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Domande e risposte sul Nuovo Bando Macchinari innovativi

Decreto ministeriale 30 ottobre 2019 e decreto direttoriale 23 giugno 2020

 


Indice delle domande frequenti

 


1. Soggetti ammissibili

1.1 Quali soggetti possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del DM 30 ottobre 2019?
Possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino possedere i requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, nonché i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Possono altresì beneficiare dell’intervento le imprese, fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 4 del suddetto decreto, che aderiscono ad un contratto di rete, di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva, stabile e coerente con gli obiettivi di rafforzamento della competitività e di sviluppo tecnologico connessi alla realizzazione dei programmi proposti.

1.2 Quali requisiti sono richiesti ai liberi professionisti per accedere alle agevolazioni previste ai sensi del DM 30 ottobre 2019?
In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 821, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il decreto ministeriale 30 ottobre 2019 all’articolo 4, comma 2, ha stabilito che possono beneficiare delle agevolazioni anche i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, debbono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti richiesti alle micro, piccole e medie imprese.
Si evidenzia, ad ogni modo che i liberi professionisti sono tenuti, nel rispetto delle finalità dell’intervento agevolativo, a realizzare programmi di investimento conformi a quanto previsto all’articolo 5 del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, con particolare riferimento a quanto disposto al comma 4 del predetto articolo nel quale si stabilisce che i programmi di spesa, per essere ammissibili devono essere finalizzati allo svolgimento delle attività manifatturiere con esclusione del settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

1.3 Quali requisiti sono richiesti alle imprese che aderiscono ad un contratto di rete per accedere alle agevolazioni previste ai sensi del DM 30 ottobre 2019?

Il decreto ministeriale 30 ottobre 2019 ha stabilito che possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti, fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti, che aderiscono a un contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, configurando una collaborazione effettiva, stabile e coerente con gli obiettivi di rafforzamento della competitività e di sviluppo tecnologico connessi alla realizzazione dei programmi proposti. A tal fine, gli imprenditori si impegnano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati e attinenti all’esercizio delle proprie imprese sulla base di un programma comune “di rete”, dal quale risulti, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva delle imprese nonché i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete che possano facilitare i soggetti interessati dalle agevolazioni nella realizzazione dei programmi di investimento e nella relativa rendicontazione delle spese. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, debbono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti richiesti alle micro, piccole e medie imprese. Si evidenzia, ad ogni modo che i soggetti che aderiscono a contratti di rete sono tenuti, nel rispetto delle finalità dell’intervento agevolativo, a realizzare programmi di investimento conformi a quanto previsto all’articolo 5 del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, con particolare riferimento a quanto disposto al comma 4 del predetto articolo nel quale si stabilisce che i programmi di spesa, per essere ammissibili devono essere finalizzati allo svolgimento delle attività manifatturiere con esclusione del settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

1.4 Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese non residenti nel territorio italiano?
Sì. Le imprese non residenti nel territorio italiano in quanto prive di sede legale o secondaria possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni purché costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese, così come disposto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 30 ottobre 2019. Tali imprese, ai fini dell’accesso alla procedura informatica predisposta per l’accoglienza delle domande di accesso alle agevolazione, possono inviare una richiesta di accreditamento a partire dalle ore 10.00 del 14 luglio 2020, trasmettendo una PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. corredata dello specifico “Modulo di richiesta per l’accreditamento di soggetti proponenti non residenti nel territorio italiano” opportunamente compilato e sottoscritto. Si evidenzia, inoltre, che le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento in una delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) del territorio nazionale.

1.5 Un'impresa per presentare domanda di agevolazione di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2019 deve già operare in settori di attività specifici?
Possono accedere alle agevolazioni, come previsto dall'articolo 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, le imprese che alla data di presentazione della domanda risultano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e possiedono gli ulteriori requisiti previsti allo stesso articolo 4.
Resta inteso che, ai fini dell’ammissibilità, i programmi d’investimento proposti devono essere finalizzati allo svolgimento delle attività economiche di cui alla sezione C della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con le esclusioni indicate nell’articolo 5, comma 4 del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 e allo svolgimento delle attività di servizi alle imprese di cui all’allegato 3 al predetto decreto ministeriale. Pertanto, è da ritenersi ammissibile l’investimento innovativo finalizzato allo svolgimento dell’attività economica proposto da un’azienda che non possiede un codice ATECO rientrante tra gli ammissibili, purché la stessa azienda, come disposto dall’articolo 5, comma 8, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo, dimostri l’avvenuta attivazione per l’unità produttiva agevolata del codice ATECO corrispondente a una delle attività economiche ammissibili, pena la revoca delle agevolazioni. Si specifica, infine, che le esclusioni e limitazioni previste all’articolo 5, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 riguardano esclusivamente l’attività economica cui è finalizzato il programma di investimento da realizzare e non riguardano eventuali attività già svolte dall’impresa non interessate dal programma di spesa.

1.6 Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 30 ottobre 2019?
No, in quanto l’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali.

1.7 Cosa si intende per micro, piccola e media impresa?
Le imprese possono qualificarsi di micro, piccola o media dimensione secondo quanto stabilito dalla raccomandazione della Commissione europea (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 come recepita dal decreto 18 aprile 2005. I principali elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa sono riportati nella tabella seguente:
Elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa
Categoria di impresa Effettivi: unità lavorative anno (ULA) e Fatturato annuo (in milioni di euro) oppure Totale di bilancio (annuo)

Micro impresa meno di 10 e ≤ 2 oppure ≤ 2
Piccola impresa meno di 50 e ≤ 10 oppure ≤ 10
Media impresa meno di 250 e ≤ 50 oppure ≤ 43

Si evidenzia inoltre che, ai fini del calcolo dimensionale, devono essere considerati i rapporti di collegamento e/o di associazione esistenti tra le imprese in esame, secondo quanto previsto dal predetto decreto 18 aprile 2005. Informazioni di dettaglio possono essere reperite nella sezione del sito dedicata alla dimensione aziendale.

1.8 Un’ impresa avente sede legale in un ambito territoriale non rientrante tra quello eleggibile ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, può presentare domanda di agevolazione per la realizzazione di un investimento attinente un’unità produttiva localizzata in una delle regioni ammesse?
Si, purché i programmi di investimento siano realizzati nell'ambito di un’unità produttiva ubicata nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Puglia).

1.9 Può accedere alle agevolazioni un’impresa che, pur svolgendo un’attività economica indicata nell’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 ovvero non rientrante tra quelle ammesse ad agevolazione, intende realizzare un programma di investimento finalizzato allo svolgimento di una attività economica rientrante tra quelle ammissibili?
Si, dal momento che le esclusioni e limitazioni previste all’articolo 5, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 9 ottobre 2019 riguardano esclusivamente l’attività economica cui è finalizzato il programma di investimento da realizzare e non riguardano eventuali attività già svolte dall’impresa non interessate dal programma di spesa.


2. Programmi di investimento e spese ammissibili

2.1 Quali sono i programmi ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 30 ottobre 2019?
Come stabilito dall’articolo 5 del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, sono considerati ammissibili i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi che, in coerenza con il piano “Impresa 4.0”, consentono la trasformazione tecnologica dell’impresa, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica, e/o favoriscano la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare. Ai fini dell’ammissibilità i programmi di investimento debbono possedere tutti i requisiti previsti al citato articolo 5; in particolare, debbono essere caratterizzati dalla prevalenza di investimenti che consentono la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell’economia circolare con l’adozione di soluzioni in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile rispetto agli investimenti totali e connotati da un totale di spesa ammissibile che non risulti complessivamente inferiore a euro 400.000,00 (quattrocentomila) e superiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni). Nel caso di programmi presentati da soggetti che aderiscono ad un contratto di rete tale soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila);

2.2 E’ previsto un ambito territoriale specifico per la realizzazione dei programmi d’investimento ai sensi del decreto ministeriale 30 ottobre 2019? Si, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, lettera b) del decreto ministeriale, i programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di un’unità produttiva ubicata nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Puglia).

2.3 Quali sono le caratteristiche specifiche dei programmi di investimento agevolabili con le risorse finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 30 ottobre 2019?
Secondo quanto disposto all’articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, vengono agevolati, tramite risorse finanziarie poste a carico sull’Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, i programmi di investimento innovativi basati sull’acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare. Le risorse complessive pari a euro 265.000.000,00 (duecentosessantacinquemilioni/00) sono rese disponibili tramite l’apertura, di due sportelli agevolativi, per ciascuno dei quali è destinato un ammontare pari a euro 132.500.000,00 (centotrentaduemilionicinquecentomila/00).
Il termine di apertura del primo dei due sportelli agevolativi è stato fissato con decreto direttoriale 23 giugno 2020 a partire dalle ore 10 del 30 luglio 2020 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì; il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non può essere antecedente a 180 giorni dalla chiusura del primo sportello agevolativo.

2.4 Da quando possono essere sostenute le spese ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto 30 ottobre 2019?
Come previsto all’articolo 5, comma 6, lettera d), del decreto 30 ottobre 2019, i programmi di investimento devono essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all’acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell’individuazione della data di avvio dei lavori.

2.5 Entro quali termini occorre ultimare il programma di investimento di cui al decreto 30 ottobre 2019?
Ai sensi del all’articolo 5, comma 6, lettera e) del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, i programmi di investimento devono prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dell’impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.
Per data di ultimazione del programma si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

2.6 Che cosa si intende nell’articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 dove viene previsto che, ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere relative a beni acquistati da “terzi che non hanno relazioni con l’acquirente”?
La condizione che i beni siano acquisiti da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente è derivata da una specifica disposizione prevista in tal senso dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine la stessa Commissione ha specificato, negli orientamenti in materia di attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, che le parti coinvolte nell’acquisto devono essere indipendenti e non deve esservi, per lo meno, alcuna influenza (decisiva o meno) sulla composizione, sulle votazioni, e sulle decisioni degli organi di un'impresa. Ecco perché anche la sussistenza di una piccola partecipazione al capitale (ad esempio, 1%) indicherebbe che le parti non sono indipendenti e questo sia nel caso in cui la partecipazione è detenuta dall’impresa beneficiaria nell’impresa fornitrice sia nel caso cui, invece, è il fornitore a detenere la partecipazione nell’impresa beneficiaria.

2.7 I programmi di investimento proposti possono essere riconducibili a più tecnologie abilitanti di cui all’allegato 1 al D.M. 30 ottobre 2019?
I programmi di investimento proposti, al fine di poter essere ritenuti ammissibili alle agevolazioni, devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, diretti ad aumentare il livello di efficienza nonché di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica del soggetto proponente, in grado di consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 riportate nell’allegato 1 e/o favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare attraverso l’applicazione delle soluzioni di cui all’allegato.
Come disposto all’art. 5 comma 2 del decreto, al fine di dimostrare la riconducibilità del programma di investimento proposto ad almeno una delle finalità di cui al comma 1 del decreto ministeriale e citate al punto precedente, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazione, il piano degli investimenti dettagliato con le informazioni utili ad accertare le caratteristiche dell’iniziativa e la relativa conformità alle finalità dell’intervento, con particolare riferimento alla descrizione della situazione produttiva ante operam e descrizione dell’impatto del programma di investimento sul processo produttivo esistente. Inoltre illustrare compiutamente la tipologia delle tecnologie abilitanti e delle soluzioni tecnologiche che si intende adottare per la realizzazione degli obiettivi indicati dal decreto.
Pertanto, le finalità sopra esposte non sono da ritenersi alternative, per cui è pacifico che il programma possa essere riconducibile a più tecnologie abilitanti di cui all’allegato 1 al decreto ministeriale, e che possa prevedere l’adozione di più soluzioni tecnologiche di cui all’allegato 2 al medesimo decreto; nel caso in cui il programma di investimento riguardi tutti e due gli ambiti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, il soggetto richiedente è tenuto a sviluppare in calce all’allegato 2 i punti per ciascun ambito di pertinenza dell’iniziativa.

2.8 L'acquisto o la costruzione dell'immobile aziendale e la realizzazione di opere murarie rientrano tra le spese ammissibili alle agevolazioni?
No. In base a quanto stabilito dall'art.6, comma 1, di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2019, le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento ammissibili, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.

2.9 L'IVA può essere ricompresa tra le spese ammissibili?
Le spese ammissibili, ai sensi di quanto disposto all’allegato 8 del decreto direttoriale 23 giugno 2020, devono essere considerate al netto dell’IVA. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è, pertanto, ammissibile alle agevolazioni.

2.10 Sono ammissibili le spese per impianti necessari ad adeguare l’edificio alle caratteristiche di innovazione delle nuove soluzioni tecnologiche previste?
La realizzazione di impianti classificabili alla voce B.II.2 dello stato patrimoniale secondo lo schema di bilancio di cui all'art. 2424 del c.c. è da considerarsi ammissibile solo se strettamente funzionale alla realizzazione del programma di investimento di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto ministeriale 30 ottobre 2020 non potendo, in ogni caso, riguardare la sola funzionalità degli edifici.

2.11 E' possibile inserire nel programma di investimenti innovativi la realizzazione di un impianto fotovoltaico?
La realizzazione di impianti fotovoltaici costituisce una spesa non riferibile esplicitamente ai sistemi e alle tecnologie afferenti il piano Impresa 4.0 e quelle propedeutiche alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare (allegato n. 1 e 2 al decreto ministeriale 30 ottobre 2019); inoltre in linea generale la produzione di energia non costituisce una attività agevolabile sulla base di quanto disposto all’articolo 5, comma 3 del citato decreto 30 ottobre 2019.

3. Agevolazioni concedibili

3.1 Qual è la forma delle agevolazioni concedibili ai sensi del decreto ministeriale 30 ottobre 2019?
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 75 % delle spese ammissibili.
Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia (fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni.


Il mix di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:

  • per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40%;
  • per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%.

3.2 Qual è la procedura di valutazione delle domande di accesso alle risorse finanziarie previste dal decreto 30 ottobre 2019?
Le domande di agevolazione pervenute al Ministero da parte dei soggetti proponenti sono valutate sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione ovvero della graduatoria di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019. Le istanze presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.
Qualora le risorse disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse a valutazione in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito elaborata sulla base dei punteggi ottenuti dalle imprese nell’ambito del criterio di valutazione “Caratteristiche dell’impresa proponente” di cui all’allegato n. 4 del decreto ministeriale 30 ottobre 2019. Per i programmi di investimento presentati ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale, il punteggio complessivo è determinato come media dei punteggi attribuiti ai singoli soggetti partecipanti al contratto di rete. In caso di parità di punteggio, ai fini dell’ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.

L’attività di valutazione delle domande di agevolazioni ammesse alla fase istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

  • valutazione della capacità di rimborso del finanziamento agevolato del soggetto proponente;
  • verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;
  • valutazione del programma di investimento sulla base dei criteri di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019.

Per le domande per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero, verificata la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria nonché l’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, procede alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e alla conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

3.3. Nel caso in cui l’istanza sia presentata dalla rete, quale è la documentazione di accesso alla domanda di agevolazione da presentare?
Come stabilito all’art. 3 comma 4 del decreto direttoriale 23 giugno 2020, la documentazione di cui al precedente comma 3, lettere da b), a f), viene trasmessa, nel caso di domande di accesso alle agevolazioni presentate dalla rete ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto, da tutti i soggetti co-proponenti che realizzano i programmi di investimento, unitamente alla dichiarazione da rilasciare sulla base dello schema di cui all’allegato n. 5, relativa al possesso, da parte degli stessi co-proponenti, dei requisiti di accesso previsti dal decreto, nonché alla indicazione delle caratteristiche del singolo programma di investimento da agevolare. Nel caso di imprese aggregate in forma di Rete-Soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati dalla rete.

3.4 E’ possibile richiedere agevolazioni per una percentuale inferiore al 75 % delle spese previste in domanda?
Come stabilito all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 75% per cui tale percentuale non può essere ridotta su richiesta dell’impresa, mentre viene diminuita dal Ministero nel caso in cui, a seguito della determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto, si verifichi il superamento delle intensità massime di aiuto stabilite, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. In tal caso la percentuale di agevolazione nella forma del contributo in conto impianti viene diminuita in misura tale da garantire il rispetto della predetta intensità.

4. Cumulabilità

4.1 Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2019 sono cumulabili con altri incentivi configurabili come aiuti di Stato?
No. Come disposto dal decreto ministeriale 30 ottobre 2019, all’articolo 7, comma 6, le agevolazioni concesse non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.
Si rappresenta, però, che il predetto divieto di cumulo, agendo solo qualora i suddetti contributi pubblici sono inquadrabili come aiuti di Stato, non interviene con riferimento alle misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese. Per questo le agevolazioni di cui al decreto 30 ottobre 2019 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali a titolo esemplificativo Super e Iper Ammortamento (vedi circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E e s.m.i).

4.2 Le agevolazioni di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2019 sono cumulabili con la "Nuova Sabatini"? E con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?

No, in quanto le agevolazioni previste dal decreto ministeriale 30 ottobre 2019, in base a quanto stabilisce l’articolo 7, comma 6, dello stesso, non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato (come, ad esempio, la Nuova Sabatini o il Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

5. Modalità e termini di presentazione delle domande

5.1 Quali sono i termini per la trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni?
L’invio delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile nella sezione “Macchinari innovativi” del sito web del Ministero, dalle ore 10.00 a partire dal 30 luglio 2020.

5.2 Una stessa impresa, sia in forma autonoma che in qualità di aderente ad una rete di impresa, può presentare più domande di accesso alle agevolazioni nell’ambito di ciascuno sportello agevolativo?

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’ambito dello sportello agevolativo regolato dal presente provvedimento. La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni da parte di una rete preclude ai soggetti richiedenti individuati nella medesima istanza di presentare domanda in forma autonoma.

5.3 Come funziona la procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni?
La procedura informatica sarà accessibile nell’apposita sezione “Nuovo bando Macchinari innovativi” del sito web del Ministero, a partire dalle ore 10.00 alle ore 17.00 del 30 luglio 2020. La suddetta procedura prevede l’identificazione e l’autenticazione attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero un dispositivo (una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale. L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal certificato camerale della medesima o ad un altro soggetto a cui sia delegato (attraverso la procedura informatica – “Gestione Deleghe”) il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

5.4 Dove è possibile richiedere la "Carta nazionale dei servizi" funzionale all'accesso alla procedura informatica?
La "Carta nazionale dei servizi" viene rilasciata a persone fisiche e titolari di cariche di impresa. È possibile farne richiesta alle Camere di Commercio o presso enti quali Regioni, Comuni o organismi privati. Per conoscere l'elenco pubblico degli enti adibiti al rilascio è possibile visitare il sito DigitPa (archivio.digitpa.gov.it).

5.5 Come deve essere compilata la domanda di agevolazioni a valere sul decreto ministeriale 30 ottobre 2019?
La domanda di agevolazioni deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nella sezione “ Nuovo bando Macchinari innovativi” del sito web del Ministero. Il modello di cui all’allegato n. 1 del decreto direttoriale 23 giugno 2020 è un fac-simile del file che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte dell’impresa. Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata, l’impresa potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” per apporre la firma digitale e successivamente potrà caricare il modulo firmato sul sistema per procedere all’invio dell’istanza.

5.6 Si può presentare la domanda di agevolazioni a valere sul decreto ministeriale 30 ottobre 2019 accedendo alla piattaforma informatica attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)?
No, la procedura informatica per la presentazione delle domande prevede che l’autenticazione dell’utente sia effettuata utilizzando un dispositivo di tipo CNS (Carta nazionale dei servizi). I certificati accettati sono quelli emessi da un certificatore accreditato riconosciuto dall’AGID come ente emittente di certificati di autenticazione e il suddetto certificato deve essere valido (non scaduto).

5.7 Chi può essere delegato dall’impresa a presentare la domanda di agevolazione a valere sul decreto 30 ottobre 2019?
Il rappresentante legale dell’impresa proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda ad altro soggetto delegato. Il suddetto soggetto delegato dovrà a sua volta disporre della Carta nazionale dei servizi, nonché della firma digitale.
Per i soggetti che aderiscono a contratto di rete, il rappresentante legale della PMI o della rete dotata di soggettività giuridica, come risultante dal relativo certificato camerale, ovvero al libero professionista. Tali soggetti, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, possono conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

5.8 Quali dati occorre inserire nel modulo di domanda per definire la dimensione dell’impresa richiedente?
Premettendo che nella FAQ 1.7 sono riportati gli elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa secondo quanto stabilito dal decreto 18 aprile 2005, di seguito si forniscono le indicazioni necessarie per compilare la sezione del modulo di domanda dedicata alla dimensione dell’impresa richiedente:

  • periodo di riferimento: indicare l’ultimo esercizio contabile che risulta, alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, chiuso e approvato ovvero, per le imprese/liberi professionisti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’ultimo esercizio contabile per il quale è stata presentata l’ultima dichiarazione dei redditi;
  • fatturato: indicare l’importo corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ovvero, per le imprese/liberi professionisti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’importo dei ricavi desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
  • totale di bilancio: indicare il totale dell’attivo patrimoniale. Per le imprese/liberi professionisti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio la predetta informazione è desunta sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
  • occupati (ULA): indicare il dato riferibile ai dipendenti dell’impresa/libero professionista a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati al soggetto proponente da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che, secondo la normativa vigente nello stato membro di riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l’impresa richiedente.

5.9 E' possibile presentare documenti redatti in lingua straniera?
I documenti a corredo degli allegati previsti dal decreto direttoriale 23 giugno 2020 per la presentazione della domanda di agevolazione, ove redatti in lingua diversa dall’italiano, devono essere presentati unitamente ad una traduzione in lingua italiana asseverata attestante la perfetta conformità tra testo originale e quello tradotto.


5.10 Cosa si intende per “adeguato preventivo di spesa”?
Per “adeguato preventivo di spesa” si intende un preventivo dotato delle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 3, lettera f), del decreto direttoriale 23 giugno 2020, ossia di un appropriato grado di dettaglio che consenta di identificare puntualmente i beni oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche. A tal fine i preventivi debbono riportare, oltre alla data di rilascio, anche la descrizione ed il costo del bene oggetto di investimento, il regime IVA applicato, la firma ed il timbro del fornitore e l’attestazione che la fornitura potrà avvenire nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati all’articolo 5, comma 6, lettere d), ed e), del decreto ministeriale 30 ottobre 2019. Si evidenzia che qualora il preventivo presentato a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni non sia provvisto di tutte le caratteristiche sopra riportate, lo stesso sarà comunque considerato utile ai fini della valutazione di ammissibilità del relativo bene mentre non concorrerà al calcolo dell’indicatore “b) ii. Fattibilità tecnica” di cui all’allegato n. 4 al decreto ministeriale 30 ottobre 2019.

 

Ultimo aggiornamento: 28 luglio 2020

 

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