Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

 

1. In cosa consiste il diritto di recesso?

Il diritto di recesso (c.d. “diritto di ripensamento”) è un diritto irrinunciabile che consente al consumatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere alcun costo, salve alcune eccezioni previste dal Codice del consumo.

 

2. Quando è previsto?

Il diritto di recesso, disciplinato dagli artt. 52 e seguenti del Codice del consumo, è previsto per i soli contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, tra un professionista e un consumatore.
Nel caso di acquisto effettuato on-line e successivamente ritirato in negozio, il diritto di recesso può essere ugualmente esercitato, dato che il ritiro riguarda la fase esecutiva del contratto e non altera la natura di contratto concluso a distanza.


3. Sono previste delle eccezioni?

Sì, l’art. 59 del Codice del consumo, prevede alcune eccezioni, tra le quali:

  • la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
  • la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
  • la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
  • la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
  • la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici.

I professionisti sono tenuti a specificare espressamente l’esistenza del diritto o la sua eventuale inapplicabilità al caso concreto. Nel caso in cui il professionista non abbia adempiuto a tale obbligo informativo, il termine per esercitare il diritto di recesso è esteso di dodici mesi, ulteriori rispetto ai quattordici o trenta giorni iniziali (cfr. FAQ 5; per le conseguenze della mancata informazione sugli eventuali costi a carico del consumatore, cfr. FAQ 7).

 

4. Sono previste ulteriori esclusioni per i contratti di modesta entità?

Sì, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice del Consumo, le disposizioni relative, tra l’altro, al diritto di recesso non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali per i quali il consumatore deve pagare un corrispettivo non superiore a 50 euro (cd. contratti di modesta entità). Tuttavia, l’esclusione non si applica nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di 50 euro.


5. Entro quando può essere esercitato?

Ai sensi dell’art. 52 del Codice del consumo, il diritto di recesso, in linea generale, può essere esercitato nel termine di quattordici giorni, tuttavia, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori il periodo di recesso è di trenta giorni. Il periodo di recesso termina dopo quattordici o trenta giorni, in relazione alle singole fattispecie, a decorrere:

  1. nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
  2. nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
    1. nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;
    2. nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;
    3. nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
  3. nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in venditain un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.

Nel caso in cui il professionista non abbia adempiuto all’obbligo di informare il consumatore sul diritto di recesso, il termine per il suo esercizio è esteso di dodici mesi, ulteriori rispetto ai quattordici o trenta giorni iniziali.
Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso entro dodici mesi dalla conclusione del contratto (o dall’acquisto del possesso fisico del bene o, ancora, dalle altre date previste dall’art. 52, comma 2, del Codice del consumo in relazione alle singole fattispecie) il periodo di recesso termina quattordici o trenta giorni dopo il giorno in cui il consumatore è stato informato, in relazione al singolo caso (art. 53 del Codice del consumo).


6. Come esercitarlo?

Il Codice del consumo all’art. 54 prevede che prima della scadenza del periodo di recesso il consumatore debba informare il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B, del Codice del Consumo oppure presentare una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.
Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro i termini previsti dagli articoli 52 e 53 del Codice del consumo qualora la comunicazione relativa all'esercizio del suddetto diritto è inviata dallo stesso consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.
La comunicazione della volontà di esercitare il diritto di recesso può essere effettuata mediante modalità “tradizionali” o mediante comunicazioni elettroniche. In particolare, il professionista può prevedere la compilazione elettronica del suddetto modulo per l’esercizio del diritto di recesso o prevedere tale comunicazione mediante altre forme come, ad esempio, la compilazione di apposito form predisposto sul sito internet del professionista.
Il professionista è tenuto a confermare, senza indugio e su un supporto durevole, l’avvenuta ricezione della comunicazione circa l’esercizio del diritto di recesso.
L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso conformemente alle norme del Codice del Consumo incombe sul consumatore.



7. Quali sono gli effetti del recesso?

L’esercizio del diritto di recesso libera le parti dagli obblighi contrattuali assunti di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali oppure di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un’offerta sia stata fatta dal consumatore (art. 55 del Codice del consumo).

Da ciò discende che:

  • Il consumatore è tenuto alla restituzione dei beni entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza suddetta.
    Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore.
    Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.
    Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione di valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.
    Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso (art. 57 del Codice del consumo).
  • Il consumatore non sostiene alcun costo per la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità durante il periodo di recesso laddove:
    1. il professionista ha omesso di fornire informazioni circa il diritto di recesso; oppure
    2. il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso (art. 57 del Codice del consumo).
  • Il consumatore non sostiene alcun costo per la fornitura del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale laddove:
    1. il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l’inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici o trenta giorni;
    2. il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso, oppure
    3. il professionista ha omesso di fornire la conferma del contratto (art. 57 del Codice del consumo).
  • Il professionista è tenuto a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal momento in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto.
    Il professionista esegue il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.
    Il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.
    Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, questo può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni (art. 56 del Codice del consumo).
  • È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso (art. 56, comma 1, del Codice del consumo).

 

8. Qual è la disciplina del diritto di recesso nell’ambito di contratti conclusi telefonicamente?

In generale, l’accordo che scaturisce dalla proposta telefonica avanzata dal professionista nei confronti del consumatore non si perfeziona se il professionista non pone in essere ulteriori adempimenti funzionali ad una scelta di acquisto consapevole del consumatore.
In particolare, ai sensi dell’art. 51, comma 6, del Codice del Consumo, quando un contratto a distanza è concluso per telefono, il professionista è tenuto a confermare l’offerta al consumatore tramite invio della conferma della proposta contrattuale per iscritto o su un supporto durevole.
Tale conferma deve comprendere tutte le informazioni precontrattuali previste dall’art. 51, comma 7, del Codice del Consumo e deve essere inviata dal professionista prima dell’inizio della fornitura del servizio o prima della consegna del bene oggetto del contratto.
Pertanto, il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto. In tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica e, se il consumatore acconsente, la conferma può essere effettuata anche su un supporto durevole.
L’accettazione telefonica del contratto, anche se registrata, deve essere sempre accompagnata dall’invio delle condizioni dell’offerta per iscritto o su supporto durevole, pena la “non vincolatività” del contratto per il consumatore.

 

9. Durante il periodo di recesso sono previsti obblighi di pagamento in capo al consumatore?

Il professionista può richiedere il pagamento durante il periodo di recesso di quattordici o trenta giorni a condizione che il consumatore abbia presentato un’esplicita richiesta di ricevere la prestazione oggetto del contratto prima di esercitare il diritto di recesso.
Ai sensi dell’art. 57, comma 3, del Codice del consumo se il consumatore ha presentato una richiesta di attivazione della fornitura, prestazione del servizio durante il periodo di recesso, egli è responsabile del pagamento al professionista di un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.
L’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l’importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.

 

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina