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Domande e risposte sugli incentivi fiscali in regime «de minimis» all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative

 

1. Modalita’ e termini di presentazione dell’istanza

1.1 Quali sono le modalità operative di presentazione delle domande di agevolazioni?
Le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dalla circolare n. 01.2021 del 25 febbraio 2021.

1.2 L’impresa destinataria dell’investimento è rappresentata legalmente da una persona fisica: deve accreditarsi presso la piattaforma informatica prima di inserire la domanda?
No. L’impresa, il cui rappresentante legale sia una persona fisica, può accedere ordinariamente alla piattaforma attraverso le credenziali SPID del rappresentante legale stesso, secondo quanto previsto dal paragrafo 11 della circolare n. 01.2021 del 25 febbraio 2021. L’accreditamento presso il MiSE è obbligatorio solo se l’impresa richiedente non è amministrata da una persona fisica, ma è amministrata da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche.

1.3 Per godere del beneficio fiscale in “de minimis” occorre inoltrare la domanda al MiSE tramite la piattaforma informatica?
Sì, ai sensi dell’art. 5 del Decreto 28 dicembre 2020 è necessario che il legale rappresentante dell’impresa inoltri istanza esclusivamente tramite la piattaforma dedicata (https://padigitale.invitalia.it). Le istanze inviate con modalità diverse non sono considerate valide e non verranno accolte.

1.4 Qualora la startup non intenda ricorrere al beneficio fiscale in “de minimis”, l’adempimento relativo all’istanza da inoltrare al MISE va effettuato anche per gli investimenti delle agevolazioni fiscali del 30% fino ad un milione per le persone fisiche e del 30% fino ad un 1,8 milione per le persone giuridiche?
No, per gli investimenti su cui si richiede l’agevolazione al 30% non è necessario inoltrare istanza sulla piattaforma “de minimis”, ma è necessario attenersi alle disposizioni del decreto 7 maggio 2019 che disciplina tale incentivo. Tali investimenti non rientrano nel cumulo “de minimis” per l’impresa beneficiaria.

1.5 La domanda può essere presentata anche da una società costituenda?
No, ai fini della presentazione della domanda non solo la start-up o PMI innovativa deve essere già costituita, ma deve anche essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese alla data di trasmissione dell’istanza.

1.6 Ai fini dell’inserimento dell’istanza nella piattaforma cosa è necessario possedere?
E’ necessario essere in possesso della seguente strumentazione: a) SPID del legale rappresentante; b) indirizzo PEC valido dell’impresa beneficiaria; c) indirizzo PEC valido del soggetto investitore c) firma digitale del legale rappresentante.

1.7 L’investitore non ha un indirizzo PEC, può utilizzare quello di un’altra persona?
No, l’Amministrazione deve avere certezza che le comunicazioni arrivino al destinatario e la PEC - avente valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento – informa dell’avvenuta o mancata consegna del messaggio, con l’ora e la data preciso dell’invio e della ricezione.

1.8 In caso di più investitori persone fisiche come si fa ad inserire la domanda nella piattaforma?
Poiché la detrazione fiscale riguarda ciascun singolo investitore, occorre inserire una domanda per ciascun investitore. Quindi l’impresa beneficiaria può presentare più di una istanza, per ciascun diverso soggetto investitore che effettua l’investimento nella stessa, fermo restando che non può superare i massimali di aiuto stabiliti dal Regolamento “de minimis”. Rimangono inoltre in ogni caso fermi i massimali di investimento e di agevolazione fiscale stabiliti dal Decreto 28 dicembre 2020 (art. 3, commi 1 e 2), che ciascun soggetto investitore è tenuto a rispettare per fruire del beneficio.

1.9 La detrazione in “de miminis” vale anche per investitori persone giuridiche?
No, il regime di cui al Decreto 28 dicembre 2020 riguarda solo gli investimenti effettuati da persone fisiche.

 

2. Investimenti ammissibili

2.1 La detrazione spetta solo sugli aumenti di capitale successivi alla costituzione societaria o si può fruire di questa anche per il conferimento iniziale di capitale sociale in start up innovativa?
L'art. 5, comma 1 del Decreto 28 dicembre 2020 sulle modalità di accesso alla detrazione in “de minimis” per investimenti in startup e PMI innovative prevede che, prima dell'investimento, l'impresa beneficiaria presenti istanza di accesso al beneficio attraverso la piattaforma informatica dedicata. Tale disposizione preclude che l'investimento effettuato in sede di costituzione societaria possa ottenere il beneficio fiscale in oggetto poiché privo del requisito di cui sopra. L'unica eccezione riguarda gli investimenti effettuati tra il primo gennaio 2020 e la data di inizio di operatività della piattaforma (1 marzo 2021), per i quali è possibile presentare istanza sulla piattaforma successivamente all'effettuazione dell'investimento.

2.2 Nel campo "Esercizio finanziario" va inserito l'esercizio finanziario in cui è stato effettuato l'investimento (es: 2020) o l'esercizio finanziario attuale (es: 2021)?
L'esercizio finanziario nel quale è stato effettuato l'investimento.

2.3 Le detrazioni possono riguardare conferimenti diversi da quelli in denaro?
No, le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una start-up o di una PMI innovativa già costituita (o come indicato alla FAQ 2.1 in sede di costituzione di società esclusivamente per gli investimenti effettuati tra il primo gennaio 2020 e il primo marzo 2021). Inoltre, per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up o della PMI innovativa.
Non possono, pertanto, essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo.

2.4 Quale è il momento di effettuazione dell’investimento?
Il comma 6 dell’articolo 3 del Decreto 28 dicembre 2020 identifica il periodo di imposta in cui il conferimento si intende effettuato. Il periodo di imposta così individuato coincide normalmente con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione come soggetto IRPEF. In caso di sottoscrizioni di aumenti di capitale, l’investimento si considera effettuato alla data del deposito per l’iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale della start-up o della PMI innovativa ovvero – se successiva – alla data in cui viene depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione da parte degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2444 del codice civile per le società per azioni e 2481-bis, ultimo comma, per le società a responsabilità limitata. Per quanto riguarda, poi, l’ipotesi di conferimento agevolato derivante dalla conversione di obbligazioni convertibili, lo stesso si intende effettuato alla data di efficacia della conversione.

 

3. Agevolazioni concedibili

3.1 L’incidenza sul plafond “de minimis” si applica sia ai soggetti investitori che all’impresa beneficiaria?
Il plafond “de minimis” di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari riguarda unicamente l’impresa beneficiaria. Per l’investitore si applicano i limiti di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del Decreto 28 dicembre 2020.

3.2 In caso di investimento in startup innovative pari a 100.000 euro, il plafond “de minimis” viene eroso per 100.000 euro o per 50.000 euro?
Il calcolo sul plafond “de minimis” viene fatto in base alla detrazione di cui fruirà l’investitore, nell’esempio fatto pari a 50.000 euro.

3.3 E’ sempre valido il regime di cui all’art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (che prevede una detrazione al 30%) o deve per forza essere utilizzato il regime di cui all’art. 29 bis (che prevede una detrazione al 50% nei limiti del “de minimis”)?
I due regimi sono entrambi validi ed attivi, nel primo caso si applica la regolamentazione disciplinata dal decreto 7 maggio 2019, nel secondo caso quella dettata dal Decreto 28 dicembre 2020. Se ricorrere all’incentivo al 30% o all’incentivo fiscale al 50% in “de minimis” è una libera scelta dell’impresa sulla base delle caratteristiche e delle condizioni dell’impresa stessa e del soggetto investitore (es: incapienza fiscale del soggetto investitore o superamento del plafond “de minimis” da parte della società destinataria dell’investimento).

 

4. Modalità d'investimento

4.1 Per le startup innovative, ove l’investimento ecceda il limite del “de minimis” quale sia la modalità di riparto del beneficio tra gli investitori. Si applicherà una ripartizione equa tra gli stessi o si potranno prevedere delle quote differenti? L’onere di tale ripartizione sarà in capo alla società beneficiaria degli investimenti?
È lasciata completa libertà di scelta al legale rappresentante. Ove dovesse ricevere investimenti che superino la soglia di capienza massima residua dell'impresa beneficiaria, stante anche il fatto che è lo stesso legale rappresentante a presentare istanza sulla piattaforma secondo la procedura di cui all'art. 5, potrà autonomamente decidere su quale investimento concedere detrazione al 50% o su quale concedere quella al 30% nel rispetto del disposto normativo del decreto 7 maggio 2019. Si precisa che non esiste una "ripartizione equa", la detrazione fiscale è fissa ed è sempre o il 50%, o il 30% dell'investimento.

4.2 Per le PMI innovative, ove l’investimento ecceda il limite del “de minimis” quale sia la modalità di riparto del beneficio tra gli investitori. Si applicherà una ripartizione equa tra gli stessi o si potranno prevedere delle quote differenti? L’onere di tale ripartizione sarà in capo all’impresa beneficiaria degli investimenti? In questo secondo caso, alla luce della possibilità del cumolo la ripartizione si rivelerebbe ancora più complessa perché dovrebbe prevedere la suddivisione del beneficio sia nell’ambito della stessa aliquota sia tra le due possibili detrazioni. Peraltro, non è chiaro, in questo caso, se per usufruire del beneficio fiscale previsto dal D.M. 156/2019, nel limite del regime “de minimis”, si debba utilizzare la piattaforma online o se rimangano valide le consuete regole e pertanto la certificazione da parte dell’impresa beneficiaria e l’indicazione nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi.
Sui profili di ripartizione delle detrazioni si faccia riferimento al punto precedente. In caso di investimento in "de minimis" in PMI innovative, all'eccedenza rispetto al tetto massimo di investimento per la persona fisica si applica quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, sempre entro il limite "de minimis" dell'impresa beneficiaria. Ricordiamo però che, ad accezione delle specificità del caso in questione, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto 28 dicembre 2020, sullo stesso investimento non è possibile cumulare l'agevolazione in "de minimis", con quella al 30% prevista dal decreto 7 maggio 2019.

4.3 Ove l’investimento venga effettuato sottoscrivendo una prima tranche di aumento di capitale e, chiusa detta prima tranche, sottoscrivendo una seconda tranche di aumento di capitale, ovvero un secondo aumento di capitale previsto nella medesima delibera, se tali investimenti debbano essere considerati distinti con la facoltà per l’impresa di optare, a sua discrezione, per la detrazione del 30% o per la detrazione del 50%.
Sì, tali investimenti sono da considerarsi distinti.

4.4 Ai fini delle verifiche dei limiti del regime “de minimis”, per le imprese detenute prevalentemente – in misura superiore al 50% - da fondi di venture capital, incubatori o investitori istituzionali, come debba essere verificato il limite di impresa unica (single undertaking) anche qualora le imprese detenute svolgano attività economiche distinte in differenti settori.
Per la definizione di impresa unica si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 7, par. f) del decreto 28 dicembre 2020.

 

Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2021

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