nel rispetto delle condizioni di ammissione previste per la categoria di spesa “Brevetti, servizi di consulenza e beni immateriali”, elencate nel DM o nel disciplinare di rendicontazione di cui all’allegato n. 10 al decreto ministeriale di attivazione.
In particolare, le prestazioni svolte dai borsisti devono essere contrattualizzate attraverso convenzioni del soggetto beneficiario delle agevolazioni con gli organismi di ricerca terzi che impiegano i titolari di borsa. I costi sostenuti dai soggetti beneficiari per tali prestazioni devono essere relativi ad attività progettuali approvate in sede di ammissione delle iniziative agevolate, ed essere sostenuti e pagati dal soggetto beneficiario medesimo. Per le finalità di rendicontazione, in relazione a tali costi i soggetti beneficiari devono fornire adeguata documentazione giustificativa ed evidenza contabile conformemente a quanto previsto nel predetto disciplinare di rendicontazione per la categoria “Brevetti, servizi di consulenza e beni immateriali”. Dalla documentazione che attesta le spese deve essere desumibile in maniera chiara ed espressa la riconducibilità al progetto agevolato, ivi comprendendo l’opportuno annullamento dei titoli di spesa secondo quanto previsto nel medesimo disciplinare di rendicontazione.

5.3. In che modo il soggetto beneficiario è tenuto a codificare la documentazione contabile del progetto, anche ai fini dell’annullamento dei titoli di spesa, durante il periodo che intercorre tra l’avvio del progetto e l’assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP)?
Nelle more dell’attribuzione del CUP, indicato sul decreto ministeriale di concessione delle agevolazioni, nella documentazione di progetto, anche ai fini dell’annullamento dei titoli di spesa, dell’individuazione dei centri di costo o delle commesse in contabilità, il soggetto beneficiario può utilizzare una stringa che identifichi univocamente l’attività progettuale. A titolo esemplificativo, può essere usato il nome dell’IPCEI con il riferimento al Codice SA della notifica di aiuto (per esempio: IPCEI Denominazione_SA.0000_beneficiario).

5.4. Quali criteri devono essere utilizzati per il computo delle spese e dei costi ammissibili?
Con riguardo alla determinazione e al computo degli importi, i costi sono determinati secondo i criteri generali esposti nell’allegato n. 10 al decreto ministeriale di attivazione; come riportato al paragrafo n. 1 di tale allegato n. 10, sono fatte salve le eventuali specifiche dell’operazione contenute nel project portfolio e nel piano finanziario approvati, e nella Decisione di autorizzazione.

5.5. Come deve essere effettuato il computo delle spese amministrative e generali?
I riferimenti per le modalità di calcolo delle spese generali sono contenuti nel paragrafo f.1) dell’allegato n. 10 al decreto ministeriale di attivazione. Tale paragrafo f.1) prevede l’applicazione della misura di calcolo del 25% del totale dei costi diretti ammissibili per le spese generali, nel rispetto delle condizioni di autorizzazione degli aiuti e del piano dei costi ammesso in tale sede. Pertanto, laddove in sede di autorizzazione del piano finanziario di progetto e del prospetto di calcolo del deficit di finanziamento siano stati applicati criteri e basi di computo diversi da tale misura generale del 25% del totale dei costi diretti contenuta al paragrafo f.1), i soggetti beneficiari saranno tenuti ad uniformarsi integralmente alle diverse modalità ammesse dalla Commissione europea in sede di approvazione del piano finanziario di progetto e del prospetto di calcolo del deficit di finanziamento.

5.6. Nell’ambito delle attività di disseminazione dei risultati del progetto possono essere riconosciute le spese per viaggi e trasferte per i congressi o gli eventi organizzati in Italia o all’estero?
Le spese e i costi ammissibili devono rientrare tra le categorie elencate nell’articolo 4, comma 4, del D.M. 21/04/2021, ed essere sostenuti e pagati nello svolgimento delle attività del progetto autorizzate come da Decisione europea. L'Allegato n. 10 al decreto ministeriale di attivazione reca i Criteri per la determinazione dei costi ammissibili nell’ambito dell’IPCEI di riferimento, riportanti le stesse categorie di spesa del comma 4 del citato articolo 4 del DM 21/04/2021, con le corrispondenti indicazioni di specifica.

Per i costi ascrivibili alla categoria di spesa di cui alla lettera h) del comma 4 dell’articolo 4 del DM 21/04/2021, si prevede che “altri costi” possono essere accettati se giustificati e laddove siano strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e al conseguimento dei relativi obiettivi, ivi compresi i costi per disseminazione dei risultati. Deve trattarsi in ogni caso di spese necessarie e relative ad attività progettuali autorizzate, ivi comprese le spese di disseminazione ove presenti tra le attività progettuali.

5.7. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal D.M. 21/04/2021 i servizi di consulenza e ricerca contrattuale prestati da soggetti esteri?
Le prestazioni ammesse nell’ambito della categoria di spesa di cui alla lettera e) dell’articolo 4, comma 4, del D.M. 21/04/2021 possono essere rese anche da soggetti con sede in territorio estero, fermo restando che si tratti di prestazioni riguardanti le attività del progetto autorizzato e ammesso alle agevolazioni destinate alle unità produttive di progetto, localizzate nel territorio nazionale. Deve in ogni caso trattarsi di una prestazione necessaria per le attività progettuali, in virtù della natura della prestazione e delle caratteristiche tecnico-scientifiche del soggetto, che richiedano il ricorso ad una determinata professionalità, expertise, pratica o competenza altrimenti indisponibile.

Le attività di ricerca contrattuale rientrano nella citata categoria di spesa di cui alla lettera e) dell’articolo 4, comma 4, del D.M. 21/04/2021, e sono pertanto ammissibili nel rispetto della Decisione di autorizzazione degli aiuti di Stato in esecuzione delle attività ammesse nell’ambito del project portfolio autorizzato.

In ogni caso, la contrattualizzazione delle prestazioni ricomprese nella lettera e) citata deve avvenire alle normali condizioni di mercato, la spesa deve rispettare i criteri stabiliti nell’allegato n. 10 al Decreto ministeriale di attivazione e non può condurre ad una indebita percezione dell’aiuto da parte di soggetti non autorizzati dalla richiamata Decisione.

5.8. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal D.M. 21/04/2021 le prestazioni di servizi prestati da soggetti terzi per lo specifico supporto alle attività di rendicontazione?
Le spese e i costi ammissibili devono rientrare tra le categorie elencate nell’articolo 4, comma 4, del D.M. 21/04/2021, ed essere sostenuti e pagati nello svolgimento delle attività del progetto autorizzate come da Decisione europea, rispettando i criteri riportati nell'Allegato n. 10 al decreto ministeriale di attivazione. Sono ricompresi nella categoria di spesa ammissibile di cui alla lettera e) del comma 4 del citato l’articolo 4 del DM 21/04/2021 i costi di consulenza, comprensivi dei costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali, i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. L’attività amministrativa e contabile di rendicontazione, così come l’attività commerciale, non è compresa tra le attività strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei progetti, e non rientra pertanto tre le spese ammissibili alle agevolazioni.


5.9 Quali sono le spese per le attività di disseminazione dei risultati ammissibili nell’ambito della categoria h) – Altri costi?

Nell’ambito della categoria h) – Altri costi di cui all’allegato n. 10 al DM 07/07/2021, sono ammissibili unicamente le spese direttamente sostenute dal soggetto beneficiario per la realizzazione di attività di disseminazione dei risultati del progetto autorizzato. Pertanto, possono comprendere, a titolo esemplificativo, spese organizzative di eventi, canoni e costi per la partecipazione a fiere e congressi, spese sostenute per il trasporto di materiale e noleggio spazi espositivi e per attività e materiale di comunicazione dei risultati del progetto, costi per organizzazione dei relativi viaggi e trasferte del personale impiegato in tali attività (es. alloggio e trasporto di linea alle località degli eventi).
Tali spese devono rispettare i criteri di rendicontazione indicati nell’allegato n. 10 medesimo, e pertanto riferirsi a titoli di spesa non inferiori a 500 euro, recanti il CUP di progetto e per le quali siano effettuati pagamenti tracciabili.
Non sono ricomprese in tale categoria h) – Altri costi, in quanto non direttamente sostenuti per la realizzazione delle attività di disseminazione, le spese sostenute dal personale dei beneficiari in occasione della partecipazione agli eventi di disseminazione – quali a titolo esemplificativo e non esaustivo vitto, trasporti locali, etc. – che sono ricompresi all’interno dei costi indiretti (“spese generali”) determinati secondo quanto disposto alla lettera f.1) dell’allegato 10 al DM 07/07/21.

5.10 Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la partecipazione ad incontri di governance IPCEI?
Le spese sostenute per la partecipazione agli incontri di governance dell’IPCEI rappresentano costi indiretti del progetto, e sono pertanto ricompresi all’interno dei costi indiretti (“spese generali”) determinati secondo quanto disposto alla lettera f.1) dell’allegato 10 al DM 07/07/21. Sono fatti salvi i casi di spese ammissibili per attività di disseminazione dei risultati, ivi compresi gli eventi, rendicontati tra gli Altri costi di cui alla lettera h) del predetto allegato.

5.11 Nel caso di fornitori che si siano avvalsi di strumenti di finanziamento del capitale circolante (Supply chain financing), il soggetto beneficiario delle agevolazioni del Fondo IPCEI può rendicontare, tra le spese ammissibili, un titolo di spesa emesso da un fornitore che abbia ceduto il proprio credito ad un intermediario di riscossione (factoring), con evidenza del pagamento del titolo di spesa dal soggetto beneficiario al factor cessionario del credito in luogo del pagamento al diretto fornitore?

La spesa pagata ad un intermediario (factor) cessionario del credito derivante da una spesa sostenuta nell’ambito del progetto può risultare ammissibile nella misura in cui siano rispettati i criteri di determinazione dei costi e di ammissibilità dei titoli di spesa previsti dal decreto di attuazione dell’intervento del Fondo IPCEI e dal manuale di rendicontazione allegato alla circolare 12 dicembre 2023. In particolare, fermo restando che si tratti di una voce di spesa ammissibile, sostenuta e pagata nello svolgimento delle attività previste dal project portfolio, devono essere assicurate la riconducibilità alla fornitura prevista per la realizzazione delle attività del progetto autorizzate e la tracciabilità del flusso finanziario, con evidenza documentale del riferimento del pagamento al relativo titolo di spesa e annullamento del relativo titolo di spesa conformemente alle richiamate disposizioni previste dal Fondo.

 

6. Erogazione delle agevolazioni

6.1. Quali sono i vincoli temporali per la presentazione delle richieste di erogazione ad avanzamento?
Come previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale di attivazione, le richieste di erogazione dovranno essere presentate entro il primo semestre di ciascun anno, fatta salva la prima richiesta di erogazione che può essere presentata a seguito della concessione senza il predetto vincolo temporale.
Pertanto, nel caso della richiesta di erogazione sul primo avanzamento di spesa di cui all’articolo 6, comma 2, i soggetti beneficiari potranno rendicontare le spese sostenute a tale data. Nelle successive richieste di erogazione, i soggetti beneficiari rendiconteranno le spese non già rendicontate e sostenute nell’anno precedente.

6.1bis Quale periodo deve essere rendicontato in ciascuna richiesta di erogazione per Stato Avanzamento Lavori?
Le richieste di erogazione per Stato di Avanzamento Lavori dei beneficiari devono essere inoltrate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 07/07/2021. Le rendicontazioni avvengono su base annua, e dovranno essere presentate entro il primo semestre di ciascun anno, fatta salva la prima richiesta di erogazione che può essere presentata a seguito della concessione senza il predetto vincolo temporale.

Pertanto:

  • la prima richiesta di erogazione per Stato di Avanzamento Lavori riguarderà tutte le attività decorse dall’avvio del progetto e fino al 31/12/2021;
  • ogni successiva annualità è rendicontata entro il termine del primo semestre dell’anno successivo;
  • al termine del progetto, il soggetto beneficiario trasmette la documentazione finale di spesa entro 120 giorni dalla conclusione del progetto, come previsto nel provvedimento di concessione.

6.2. E’ possibile richiedere un’erogazione in anticipazione a seguito di una prima richiesta di erogazione presentata ad avanzamento?
Come previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto ministeriale di attivazione, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato. Pertanto, l’istanza di anticipazione può essere presentata unicamente in sede di prima richiesta di erogazione, rispetto alle attività che successivamente saranno oggetto di rendiconti secondo il criterio temporale interessato.

6.3. È possibile presentare molteplici fidejussioni o polizze assicurative, distinte tra loro, ciascuna di importo inferiore a quello da garantire per l’erogazione in anticipazione dell’agevolazione, ma che sommate coprano l’importo della garanzia richiesta per l’erogazione in anticipazione?
Come previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.M. 07/07/2021, la prima richiesta di erogazione in anticipazione deve essere accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare. Non è pertanto ammessa ai sensi di tale disposizione la possibilità di presentare molteplici fideiussioni, tra loro distinte, che garantiscano ciascuna un importo inferiore alla somma da erogare. La richiamata disposizione normativa può consentire tuttavia la presentazione di una garanzia mediante una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, coerente con i contenuti del modello allegato al DM citato, che rechi, con le modalità consentite dalla legge, la garanzia prestata da più soggetti garanti in solido verso il Ministero per l'intero importo della somma da erogare in anticipazione.

 

 

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