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Domande e risposte su “Voucher per consulenza in innovazione” (decreto 7 maggio 2019)

 


Indice

 


PARTE I

Elenco Mise dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali
(decreto ministeriale 7 maggio 2019 e decreto direttoriale 29 luglio 2019)

 

1. Soggetti Ammissibili

1.1 Quali soggetti possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?

Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019:

  1. le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, soddisfano uno dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 del decreto 7 maggio 2019;
  2. le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti previsti all’articolo 5, comma 4 del medesimo decreto 7 maggio 2019;
  3. i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni;
  4. i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
  5. gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016.

In sede di presentazione della domanda di iscrizione, i soggetti elencati alle lettere b), c) d), ed e) sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i manager, in possesso dei requisiti di iscrizione previsti per le persone fisiche, destinati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione.

1.2 In quali casi l’accreditamento presso altri albi o elenchi di manager o società di consulenza in innovazione può essere considerato utile ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?

Secondo quanto stabilito all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 5, comma 4, lettera e), del decreto ministeriale 7 maggio 2019 può essere considerato ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise l’accreditamento negli albi o elenchi dei manager/consulenti dell’innovazione istituiti presso:

  • Unioncamere;
  • le associazioni di rappresentanza dei manager;
  • le organizzazioni partecipate pariteticamente dalle associazioni di rappresentanza dei manager e dalle associazioni di rappresentanza datoriali;
  • le regioni, qualora tali albi o elenchi siano utilizzati ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2019.

Ai fini di cui sopra nella definizione di “associazioni di rappresentanza dei manager” sono comprese le organizzazioni che, sulla base delle finalità statutarie, svolgono attività di rappresentanza dei manager. Tali organizzazioni devono essere a carattere nazionale e devono risultare rappresentative dei dirigenti e delle alte professionalità in quanto firmatarie di contratti collettivi applicati alle predette categorie o comunque riconosciute rappresentative delle stesse in qualità di associazioni professionali costituite ai sensi dell’articolo 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

Si rappresenta, inoltre, che i criteri per l’accreditamento agli albi o elenchi di cui sopra sono stabiliti direttamente dalle organizzazioni e associazioni presso cui sono istituiti.

Si ricorda, infine, che il Ministero, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto direttoriale 29 luglio 2019, verifica esclusivamente le informazioni dichiarate dai soggetti iscritti nell’elenco rilasciate nelle relative domande di iscrizione.

2. Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione

2.1 Quando potrò presentare istanza di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?

I manager qualificati e le società di consulenza possono presentare le istanze di iscrizione nell’elenco Mise dalle ore 10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019.

(...)

2.5 Se ricopro la carica di legale rappresentante della società di consulenza attraverso cui intendo operare, posso presentare istanza di iscrizione all’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019 in qualità di manager qualificato?

Si, a condizione di possedere i requisiti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019 e di dichiarare, nell’ambito della domanda di iscrizione, di operare attraverso la società di consulenza. Si ricorda ad ogni modo che, nel caso in cui il manager qualificato dichiari di operare attraverso una società di consulenza, la relativa domanda di iscrizione si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda, nell’ambito della propria istanza di iscrizione, a confermare la dichiarazione resa dal manager.

2.6 In fase di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019 una società di consulenza può indicare solo personale dipendente o anche professionisti?

La società di consulenza ha facoltà di indicare anche personale non dipendente, fermo restando che i contratti di consulenza specialistica nell’ambito dei quali sono utilizzate tali figure debbono essere sottoscritti, con la società beneficiaria, direttamente dalla stessa società di consulenza.

2.7 Sono una persona fisica non dotata di PEC. Posso utilizzare la PEC di una persona terza in fase di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?

No, dal momento che le comunicazioni inerenti le procedure di formazione e successivo aggiornamento dell’ elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019 sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) per cui la PEC deve essere riconducibile, in tutti i casi, ai soggetti che presentano la domanda di iscrizione allo stesso elenco.

Si ricorda, ad ogni modo, che i soggetti obbligati dalle norme vigenti al possesso di una PEC sono tenuti ad utilizzare nell’ambito della procedura di iscrizione nell’elenco Mise l’indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato.

2.8 Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto 7 maggio 2019 come posso sapere se il mio titolo di studio è riconducibile ad una delle aree scientifiche previste dalla normativa?

Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127, in cui è definito il principio dell’autonomia didattica degli Atenei, la definizione dell’appartenenza della Laurea Magistrale, del Master Universitario ovvero del dottorato di ricerca ad una delle aree scientifiche previste all’articolo 5, comma 3 del decreto 7 maggio 2019 può essere attestata, in caso di dubbio, direttamente presso l’ateneo ove il titolo di studio è stato rilasciato.

Si rappresenta, infine, che secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto direttoriale 29 luglio 2019 il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco Mise.

2.9 Quali sono le società di consulenza che possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?

Come previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere in possesso dei requisiti previsti al medesimo comma.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise sono considerate “società operanti nei settori della consulenza” quelle che risultano svolgere attività di consulenza sulla base delle informazioni desumibili dall’oggetto sociale e in relazione alle attività dichiarate dalla società presso il Registro delle imprese.

2.10 Le società di formazione che hanno effettuato progetti in una o più delle aree indicate all’articolo 3 del decreto 7 maggio 2019 possono iscriversi nell’elenco Mise?

No, dal momento che il l’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 7 maggio 2019 dispone che possono presentare domanda di iscrizione all’elenco le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere in possesso dei requisiti previsti al medesimo comma.

Lo svolgimento di progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate all’articolo 3 del medesimo decreto 7 maggio 2019 costituisce uno dei suddetti requisiti richiesti dalla normativa, i quali debbono essere dimostrati da società che risultino comunque operare, come chiarito dalla FAQ 2.9, nei settori della consulenza.

2. 11 Sono una persona fisica residente e operante all’estero; posso presentare in qualità di manager qualificato istanza di iscrizione nell’elenco di cui al decreto 7 maggio 2019?

Si, a condizione di possedere i requisiti di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019.

 


 

PARTE II

Presentazione delle domande e procedura di concessione ed erogazione del voucher
(decreto ministeriale 7 maggio 2019 e decreto direttoriale 25 settembre 2019)

 

1. Soggetti ammissibili

1.1 Quali soggetti possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto 7 maggio 2019?

Possono beneficiare del contributo di cui al decreto 7 maggio 2019 le micro, piccole e medie imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di ammissione al contributo, sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, dello stesso decreto. Tali imprese possono presentare la domanda di agevolazione in forma autonoma o attraverso un contratto di rete, in questo secondo caso a condizione che lo stesso contratto risulti possedere le caratteristiche indicare all’articolo 2, comma 2, del decreto 7 maggio 2019.

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto 7 maggio 2019, nel periodo di funzionamento della misura, ciascuna impresa e ciascuna rete può presentare una sola domanda di ammissione al contributo. La presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte di una rete di imprese preclude alle imprese aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma. In caso di mancato accoglimento della domanda presentata per il 2019, la stessa impresa o la stessa rete può presentare domanda per il 2020.

1.2 Sono previste delle restrizioni in ordine ai settori di attività economica dei soggetti beneficiari?

Si. Possono beneficiare del voucher le imprese operanti in tutti i settori di attività economica ad eccezione di quelli esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 (aiuti “de minimis”) quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e acquacoltura. Tuttavia, qualora le imprese che operano in tali settori svolgano anche attività economiche ammissibili, le stesse possono beneficiare del voucher a condizione che siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi.

1.3 Gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste ai sensi del decreto 7 maggio 2019?

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese sono tenute al rispetto di tutti i requisiti individuati all’articolo 2, comma 1, del decreto 7 maggio 2019 tra cui è previsto l’obbligo, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di ammissione al contributo, di essere iscritti al Registro delle imprese territorialmente competente. Pertanto, gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni solo qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di ammissione al contributo, al Registro delle imprese.

1.4 Le associazioni o gli enti che, pur esercitando una attività economica, non risultano iscritti al Registro delle Imprese ma sono registrate unicamente presso il Repertorio Economico Amministrativo (REA) delle Camere di Commercio possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto 7 maggio 2019?

No, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 7 maggio 2019, possono presentare domanda di agevolazione esclusivamente le imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali, risultano iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente.

Pertanto, i soggetti registrati unicamente presso il Repertorio Economico Amministrativo (REA) delle Camere di Commercio (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni in esame.

1.5 Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014?

No, in quanto l’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto 7 maggio 2019, prevede che il soggetto proponente, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di ammissione al contributo, non deve essere sottoposto a procedura concorsuale e non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente.

1.6 Cosa si intende per micro, piccola e media impresa?

Le imprese sono qualificate di micro, piccola o media dimensione secondo quanto stabilito dalla raccomandazione della Commissione europea (2003/361/CE) del 6 maggio 2003, come recepita dal decreto ministeriale 18 aprile 2005.

I principali elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa sono riportati nella tabella seguente:

Elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa
Categoria di impresaEffettivi: unità lavorative anno (ULA)eFatturato annuo (in milioni di euro)oppureTotale di bilancio (annuo)

Microimpresa

meno di 10

e

≤ 2

oppure

≤ 2

Piccola impresa

meno di 50

e

≤ 10

oppure

≤ 10

Media impresa

meno di 250

e

≤ 50

oppure

≤ 43

 

Si evidenzia inoltre che, ai fini del calcolo dimensionale, devono essere considerati i rapporti di collegamento e/o di associazione esistenti tra le imprese in esame secondo quanto previsto dal predetto decreto 18 aprile 2005.

Informazioni di dettaglio possono essere reperite nella sezione del sito dedicata alla dimensione aziendale.

 

2. Spese ammissibili

2.1. Quali sono le spese ammissibili previste dal decreto 7 maggio 2019?

Come stabilito all’articolo 3 del decreto 7 maggio 2019 si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzare e supportare:

  • i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l’applicazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti:
    1.  big data e analisi dei dati;
    2. cloud, fog e quantum computing;
    3.  cyber security;
    4. integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
    5. simulazione e sistemi cyber-fisici;
    6. prototipazione rapida;
    7. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
    8. robotica avanzata e collaborativa;
    9. interfaccia uomo-macchina;
    10. manifattura additiva e stampa tridimensionale;
    11. internet delle cose e delle macchine;
    12. integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
    13. programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;
    14. programmi di open innovation
  •  i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:
    1. l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
    2. l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.

 Ulteriori condizioni di ammissibilità delle spese di consulenza specialistica sono indicate all’articolo 6 del decreto direttoriale 25 settembre 2019.

2.2. Da quando possono essere sostenute le spese ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto 7 maggio 2019?

Come indicato all’articolo 3, comma 6, del decreto 7 maggio 2019, possono essere considerate ammissibili solo le spese relative a prestazioni dedotte in contratti di consulenza specialistica sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Si evidenzia inoltre che l’articolo 6, comma 1, del decreto 25 settembre 2015 specifica che, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, le spese devono:

  • essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione e, comunque, non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni;
  • risultare connesse a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell’incarico manageriale, come risultante dal contratto di consulenza. 

2.3. Entro quali termini occorre ultimare le spese connesse all’intervento agevolato ai sensi del decreto 7 maggio 2019?

Come previsto all’articolo 6, comma 1, del decreto direttoriale 25 settembre 2019, il contratto di consulenza, che deve essere sottoscritto, comunque, non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni, deve avere una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 15 mesi.

Il titolo di spesa a saldo relativamente alle prestazioni previste nel contratto di consulenza deve essere emesso non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività, come individuata nel medesimo contratto.

Ai fini della rendicontazione dell’intervento, si evidenzia, infine, che l’erogazione del saldo può essere richiesta dall’impresa o dalla rete solo successivamente alla conclusione delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese, nonché deve intervenire entro 60 giorni dalla data di emissione del titolo di spesa a saldo.

2.4. E’ previsto un modello obbligatorio per predisporre il contratto di consulenza specialistica oggetto di agevolazione?

No, ai fini della formalizzazione del contratto di consulenza specialistica non è previsto l’utilizzo di uno specifico modello; si richiede, invece, che l’accordo contenga tutti gli elementi atti a consentire la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa di attuazione della misura di aiuto.

A tal fine, fermo restando i termini di sottoscrizione del contratto e la relativa durata per i quali si rimanda alle FAQ 2.2 e 2.3, si evidenzia che l’articolo 3, comma 4, del decreto 7 maggio 2019 stabilisce che il contenuto e le finalità delle prestazioni consulenziali rilevanti agli effetti dell’ammissione al contributo, nonché le modalità organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del rapporto, devono risultare dal contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra l’impresa o la rete di imprese e la società di consulenza o il manager dell’innovazione.

Inoltre, l’articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale 25 settembre 2019 prevede che nell’accordo debbano espressamente essere riportati i seguenti elementi:

  1. ambito di svolgimento della consulenza specialistica di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 7 maggio 2019, con descrizione delle attività di competenza del manager qualificato;
  2. articolazione delle prestazioni consulenziali, con specificazione delle modalità organizzative riferite al concreto svolgimento delle attività;
  3. numero di giornate uomo di impegno del manager qualificato e durata complessiva dell’incarico manageriale, individuata dalla data di avvio e dalla data di ultimazione delle attività;
  4. output previsti in relazione allo svolgimento delle attività consulenziali;
  5. importo a titolo di compenso per l’incarico manageriale, con indicazione separata della quota di IVA se dovuta, e modalità di pagamento;
  6. sottoscrizione con firma digitale da parte dei contraenti.

Ai fini delle verifiche previste dal citato articolo 6 del decreto direttoriale 25 settembre 2019, rileva, dunque, la data della sottoscrizione del contratto di consulenza con firma digitale dei contraenti; solo a decorrere da tale data le parti possono dare avvio alle attività contemplate nel contratto di consulenza. Come detto, dalla data di avvio dell’attività (uguale o successiva alla data della firma digitale del contratto di consulenza) decorrono poi i termini, minimo e massimo, di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 6, di durata del contratto.

Con riferimento alla data di avvio e di ultimazione delle attività, si rappresenta che le medesime date indicate in sede di domanda di ammissione al contributo sono da considerarsi come previsionali e, dunque, indicative, mentre le date riportate nel contratto di consulenza sono da considerarsi quali date effettive. Quindi, le date previsionali indicate in sede di domanda e quelle effettive riportate nel contratto possono, ma non necessariamente devono, coincidere.

2.5. Le prestazioni di consulenza specialistica di cui all’articolo 3, del decreto 7 maggio 2019 possono essere erogate unicamente da soggetti dotati di partita IVA?

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019, sono considerate ammissibili le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzare e supportare i relativi processi di innovazione.

Tenuto conto della predetta disposizione, è possibile ritenere ammissibili non solo le prestazioni di consulenza specialistica erogate da soggetti dotati di partita IVA (professionisti e società di consulenza) ma anche gli interventi realizzati attraverso l’utilizzo, tra le parti, di forme contrattuali atipiche coerenti con la natura delle prestazioni oggetto di agevolazione (ad esempio, contratti di collaborazione a progetto). In tale caso specifico, la spesa ammissibile è determinata sulla base della retribuzione netta mensile risultante da busta paga, moltiplicata per il numero di mensilità in rapporto alle quali il singolo manager è stato impegnato nella realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni. Sono, comunque, escluse dalle agevolazioni le prestazioni lavorative che prevedono la formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato.

2.6 Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni delle spese che cosa si intende nell’articolo 3, comma 5, del decreto del decreto ministeriale 7 maggio 2019 in cui è disposto che il manager deve risultare indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito?

Ai fini dello svolgimento degli incarichi oggetto delle agevolazioni di cui al decreto 7 maggio 2019, il manager qualificato deve risultare, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto, indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito.

L’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto direttoriale 25 settembre 2017 ha, inoltre, specificato che, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, le spese devono essere relative a prestazioni rese, ai sensi dello stesso articolo 3, comma 5, del decreto 7 maggio 2019, da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine, si considerano indipendenti i manager qualificati e le società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari, tali da garantire l’erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato.

Sulla base delle richiamate disposizioni, non possono essere agevolati servizi di consulenza forniti da soci, amministratori, dipendenti dei soggetti agevolati o loro "prossimi congiunti", nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dei soggetti agevolati o loro "prossimi congiunti".

Per "prossimi congiunti" si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).

2.7 Sono ammissibili le spese sostenute per rimborsare il manager dell’acquisto di software da utilizzare nell’ambito dell’intervento o dei costi di trasporto, vitto e alloggio per lo svolgimento delle attività?

Come stabilito all’articolo 3, comma 1 del decreto 7 maggio 2019, sono ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzare e supportare i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

A tale proposito, si evidenzia anche che l’articolo 3, comma 7, dello stesso decreto 7 maggio 2019 stabilisce che possono essere considerate ammissibili solo le spese relative a prestazioni dedotte in contratti di consulenza specialistica sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo e che l’articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale 25 settembre 2019 individua gli elementi che i contratti oggetto di agevolazione debbono obbligatoriamente riportare, tra cui l’indicazione del numero di giornate uomo di impegno del manager e dell’importo a titolo di compenso per l’incarico manageriale.

Tenuto conto delle predette disposizioni, non sono ammissibili tutti quei costi che, per la loro natura, non sono inquadrabili nella categoria dei servizi (per esempio, gli acquisti di beni materiali e immateriali, anche se funzionali allo svolgimento dell’intervento, ovvero il rimborso di costi di trasporto, vitto e alloggio sostenuti dal manager). 

2.8 L’impresa beneficiaria è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato per effettuare i pagamenti dei servizi oggetto delle agevolazioni?

No, i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario, non necessariamente dedicato in via esclusiva alla gestione dei pagamenti connessi all’intervento agevolato. Si rappresenta, comunque, che i soggetti beneficiari debbono effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario, ovvero SEPA Credit Transfer, con indicazione della causale: “Agevolazioni di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2019 – Progetto ID ………….. CUP ……………”.

 

3. Agevolazioni concedibili

3.1. Quale è l’importo del Voucher concedibile?

Ai sensi di quanto disposto all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, per ciascun soggetto beneficiario può essere riconosciuto un voucher nella misura massima del:

  1. 50 per cento del totale delle spese ammissibili e, comunque, di importo non superiore a 40.000,00 euro, per le micro e piccole imprese;
  2. 30 per cento del totale delle spese ammissibili e, comunque, di importo non superiore a 25.000,00 euro, per le medie imprese;
  3.  50 per cento del totale delle spese ammissibili e, comunque, di importo non superiore a 80.000,00 euro, per le reti di imprese.

Si evidenzia che il voucher viene concesso ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 “de minimis” per cui, ai fini del rispetto del massimale previsto dall’articolo 3 dello stesso regolamento, in sede di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, il soggetto proponente deve dare indicazione dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati nel periodo d’imposta di riferimento e nei due periodi d’imposta precedenti allo stesso proponente, a livello di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del predetto regolamento 1407/2013, all’insieme delle imprese che ne fanno parte.

3.2. Come viene concesso il Voucher alle imprese?

Le agevolazioni sono concesse attraverso una procedura a sportello e nei limiti della dotazione finanziaria stabilita per lo specifico avviso dal decreto 25 settembre 2019 (50 milioni di euro, cui va dedotta la quota destinata agli oneri di gestione dell’intervento agevolativo).

A seguito della chiusura dello sportello, le domande di agevolazione presentate sulla base della procedura indicata all’articolo 4 del decreto direttoriale 25 settembre 2019 verranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse, tenuto conto delle riserve previste all’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto (25% delle risorse destinato ad agevolare le istanze presentate da micro e piccole imprese o reti; 5% per le imprese che risultano in possesso del rating di legalità). Effettuate le verifiche previste all’articolo 5, comma 4, del decreto 25 settembre 2019, il Ministero provvede alla concessione del voucher attraverso un provvedimento cumulativo, che sarà adottato entro 90 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione e pubblicato sul sito istituzionale www.mise.gov.it.

3.3. Il Voucher per consulenze in innovazione è cumulabile con altre agevolazioni? In particolare è cumulabile con norme che prevedono benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese (come ad es. il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)?

Le agevolazioni previste dal decreto 7 maggio 2019, in base a quanto stabilisce l’articolo 7 dello stesso provvedimento, non sono cumulabili con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo “de minimis”.

Si rappresenta, però, che il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora le suddette misure di aiuto siano inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Dunque, il voucher risulta fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, pertanto, a formare cumulo, quale, a titolo esemplificativo il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (vd circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2016 n. 5/E).

 

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

4.1. Quali sono i termini per la trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni?

L’invio delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero, a partire dalle 10:00 del 3 dicembre 2019. A tal fine, le imprese e le reti devono procedere alla compilazione della domande a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019, seguendo la procedura indicata all’articolo 4, comma 7, lettera a), del decreto direttoriale 25 settembre 2019.

4.2. È previsto un ordine cronologico per la concessione dei Voucher?

Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, tenuto conto dell’attribuzione delle riserve, come previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto 25 settembre 2019 e spiegato nella FAQ 3.2.

4.3. Come funziona la procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni?

La procedura informatica è accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero, a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019. La suddetta procedura prevede l’identificazione e l’autenticazione attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero un dispositivo (una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale.

L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal certificato camerale della medesima o ad un altro soggetto a cui sia delegato (attraverso la procedura informatica – “Gestione Deleghe”) il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Si evidenzia che le PMI proponenti amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche nonché le reti d’impresa non dotate di soggettività giuridica, ai fini dell’accreditamento alla procedura informatica per la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione, debbono seguire la specifica procedura indicata al link.

4.4. Dove è possibile richiedere la "Carta nazionale dei servizi" funzionale all'accesso alla procedura informatica?

La "Carta nazionale dei servizi" viene rilasciata a persone fisiche e titolari di cariche di impresa. È possibile farne richiesta alle Camere di Commercio o presso enti quali Regioni, Comuni o organismi privati. Per conoscere l'elenco pubblico degli enti adibiti al rilascio è possibile visitare il sito DigitPa (archivio.digitpa.gov.it).

4.5. Una stessa impresa o rete d’impresa può presentare più domande di accesso alle agevolazioni?

No, come disposto all’articolo 4, comma 2, del decreto 7 maggio 2019 nel periodo di funzionamento della misura, ciascuna impresa e ciascuna rete può presentare una sola domanda di ammissione al contributo. La presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte di una rete di imprese preclude alle imprese aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma. In caso di mancato accoglimento della domanda presentata per il 2019, la stessa impresa o la stessa rete può presentare domanda per il 2020.

4.6 Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 7 maggio 2019 come deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo?

Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art. 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l’espressione “annullamento della marca da bollo” si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

4.7 Come deve essere compilata la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 7 maggio 2019?

La domanda di agevolazioni deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it). Il modello di cui agli allegati n. 1 (per le PMI) e n. 2 (per le reti d’impresa) del decreto direttoriale 25 settembre 2019 è un fac simile del file che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte dell’impresa. Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori, informazioni o allegati mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata, l’impresa potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” per apporre la firma digitale e successivamente potrà caricare il modulo firmato sul sistema per procedere all’invio dell’istanza.

(...)

4.9. Alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegata l’offerta riferita alle prestazioni rese dal manager?

Alla domanda di accesso alle agevolazioni il soggetto proponente deve allegare un documento denominato “Offerta prestazione consulenza” che verrà generato automaticamente dalla procedura informatica e che riporterà i dati relativi alla prestazione di consulenza oggetto dell’intervento inseriti nella stessa procedura da parte del soggetto proponente.

In particolare, una volta compilate tutte le sezioni del modulo di domanda, il soggetto proponente dovrà scaricare la predetta “Offerta” in formato xml e ricaricarlo in formato xml.p7m, dopo che lo stesso è stato sottoscritto con firma digitale dal manager, se questo opera in proprio, o dal legale rappresentante dell’impresa di consulenza.

4.10. Cosa significa “impresa unica” nei moduli di domanda di accesso alle agevolazioni del Voucher?

Il voucher viene concesso ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 “de minimis” per cui, ai fini del rispetto del massimale previsto dall’articolo 3 dello stesso regolamento, in sede di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni il soggetto proponente deve dare indicazione dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati nel periodo d’imposta di riferimento e nei due periodi d’imposta precedenti allo stesso proponente a livello di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del predetto Regolamento 1407/2013.

La nozione di “impresa unica” è stata introdotta dalla Commissione europea con l’art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 recante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Ai fini del citato regolamento, per “impresa unica” si intende un insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’“impresa unica".

Si precisa che, in base al 4° considerando del suddetto regolamento «de minimis», l’applicazione del disposto di cui all’art. 2, paragrafo 2, è limitato alle imprese dello stesso Stato membro. Ciò significa che, ai fini dell’individuazione dell’“impresa unica”, non rileva il fatto che un’impresa sia controllata o controlli un’impresa localizzata in un altro Stato.

4.11. Nella sezione “Dati sul progetto” del modulo di domanda, quali informazioni debbo inserire nei campi in cui debbono essere indicate le date di avvio e di fine del progetto?

Nella sezione “Dati sul progetto” il soggetto proponente deve indicare sia la data prevista di avvio dell’intervento di consulenza specialistica, che fa riferimento alla data di sottoscrizione del contratto e/o alla data di avvio effettivo delle attività, sia la data prevista per la conclusione, che è determinata dalla data di completamento delle stesse attività previste nell'accordo di consulenza. Si tratta, dunque, di date previste dai proponenti. Anche alla luce della proroga del termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazioni disposto dal decreto direttoriale 26 novembre 2019, si rappresenta che, ai fini dell’ammissibilità dell'intervento, rileva la data di effettivo avvio delle prestazioni di consulenza specialistica.

Pertanto, qualora il soggetto proponente abbia indicato in sede di domanda una data prevista di avvio del progetto antecedente al nuovo termine iniziale per l'invio delle domande (12 dicembre 2019), lo stesso soggetto non è tenuto a rettificare la prevista data di avvio attraverso la riformulazione dell’istanza purché la consulenza sia avviata successivamente alla data di presentazione dell’istanza.

 

Voucher consulenza innovazione

 

Ultimo aggiornamento: 3 luglio  2020

 

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