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Domande e risposte sulla Zona Franca Urbana di Genova

 


Indice delle domande frequenti

 


A. Soggetti Beneficiari

A.1 Gli studi professionali associati e le associazioni tra professionisti possono accedere alle agevolazioni?

Si. Gli studi professionali associati e le associazioni tra professionisti possono accedere alla agevolazioni riconosciute per i titolari di reddito di lavoro autonomo. Al fine di poter presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, i citati soggetti devono effettuare una specifica richiesta di accreditamento alla procedura informatica (http://agevolazionidgiai.invitalia.it/) inviando per PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., a partire dalle ore 10.00 dell’11 aprile 2019 ed entro le ore 10.00 del 16 maggio 2019, il modulo disponibile nel sito web istituzionale, opportunamente compilato e firmato digitalmente.

A.2 Le imprese già costituite che, alla data di presentazione della domanda, non hanno avviato alcuna attività in zona franca urbana possono accedere alle agevolazioni?

Si. Come indicato al paragrafo 5 della circolare n. 73726 del 7 marzo 2019, le imprese già costituite alla data di presentazione dell’istanza, in possesso di tutti i requisiti richiesti, possono accedere alle agevolazioni a condizione che avviino l’attività all’interno della zona franca urbana entro e non oltre il 31 dicembre 2019. In tale caso l’efficacia del provvedimento di concessione e la conseguente fruizione della agevolazione restano condizionate all’avvio dell’attività nella zona franca urbana che dovrà risultare dal certificato camerale ed essere comunicato al Ministero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n. 3 alla circolare). Il mancato adempimento di tale prescrizione comporta la decadenza dalle agevolazioni.

A riguardo, si evidenzia che, l’avvenuto avvio dell’attività all’interno della zona franca urbana deve risultare da certificato camerale e deve essere accompagnato dall’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente come, ad esempio, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché dal possesso delle licenze o di qualsiasi atto di autorizzazione necessari per lo svolgimento dell’attività avviata.

A.3 Possono accedere alle agevolazioni i soggetti che hanno optato per regimi fiscali di vantaggio e forfetari per i contribuenti minimi?

Come indicato al paragrafo 5 della circolare n. 73726 del 7 marzo 2019, i contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché i soggetti aderenti al nuovo regime forfetario agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss. mm., possono accedere alle agevolazioni per le zona franca urbana a condizione che optino per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 110 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il medesimo adempimento deve essere posto in essere, con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate, dai soggetti ancora aderenti al regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388/2000 e ss.mm.ii.

A.4 Possono accedere alle agevolazioni i soggetti “only REA”?

No. Per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive previsti per le imprese devono infatti ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all’art. 2082 del codice civile, esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l’ulteriore requisito della evidenza formale dell’impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti “only-REA” (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili imprese.

A.5 Possono accedere alle agevolazioni le imprese estere?

L’accesso alle agevolazioni per i soggetti esteri già avviati o che avvieranno l’attività nella zona franca urbana entro il 31/12/2019, è subordinato alla costituzione e alla regolare iscrizione nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza (punto 5.1 della circolare n. 73726 del 7 marzo 2019).

A.6 Le imprese già operanti all’interno della zona franca urbana alla data del 14 agosto 2017 che vogliono avviare una nuova attività economica nel medesimo territorio devono dimostrare comunque la riduzione del fatturato?

Si. Le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato l’attività nella zona franca urbana da almeno un anno dalla data del crollo del “ponte Morandi”, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, devono dimostrare una riduzione del fatturato, in conseguenza all’evento, almeno pari al 25% nel periodo che decorre dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018 rispetto al valore mediano del corrispondente periodo relativo al triennio 2015-2017.

A.7 Per le imprese che, alla data del crollo del “ponte Morandi”, operavano anche in altre sedi ubicate al di fuori della zona franca urbana, la riduzione del fatturato deve riferirsi al valore conseguito esclusivamente nella sede ubicata all’interno della zona franca urbana o al valore conseguito in tutte le sedi dell’impresa?

Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 109 del 2018, la riduzione del fatturato deve essere conseguenza del crollo del “ponte Morandi”, e pertanto, in considerazione del nesso di causalità previsto, ai fini del calcolo della riduzione del fatturato devono essere considerati i soli ricavi/compensi conseguiti nella sede ubicata all’interno della zona franca urbana, i quali devono risultare dalle pertinenti scritture contabili e dalla documentazione fiscale.

A riguardo si ricorda che, come definito al punto 5.4 della circolare n. 73726 del 7 marzo 2019, nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attività anche al di fuori della zona franca urbana, dal punto di vista contabile andrà garantita la separazione dei redditi prodotti fuori dalla zona franca urbana da quelli prodotti al suo interno.

A.8 Al paragrafo 2 della circolare n. 73726 del 7 marzo 2019, si definisce “fatturato” come l’“ammontare complessivo dei ricavi” il cui importo è desumibile dal quadro “RS” del modello di dichiarazione dei redditi. Ai fini della verifica del requisito della riduzione del fatturato, il dato del quadro RS relativo ai ricavi annuali può essere calcolato forfetariamente o riparametrato per il periodo di riferimento a prescindere dai ricavi/compensi effettivamente conseguiti in detto periodo?

No. Ai fini della dimostrazione del requisito di accesso alle agevolazioni riguardante la riduzione del fatturato, il soggetto istante deve determinare “l’ammontare complessivo dei ricavi” con riferimento al solo periodo di interesse (di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto legge 109 del 2018), utilizzando gli stessi criteri impiegati per la determinazione dell’importo della medesima voce “ammontare complessivo dei ricavi” in sede di dichiarazione dei redditi.

A.9 Al fine di misurare la riduzione del fatturato, come deve essere calcolato il valore mediano del triennio 2015/2017?

Per valore mediano si intende il valore che occupa la posizione centrale nella distribuzione ordinata dei valori di fatturato conseguiti nel periodo 14 agosto/30 settembre del triennio di riferimento 2015/2017.

Nel caso in cui il soggetto istante operi nella zona franca urbana da soli due anni, la riduzione deve essere misurata in relazione al valore medio del fatturato conseguito nel periodo 14 agosto/30 settembre per gli anni 2016 e 2017.

 

B. Requisiti di localizzazione nella zona franca urbana

B.1 Quali sono i territori ricompresi nella zona franca urbana di Genova?

I territori rientranti nella perimetrazione della zona franca urbana sono definiti con il decreto del Commissario per l’emergenza, di concerto con la Regione Liguria e il Comune di Genova, n. 24 del 21 dicembre 2018.

Nello specifico la perimetrazione comprende: i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò, nonché i Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente del Comune di Genova

B.2 Possono accedere alle agevolazioni le imprese che hanno la sede operativa e non la sede principale ubicata all’interno della zona franca urbana?

Sì. Come indicato dalla circolare n. 73726 del 7 marzo 2019, per accedere alle agevolazioni, i soggetti già operanti nella zona franca urbana devono disporre, alla data di presentazione dell'istanza, della sede principale o della sede operativa ubicata all’interno della zona franca urbana. Ne possono disporre sulla base di qualunque titolo (proprietà, locazione, comodato, ecc.) idoneo e regolarmente registrato.

Per le imprese, la sede principale o la sede operativa deve essere stata regolarmente segnalata alla Camera di Commercio di Genova e risultare dal relativo certificato camerale.

A riguardo si ricorda che, come previsto al punto 5.3 della circolare n. 73726 del 7 marzo 2019, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il requisito di ubicazione all’interno della zona franca urbana deve essere attestato dalla medesima Camera di Commercio e redatto in conformità al modello riportato nell’allegato n. 2 della citata circolare. Le istanze prive di tale attestazione sono irricevibili.

 

C. Attività ammissibili e intensità delle agevolazioni

C.1 Quali sono le attività ammissibili alle agevolazioni?

Come riportato al punto 5.4 della circolare n. 73726 del 7 marzo 2019, nel rispetto dei regolamenti de minimis 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014, possono accedere alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che operano in tutti i settori di attività economica, compresi quelli della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Il codice e la descrizione dell’attività ammissibile alle agevolazioni è quello dell’attività svolta nella sede principale o nella sede operativa ubicata nella zona franca urbana e deve risultare dal certificato camerale dell’impresa istante, ovvero, per i titolari di reddito autonomo, dalla comunicazione presentata all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii..

C.2 Quale attività va considerata, ai fini della concessione delle agevolazioni, qualora un soggetto svolga, nella medesima sede ubicata all’interno della zona franca urbana, attività rientranti nell’ambito di applicazione di due o più regolamenti de minimis?

Come precisato al punto 5.4 della circolare n. 73726 del 7 marzo 2019, nel caso in cui nella medesima sede ubicata all’interno della zona franca urbana siano svolte attività rientranti nell’ambito di applicazione di due o più regolamenti de minimis, il soggetto istante può richiedere le agevolazioni in ragione di una delle attività svolte in tale sede. Il regolamento de minimis applicato sarà quello riferito a tale attività; in tali casi, il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare, attraverso un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall’ambito di applicazione del regolamento applicato non beneficino delle agevolazioni ricevute.

Si fa presente che la separazione e/o la distinzione dei costi va adottata anche qualora il soggetto beneficiario eserciti congiuntamente attività riferite al medesimo regolamento de minimis. E’ il caso, ad esempio, di un’impresa che, unitamente ad una delle attività agevolabili ai sensi del regolamento de minimis 1407/2013, svolga anche trasporto merci su strada per conto terzi, attività rientrante nel medesimo regolamento. Nel caso riceva una agevolazione su cui è applicato il massimale di 200.000 euro, tale impresa deve assicurare che l’attività relativa al trasporto merci su strada per conto terzi, per la quale il regolamento de minimis 11407/2013 prevede un massimale di 100.000 euro, non benefici della agevolazione.

C.3 I soggetti che svolgono attività anche al di fuori della zona franca urbana hanno l’obbligo di garantire la separazione dei redditi prodotti fuori della zona franca urbana da quelli prodotti al suo interno?

Sì. I soggetti beneficiari che svolgono la propria attività anche al di fuori della zona franca urbana possono fruire delle agevolazioni solo ed esclusivamente per il reddito prodotto nella sede localizzata all’interno del medesimo territorio agevolato. Conseguentemente, sussiste l’obbligo della tenuta di un’apposita contabilità separata al fine di determinare il reddito prodotto all’interno della zona franca urbana e distinguerlo da quello derivante da altre attività svolte all’esterno.

C.4 Qual è il limite massimo delle agevolazioni concedibili?

Le agevolazioni previste per la zona franca urbana di Genova sono concesse nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis di cui ai regolamenti n. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. Ciascun soggetto può quindi beneficiare delle agevolazioni fino ad un limite massimo di 200.000 euro, ovvero:

  • di 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
  • di 20.000 euro nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo (25.000 euro qualora lo Stato soddisfi le due condizioni previste dall’articolo 3 del regolamento 1408/2013);
  • di 30.000 euro nel settore della pesca e acquacoltura.

Si fa presente che, come riportato al paragrafo 7 della circolare n. 73726 del 7 marzo 2019, i limiti di cui sopra, sono riferiti al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento 1407/2013.

C.5 Per quanto tempo i soggetti beneficiari di agevolazione devono esercitare la propria attività all’interno della zona franca urbana?

L’attività economica non può essere trasferita al di fuori della zona franca urbana prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento della istanza, come indicato dall’art. 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161, al quale l’art. 8, comma 7 del decreto legge n. 109 del 2018 rimanda per l’attuazione degli interventi in quanto compatibili.

C.6 Per quale tipologia di lavoratori è possibile beneficiare dell’esonero contributivo?

Le imprese ed i titolari di reddito di lavoro autonomo possono beneficiare dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, solo in relazione ai dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede – ovvero, nelle sedi, in caso di soggetti “plurisede” – ove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana.

C.7 L’esonero contributivo è riservato alle sole nuove assunzioni oppure è possibile fruire dell’agevolazione con riferimento al costo del personale, comunque riferibile alla sede principale o sedi operative ubicate all’interno della zona franca urbana?

L’esonero dei versamenti dei contributi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legge n. 109 del 2018, è riferito al personale dipendente del soggetto beneficiario, impiegato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi, impiegati nella sede o nelle sedi ubicate nella zona franca urbana e non deve, pertanto, intendersi limitato alle sole nuove assunzioni.

 

D. Agevolazioni concedibili: modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni e controlli

D.1 Come vengono concesse le agevolazioni?

Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del Ministero, che sarà pubblicato anche sul sito istituzionale www.mise.gov.it

L’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero con le modalità di cui al paragrafo 9 della circolare n. 73726 del 7 marzo 2019, tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, dei limiti previsti dai regolamenti de minimis, nonché degli eventuali aiuti a titolo de minimis ottenuti dall’ “impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti la concessione.

D.2 Quali sono le modalità e i tempi di fruizione delle agevolazioni?

Le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

D.3 Quale tipo di controlli sono effettuati sui beneficiari delle agevolazioni?

Sui beneficiari delle agevolazioni sono effettuati controlli sulla sussistenza e mantenimento dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni. Tali controlli sono condotti tramite verifiche desk (utilizzando le banche dati a disposizione della amministrazione) e verifiche in loco. Sul punto si rinvia a quanto disposto dall’articolo 18 (Controlli) e dall’articolo 19 (Revoca delle agevolazioni) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2013, a cui l’articolo 8, comma 7 del decreto legge n. 109 del 2018 rimanda per l’attuazione degli interventi.

 

 Ultimo aggiornamento: 8 aprile 2019

 

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