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Domande e risposte sulle Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi

 

Modalità di compilazione della relazione di monitoraggio di cui al decreto direttoriale del 7 febbraio 2019

1. Cosa si intende per “TOTALE USCITE NELL’ANNO DI RIFERIMENTO” (paragrafi 2.1 e 3.1 dell’allegato A)?

Ai paragrafi 2.1 e 3.1 dell’allegato A – scheda tecnica della relazione di monitoraggio, nella voce “TOTALE USCITE NELL’ANNO DI RIFERIMENTO (C)”, il confidi deve indicare esclusivamente le uscite registrate per liquidazione di perdite a valere sul fondo rischi pubblico oltre alle ritenute sugli interessi attivi maturati sul conto corrente presso cui è depositato il fondo, nell’anno di riferimento della relazione di monitoraggio..

2. Quali operazioni devono essere indicate nella tabella 4.5 dell’allegato A – scheda tecnica?

Nella tabella 4.5 dell’allegato A – scheda tecnica della relazione di monitoraggio occorre indicare tutte le operazioni deliberate dal confidi a partire dalla data di avvio dell’operatività al 31 dicembre dell’anno di riferimento della relazione (31/12/2018 per l’anno in corso) indipendentemente dall’effettiva erogazione del finanziamento da parte della banca.

Si specifica che vanno indicati i dati relativi alle operazioni di garanzia (e ai finanziamenti) al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Tutto quanto intervenuto successivamente al 31 dicembre dell’anno di riferimento è di competenza del successivo periodo di rendicontazione. Tuttavia per completezza informativa, le vicende relative all’operazione di garanzia (ovvero al finanziamento) intervenute tra la data del 01.01 e la data di sottoscrizione della relazione di monitoraggio andranno indicate mediante apposizione di specifica nota a corredo della singola operazione interessata dalla variazione.

In applicazione a questi principi generali e ai fini della predisposizione della relazione di monitoraggio per l’anno 2018, si riportano di seguito 4 casi esemplificativi:

  1. le operazioni deliberate dal confidi entro il 31/12/2018 e respinte dalla banca entro la fine dello stesso anno (quindi entro il 31/12/2018), non devono essere indicate nella tabella se il confidi ha provveduto al 31.12.2018 a svincolare l’importo degli accantonamenti operati a fronte della garanzia non erogata. Diversamente se il confidi al 31.12.2018 non ha provveduto a svincolare l’importo degli accantonamenti operati a fronte della garanzia non erogata dalla banca, è necessario indicare nella tabella l’operazione (con dati al 31.12.2018), specificando nella nota a corredo se il confidi abbia provveduto o meno a svincolare l’importo entro la data della relazione di monitoraggio (con relativi riferimenti, anche temporali);
  2. le operazioni deliberate dal confidi entro il 31/12/2018 e respinte dalla banca oltre la data del 31/12/2018, vanno indicate nella tabella (con i dati al 31.12.2018). Nella nota a corredo andrà indicato il riferimento alla delibera negativa del soggetto finanziatore, successiva al periodo di rendicontazione, e l’eventuale avvenuto svincolo da parte del confidi delle risorse accantonate entro la data della relazione di monitoraggio (con relativi riferimenti, anche temporali);
  3. qualora l’operazione deliberata dal confidi entro il 31/12/2018 venga erogata dalla banca entro il 31/12/2018 con importo in riduzione, l’operazione deve essere indicata nella tabella con gli importi definitivi e con una nota di specificazione a corredo;
  4. l’operazione deliberata dal confidi entro il 31/12/2018 che si stata erogata dalla banca oltre la data del 31/12/2018 deve essere indicata nella tabella (con i dati al 31.12.2018). Nella nota a corredo dell’operazione andrà indicato il riferimento all’erogazione del finanziamento (importo, data, scadenza) e le eventuali variazioni sulla garanzia rilasciata intervenute entro la data della relazione di monitoraggio.

3. Variazioni dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui all’articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia).

Nella relazione di monitoraggio il confidi deve dichiarare se siano intervenute variazioni relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche di cui all’articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia) nell’anno di riferimento della relazione di monitoraggio (01.01.2018-31.12.2018 per l’anno in corso) e se tali variazioni siano state comunicate al Ministero.

Si specifica infatti che, come regola, le modificazioni relative ai soggetti destinatari delle verifiche di cui all’articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia) vanno comunicate al Ministero tempestivamente, come chiaramente indicato nel format (denominato “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA”) utilizzato ai fini del rilascio della dichiarazione ai fini antimafia resa in fase di richiesta di ammissione al contributo.

Tale adempimento potrà essere espletato mediante comunicazione ad hoc da effettuarsi a mezzo piattaforma.

Qualora il confidi non abbia provveduto alla comunicazione tempestivamente, potrà procedere contestualmente alla relazione di monitoraggio mediante apposito allegato.

In tale ultimo caso la DSAN sarà aggiornata alla data di sottoscrizione della relazione di monitoraggio.

4. Come va compilata la relazione di monitoraggio nell’ipotesi di non utilizzo del contributo?

Per il presente periodo di rendicontazione (01.01.2018 – 31.12.2018), i confidi cui sia stato erogato il contributo nell’anno 2018, sono tenuti a inoltrare la relazione di monitoraggio entro i termini di cui all’art. 3 del decreto direttoriale 7 febbraio 2019, a prescindere dall’effettivo utilizzo del contributo.

Nel caso di mancato utilizzo del contributo, nella compilazione della relazione - con particolare riferimento alle dichiarazioni da rendere al punto 4 - il confidi procederà a barrare le fattispecie non ricorrenti (lettere c) e d) della pag. 2 della relazione).

Quanto alla dichiarazione da rendere alla lettera J), si specifica che gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013 (così come specificati dalla delibera ANAC 1134/2017) prescindono dall’effettivo utilizzo del contributo.

Per quanto concerne l’allegato A, il confidi potrà indicare negli appositi campi note le specificità ritenute rilevanti.

5. Variazioni nelle operazioni di garanzia già concesse - modalità di rendicontazione

L’operazione di garanzia concessa a valere sul fondo rischi che sia oggetto di successiva variazione mediante apposita delibera – in aumento o in diminuzione dell’importo o della durata - deve essere rendicontata in tabella 4.5 dell’allegato A della relazione di monitoraggio in base ai seguenti principi:

  • la pertinenza della concessione/variazione rispetto all'anno di rendicontazione, in considerazione del fatto che la tabella 4.5 contiene ogni anno i dati delle operazioni di garanzia concesse a valere sul fondo rischi aggiornati al 31.12 dell’anno di riferimento della relazione di monitoraggio;
  • ciascuna operazione, anche se oggetto di variazione, dovrà essere riportata in tabella per una sola volta.

Si riportano alcuni esempi a titolo esemplificativo.

Se la variazione deliberata nell’anno 2020 è relativa a un’operazione di garanzia concessa nell’anno 2018, l’operazione risulterà già rendicontata in tabella 4.5, sia per l'anno 2018 (dati al 31.12.2018) che per l’anno 2019 (dati al 31.12.2019). In tal caso il confidi in fase di rendicontazione per l’anno 2020 procederà a sostituire nella tabella 4.5 i dati dell’operazione con i nuovi dati modificati per effetto della variazione.

Se la garanzia è stata concessa nell’anno 2020 ed è stata oggetto di variazione nel corso dello stesso anno, il confidi in fase di rendicontazione per l’anno 2020 dovrà indicare in tabella 4.5 dell’allegato A l’operazione una sola volta mediante indicazione dei dati conseguenti alla variazione.

In entrambi i casi l’operazione dovrà essere accompagnata in tabella da una specifica nota a corredo che indichi che l’operazione è stata oggetto di variazione con le relative specifiche.

Si segnala inoltre che, per le operazioni che subiscono variazioni, il confidi è tenuto al costante aggiornamento dei dati sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato. In particolare per le variazioni in aumento, il confidi dovrà procedere a censire in RNA l’incremento dell’intensità agevolativa mediante registrazione di un aiuto aggiuntivo con conseguente rilascio di un nuovo “COR”. Per le variazioni in diminuzione, il confidi dovrà procedere con una variazione dell’aiuto già registrato mediante il “COVAR”.

Con riferimento alle operazioni di garanzia che subiscono variazioni in conseguenza dell’applicazione della moratoria prevista dall’art. 56 del Decreto-Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, si specifica che non dovrà essere apportata alcuna variazione all’aiuto censito nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Operazioni finanziarie ammissibili alla garanzia del confidi a valere sul fondo rischi pubblico in gestione

1. È possibile utilizzare le risorse del fondo rischi in gestione ai confidi, ai sensi del decreto 3 gennaio 2017, per rilasciare garanzie su finanziamenti agevolati?

No, non è possibile utilizzare le risorse del fondo rischi assegnato in gestione ai confidi ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della legge 147/2013 e s.m.i, per rilasciare garanzie su finanziamenti agevolati concessi a valere su risorse pubbliche.

 

 

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