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Domande e risposte sull'intervento per i Comuni colpiti dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013


Indice delle domande frequenti

 


A. Soggetti Beneficiari

A.1 Possono accedere alle agevolazioni anche i titolari di reddito di lavoro autonomo censiti nell’allegato n.4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive dell’Ufficio del Commissario delegato?

No. Come chiarito al paragrafo 5 della circolare del 5 febbraio 2020, n. 30711, possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti costituiti in forma di impresa, censiti nell’allegato n. 4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive dell’Ufficio del Commissario delegato e in possesso di tutti i requisiti di accesso previsti.

A.2 Possono accedere alle agevolazioni i soggetti “only REA”?

No. Per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive previsti per le imprese devono infatti ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all’art. 2082 del codice civile, esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l’ulteriore requisito della evidenza formale dell’impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti “only-REA” (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili imprese.

A.3 L’accesso alle agevolazioni è riservato alle sole imprese censiti nell’allegato n.4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive dell’Ufficio del Commissario delegato. Come posso sapere se la mia impresa figura tra quelle che censite nella predetta relazione?

Per sapere se l’impresa è censita nell’allegato 4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive, l’impresa può inviare una richiesta di posta certificata al Ministero dello sviluppo economico, contenente i propri dati identificativi, utilizzando il seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

B. Requisiti di localizzazione nella zona franca

B.1 Quali sono i territori ricompresi nella zona franca della Regione Sardegna?

La zona franca, così come perimetrata dall’articolo 3 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, comprende l’intero territorio dei comuni della Regione colpiti dall’alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, individuati nella tabella A allegata all’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza n. 16 del 10 dicembre 2013, così come integrata dalle ordinanze del medesimo Commissario numeri 17 e 18 del 12 dicembre 2013, n. 22 del 23 gennaio 2014 e n. 25 del 25 febbraio 2014 e successive modificazioni e integrazioni.

B.2 Possono accedere alle agevolazioni le imprese danneggiate dall’alluvione 18-19 novembre 2013 che non hanno più la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca?

No. Ai sensi dalla circolare del 5 febbraio 2020, n. 30711, per accedere alle agevolazioni, i soggetti istanti devono svolgere la propria attività all’interno della zona franca, disponendo della sede principale o dell’unità locale ubicata nel territorio agevolato.

A riguardo, si ricorda che la sede principale o l’unità locale deve essere stata regolarmente segnalata alla competente Camera di Commercio e risultare dal relativo certificato camerale.

 

C. Attività ammissibili e intensità delle agevolazioni

C.1 Quali sono le attività ammissibili alle agevolazioni?

Come riportato al punto 5.3 dalla circolare del 5 febbraio 2020, n. 30711, possono accedere alle agevolazioni le imprese che operano in tutti i settori di attività economica, ad eccezione del settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Il codice e la descrizione dell’attività ammissibile alle agevolazioni è quello dell’attività svolta nella sede principale o nell’unità locale ubicata nella zona franca e deve risultare dal certificato camerale dell’impresa istante. 

C.2 Qualora un soggetto svolga anche un’attività non ammissibile nella medesima sede ubicata all’interno della zona franca può accedere alle agevolazioni?

Come precisato al punto 5.3 dalla circolare del 5 febbraio 2020, n. 30711, nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca sono svolte, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore agricolo e/o della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile. In tali casi, il soggetto beneficiario deve obbligatoriamente assicurare, attraverso un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse non beneficino degli aiuti in oggetto.

C.3 Qual è il limite massimo delle agevolazioni concedibili?

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse disponibili. Il contributo massimo spettante a ciascun beneficiario è pari all’ammontare complessivo dei ricavi riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso alla data dell’istanza, fermi restando i limiti del Regolamento de minimis.

Con riferimento al de minimis, ciascuna impresa può beneficiare delle agevolazioni fino ad un limite massimo di 200.000 euro, ovvero, di 100.000 euro nel caso di impresa attiva nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Si fa presente che, come riportato al paragrafo 6 della circolare del 5 febbraio 2020, n. 30711, i limiti di cui sopra, sono riferiti al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento 1407/2013.

 

D. Agevolazioni concedibili: modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni

D.1 Per quanto tempo i soggetti beneficiari possono fruire delle agevolazioni concesse?

Come precisato al paragrafo 6 dalla circolare del 5 febbraio 2020, n. 30711, le agevolazioni possono essere fruite dalle imprese beneficiarie entro 5 anni dalla data del provvedimento di concessione.

D.2 Come vengono concesse le agevolazioni?

Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del Ministero, che sarà pubblicato anche sul sito istituzionale.  

D.3 Quali sono le modalità e i tempi di fruizione delle agevolazioni?

Le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

 

Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2020

 

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