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Domande e risposte sul Bando Macchinari innovativi

Decreto ministeriale 9 marzo 2018 e decreto direttoriale 16 novembre 2018

 


Indice delle domande frequenti

 


1. Soggetti ammissibili

1.1 Quali soggetti possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del DM 9 marzo 2018?
Possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino possedere i requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto ministeriale 9 marzo 2018, nonché i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

1.2 Quali requisiti sono richiesti ai liberi professionisti per accedere alle agevolazioni previste ai sensi del DM 9 marzo 2018?
In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 821, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il decreto ministeriale 9 marzo 2018 all’articolo 4, comma 2, ha stabilito che possono beneficiare delle agevolazioni anche i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, debbono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti richiesti alle micro, piccole e medie imprese.
Si evidenzia, ad ogni modo che i liberi professionisti sono tenuti, nel rispetto delle finalità dell’intervento agevolativo, a realizzare programmi di investimento conformi a quanto previsto all’articolo 5 del decreto ministeriale 9 marzo 2018, con particolare riferimento a quanto disposto al comma 4 del predetto articolo nel quale si stabilisce che i programmi di spesa, per essere ammissibili devono essere finalizzati allo svolgimento delle attività manifatturiere di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

1.3 Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese non residenti nel territorio italiano?
Sì. Le imprese non residenti nel territorio italiano in quanto prive di sede legale o secondaria possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni purché costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese, così come disposto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 9 marzo 2018.
Tali imprese, ai fini dell’accesso alla procedura informatica predisposta per l’accoglienza delle domande di accesso alle agevolazione, possono inviare una richiesta di accreditamento a partire dalle ore 10.00 del 9 gennaio 2019, trasmettendo una PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. corredata dello specifico “Modulo di richiesta per l’accreditamento di soggetti proponenti non residenti nel territorio italiano” opportunamente compilato e sottoscritto.
Si evidenzia, inoltre, che le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento in una delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) del territorio nazionale.

1.4 Un'impresa per presentare domanda di agevolazione di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2018 deve già operare in settori di attività specifici?
Possono accedere alle agevolazioni, come previsto dall'articolo 4, del decreto ministeriale 9 marzo 2018, le imprese che alla data di presentazione della domanda risultano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e possiedono gli ulteriori requisiti previsti allo stesso articolo 4.
Resta inteso che, ai fini dell’ammissibilità, i programmi d’investimento proposti devono essere finalizzati esclusivamente, allo svolgimento delle attività economiche indicate all’articolo 5 del predetto decreto, ossia tutti i settori manifatturieri di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione delle attività connesse ai seguenti settori: siderurgia; estrazione del carbone; costruzione navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture.
Pertanto è da ritenersi ammissibile l’investimento innovativo finalizzato allo svolgimento dell’attività manifatturiera proposto da un’azienda che non possiede un codice ATECO non rientrante nella sezione C, purché la stessa azienda, come disposto dall’articolo 5, comma 9, del decreto ministeriale 9 marzo 2018, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo, dimostri l’avvenuta attivazione per l’unità produttiva agevolata del codice ATECO corrispondente a una delle attività economiche di cui alla sezione C della classificazione ATECO 2007, pena la revoca delle agevolazioni.
Si specifica, infine, che le esclusioni e limitazioni previste all’articolo 5, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 9 marzo 2018 riguardano esclusivamente l’attività economica cui è finalizzato il programma di investimento da realizzare e non riguardano eventuali attività già svolte dall’impresa non interessate dal programma di spesa.


1.5 Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 19 marzo 2018?
No, in quanto l’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 9 marzo 2018, prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali.

1.6 Cosa si intende per micro, piccola e media impresa?
Le imprese possono qualificarsi di micro, piccola o media dimensione secondo quanto stabilito dalla raccomandazione della Commissione europea (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 come recepita dal decreto 18 aprile 2005.
I principali elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa sono riportati nella tabella seguente:

Elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa
Categoria di impresaEffettivi: unità lavorative anno (ULA)eFatturato annuo (in milioni di euro)oppureTotale di bilancio (annuo)

Micro impresa

meno di 10

e

≤ 2

oppure

≤ 2

Piccola impresa

meno di 50

e

≤ 10

oppure

≤ 10

Media impresa

meno di 250

e

≤ 50

oppure

≤ 43

Si evidenzia inoltre che, ai fini del calcolo dimensionale, devono essere considerati i rapporti di collegamento e/o di associazione esistenti tra le imprese in esame, secondo quanto previsto dal predetto decreto 18 aprile 2005.
Informazioni di dettaglio possono essere reperite nella sezione del sito dedicata alla dimensione aziendale.

1.7 Un’ impresa avente sede legale in un ambito territoriale non rientrante tra quello eleggibile ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 9 marzo 2018, può presentare domanda di agevolazione per la realizzazione di un investimento attinente un’unità produttiva localizzata in una delle regioni ammesse?
Si, purché i programmi di investimento siano realizzati nell'ambito di un’unità produttiva ubicata nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Puglia).
Si precisa, ad ogni modo, che in presenza di un programma di investimento destinato al cambiamento fondamentale del processo produttivo riconducibile alla linea di intervento LI2 “Tecnologie per un manifatturiero sostenibile”, agevolabile sulla base delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 9 marzo 2018 è necessario disporre dell’unità produttiva per un periodo non inferiore ai 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione.

1.8 Può accedere alle agevolazioni un’impresa che, pur svolgendo un’attività economica indicata nell’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 9 marzo 2018 ovvero non rientrante tra quelle ammesse ad agevolazione, intende realizzare un programma di investimento finalizzato allo svolgimento di una attività economica rientrante tra quelle ammissibili?
Si, dal momento che le esclusioni e limitazioni previste all’articolo 5, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 9 marzo 2018 riguardano esclusivamente l’attività economica cui è finalizzato il programma di investimento da realizzare e non riguardano eventuali attività già svolte dall’impresa non interessate dal programma di spesa.


2. Programmi di investimento e spese ammissibili

2.1 Quali sono i programmi ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 9 marzo 2018?
Come stabilito dall’articolo 5 del decreto ministeriale 9 marzo 2018, sono considerati ammissibili i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi che, in coerenza con il piano nazionale “Impresa 4.0” e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, consentono l’interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica, con conseguente riduzione dei costi o incremento del livello qualitativo dei prodotti.
Ai fini dell’ammissibilità i programmi di investimento debbono possedere tutti i requisiti previsti al citato articolo 5; in particolare, debbono essere caratterizzati dalla prevalenza di investimenti ricadenti negli ambiti tecnologici dell’area tematica “Fabbrica Intelligente” rispetto agli investimenti totali e connotati da un totale di spesa ammissibile che non risulti complessivamente inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila) e superiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni).

2.2 E’ previsto un ambito territoriale specifico per la realizzazione dei programmi d’investimento ai sensi del decreto ministeriale 9 marzo 2018?
Si, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, lettera b), i programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di un’unità produttiva ubicata nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Puglia).

2.3 Quali sono le caratteristiche specifiche dei programmi di investimento agevolabili con le risorse finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 9 marzo 2018?
Secondo quanto disposto all’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 9 marzo 2018, vengono agevolati, tramite risorse finanziarie poste a carico dell’Asse IV, Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale - PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR i programmi di investimento innovativi basati sulle tecnologie per un manifatturiero sostenibile in grado di garantire un utilizzo più efficiente dell’energia. A tal fine i programmi di investimento debbono essere diretti al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente e risultare riconducibili alla linea di intervento LI 2 “Tecnologie per un manifatturiero sostenibile”, di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2018.
Per tali tipologie di investimento, la perizia giurata rilasciata dal professionista iscritto al relativo albo professionale da allegare al modulo di domanda deve attestare anche l’ottenimento, all’interno dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento proposto, di maggiori livelli di efficienza energetica a seguito della realizzazione degli investimenti innovativi volti alla razionalizzazione dell’uso dell’energia primaria nei processi produttivi.
Inoltre, ai fini dell’accesso alle suddette risorse, l’articolo 5, comma 8, dello stesso decreto 9 marzo 2018, prevede che l’unità produttiva oggetto dell’investimento deve essere già nella disponibilità del soggetto proponente per un periodo non inferiore a 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di agevolazione.

2.4 Da quando possono essere sostenute le spese ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto 9 marzo 2018?
Come previsto all’articolo 5, comma 6, lettera d), del decreto 9 marzo 2018, i programmi di investimento devono essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all’acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell’individuazione della data di avvio dei lavori.

2.5 Entro quali termini occorre ultimare il programma di investimento di cui decreto 9 marzo 2018?
Ai sensi del all’articolo 5, comma 6, lettera e) del decreto ministeriale 9 marzo 2018, i programmi di investimento devono prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dell’impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.
Per data di ultimazione del programma si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

2.6 Che cosa si intende nell’articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 9 marzo 2018 dove viene previsto che, ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere relative a beni acquistati da “terzi che non hanno relazioni con l’acquirente”?
La condizione che i beni siano acquisiti da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente è derivata da una specifica disposizione prevista in tal senso dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato.
A tal fine la stessa Commissione ha specificato, negli orientamenti in materia di attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, che le parti coinvolte nell’acquisto devono essere indipendenti e non deve esservi, per lo meno, alcuna influenza (decisiva o meno) sulla composizione, sulle votazioni, e sulle decisioni degli organi di un'impresa. Ecco perché anche la sussistenza di una piccola partecipazione al capitale (ad esempio, 1%) indicherebbe che le parti non sono indipendenti e questo sia nel caso in cui la partecipazione è detenuta dall’impresa beneficiaria nell’impresa fornitrice sia nel caso cui, invece, è il fornitore a detenere la partecipazione nell’impresa beneficiaria.

2.7 I programmi di investimento proposti possono essere riconducibili a più linee di intervento dell’area tematica “Fabbrica intelligente” della Strategia nazionale di specializzazione intelligente?
No. Ciascun programma di investimento può riguardare una sola linea di intervento dell’area tematica “Fabbrica intelligente” della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Si evidenzia che, ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento debbono essere caratterizzati dalla prevalenza di investimenti ricadenti negli ambiti tecnologici dell’area tematica “Fabbrica Intelligente” rispetto agli investimenti totali.
La riconducibilità dei beni oggetto del programma di investimento proposto alla linea di intervento deve essere attestata da perizia giurata rilasciata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DM 9 marzo 2018, da un professionista iscritto al relativo albo professionale, contenente le informazioni indicate nello schema di cui all’allegato n. 3 del Decreto direttoriale 16 novembre 2018.

2.8 L'acquisto o la costruzione dell'immobile aziendale e la realizzazione di opere murarie rientrano tra le spese ammissibili alle agevolazioni?
No. In base a quanto stabilito dall'art.6, comma 1, di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2018, le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento ammissibili, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.

2.9 L'IVA può essere ricompresa tra le spese ammissibili?
Le spese ammissibili, ai sensi di quanto disposto all’allegato 7 del decreto direttoriale 16 novembre 2018, devono essere considerate al netto dell’IVA. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è, pertanto, ammissibile alle agevolazioni.

2.10 Sono ammissibili le spese per impianti necessari ad adeguare l’edificio alle caratteristiche di innovazione delle nuove linee produttive previste?
La realizzazione di impianti classificabili alla voce B.II.2 dello stato patrimoniale secondo lo schema di bilancio di cui all'art. 2424 del c.c. è da considerarsi ammissibile solo se strettamente funzionale alla realizzazione del programma di investimento di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto ministeriale 9 marzo 2018 non potendo, in ogni caso, riguardare la sola funzionalità degli edifici.


2.11 E' possibile inserire nel programma di investimenti innovativi la realizzazione di un impianto fotovoltaico?
La realizzazione di impianti fotovoltaici costituisce una spesa non riferibile esplicitamente ai sistemi e alle tecnologie di cui alle linee di intervento riferibili all’area tematica Fabbrica Intelligente (allegato n. 1 al decreto ministeriale 9 marzo 2018); inoltre in linea generale la produzione di energia non costituisce una attività agevolabile sulla base di quanto disposto all’articolo 5, comma 3 del citato decreto 9 marzo 2018.

A tale proposito si evidenzia inoltre che, anche qualora la realizzazione dell’impianto fotovoltaico fosse finalizzata per l’autoconsumo e inserito nell’ambito di un programma di spesa agevolabile con le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto 9 marzo 2018, la stessa spesa non risulterebbe agevolabile in quanto la misura “Macchinari Innovativi”, pur essendo cofinanziata nell’ambito dell’Asse IV del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, mira a promuovere l’ottenimento di maggiori livelli di efficienza energetica conseguenti alla realizzazione degli investimenti innovativi che, utilizzando le tecnologie della linea di intervento “Tecnologie per un manifatturiero sostenibile”, permettono la razionalizzazione dell’uso dell’energia primaria nei processi produttivi.

Si specifica, infine, che gli interventi agevolativi volti a favorire l’efficienza energetica nell’ambito dell’Asse IV del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR sono gestiti dal Ministero dello sviluppo economico attraverso altri e specifici avvisi pubblici.


3. Agevolazioni concedibili

3.1 Qual è la forma delle agevolazioni concedibili ai sensi del decreto ministeriale 9 marzo 2018?
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 75 % delle spese ammissibili.
Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia (fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni.

Il mix di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:

  • per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35 % e un finanziamento agevolato pari al 40 %;
  • per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25 % e un finanziamento agevolato pari al 50 %.

3.2 Qual è la procedura di valutazione delle domande di accesso alle risorse finanziarie previste dal decreto 9 marzo 2018?
Le domande di agevolazione pervenute al Ministero da parte dei soggetti proponenti sono valutate sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione con riferimento a ciascuna delle due dotazioni finanziarie previste dal decreto ministeriale 9 marzo 2018 (risorse POC/PON FESR Asse III o, in alternativa, risorse PON FESR Asse IV). Le istanze presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.
Qualora le risorse disponibili, con riferimento a ciascuna delle due dotazioni finanziarie previste, non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse a valutazione in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito elaborata sulla base dei punteggi ottenuti dalle imprese nell’ambito del criterio di valutazione “Caratteristiche dell’impresa proponente” di cui all’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 marzo 2018.

L’attività di valutazione delle domande di agevolazioni ammesse alla fase istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

  • a) valutazione della capacità di rimborso del finanziamento agevolato del soggetto proponente;
  • b) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;
  • c) valutazione della domanda sulla base degli indicatori previsti nell’ambito dei due criteri di valutazione “Caratteristiche dell’impresa proponente” e “Qualità della proposta” di cui all’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 marzo 2018.

Per le domande per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero, verificata la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria nonché l’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, procede alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e alla conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

3.3 E’ possibile richiedere agevolazioni per una percentuale inferiore al 75 % delle spese previste in domanda?
Come stabilito all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 marzo 2018 le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 75% per cui tale percentuale non può essere ridotta su richiesta dell’impresa, mentre viene diminuita dal Ministero nel caso in cui, a seguito della determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto, si verifichi il superamento delle intensità massime di aiuto stabilite, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.
In tal caso la percentuale di agevolazione nella forma del contributo in conto impianti viene diminuita in misura tale da garantire il rispetto della predetta intensità.


4. Cumulabilità

4.1 Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2018 sono cumulabili con altri incentivi configurabili come aiuti di Stato?
No. Come disposto dal decreto ministeriale 9 marzo 2018, all’articolo 7, comma 6, le agevolazioni concesse non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.
Si rappresenta, però, che il predetto divieto di cumulo, agendo solo qualora i suddetti contributi pubblici sono inquadrabili come aiuti di Stato, non interviene con riferimento alle misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese. Per questo le agevolazioni di cui al decreto 9 marzo 2018 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali a titolo esemplificativo Super e Iper Ammortamento (vedi circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E e s.m.i).

4.2 Le agevolazioni di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2018 sono cumulabili con la "Nuova Sabatini"? E con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?
No, in quanto le agevolazioni previste dal decreto ministeriale 9 marzo 2018, in base a quanto stabilisce l’articolo 7, comma 6, dello stesso, non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato (come, ad esempio, la Nuova Sabatini o il Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208)


5. Modalità e termini di presentazione delle domande

5.1 Quali sono i termini per la trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni?
L’invio delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile nella sezione “Macchinari innovativi” del sito web del Ministero, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 29 gennaio 2019.
Le imprese possono comunque verificare il possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 9 gennaio 2019 e iniziare la compilazione delle domande a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2019, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 16 novembre 2018, all’art.2.

5.2 Una stessa impresa può presentare più domande di accesso alle agevolazioni?
Sì, a condizione che ciascuna domanda di accesso alle agevolazioni riguardi una diversa dotazione finanziaria tra le due previste all’articolo 3 del decreto ministeriale 9 marzo 2018 (risorse POC/PON FESR Asse III previste all’articolo 3, comma 1, lettere a), e b), ovvero, in alternativa, risorse PON FESR Asse IV previste all’articolo 3, comma 1, lettera c)).

5.3 Come funziona la procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni?
La procedura informatica sarà accessibile nell’apposita sezione “Macchinari innovativi” del sito web del Ministero, a partire dalle ore 10.00 del 9 gennaio 2019. La suddetta procedura prevede l’identificazione e l’autenticazione attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero un dispositivo (una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale.
L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal certificato camerale della medesima o ad un altro soggetto a cui sia delegato (attraverso la procedura informatica – “Gestione Deleghe”) il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

5.4 Dove è possibile richiedere la "Carta nazionale dei servizi" funzionale all'accesso alla procedura informatica?
La "Carta nazionale dei servizi" viene rilasciata a persone fisiche e titolari di cariche di impresa. È possibile farne richiesta alle Camere di Commercio o presso enti quali Regioni, Comuni o organismi privati. Per conoscere l'elenco pubblico degli enti adibiti al rilascio è possibile visitare il sito DigitPa (archivio.digitpa.gov.it).

5.5 Come deve essere compilata la domanda di agevolazioni a valere sul decreto ministeriale 9 marzo 2018?
La domanda di agevolazioni deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nella sezione “Macchinari innovativi” del sito web del Ministero. Il modello di cui all’allegato n. 1 del decreto direttoriale 16 novembre 2018 è un fac simile del file che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte dell’impresa. Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata l’impresa potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” per apporre la firma digitale e successivamente potrà caricare il modulo firmato sul sistema per procedere all’invio dell’istanza.

5.6 Si può presentare la domanda di agevolazioni a valere sul decreto ministeriale 9 marzo 2018 accedendo alla piattaforma informatica attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)?
No, la procedura informatica per la presentazione delle domande prevede che l’autenticazione dell’utente sia effettuata utilizzando un dispositivo di tipo CNS (Carta nazionale dei servizi). I certificati accettati sono quelli emessi da un certificatore accreditato riconosciuto dall’AGID come ente emittente di certificati di autenticazione e il suddetto certificato deve essere valido (non scaduto).

5.7 Chi può essere delegato dall’impresa a presentare la domanda di agevolazione a valere sul decreto 9 marzo 2018?
Il rappresentante legale dell’impresa proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda ad altro soggetto delegato. Il suddetto soggetto delegato dovrà a sua volta disporre della Carta nazionale dei servizi, nonché della firma digitale.

5.8 Quali dati occorre inserire nel modulo di domanda per definire la dimensione dell’impresa richiedente?
Premettendo che nella FAQ 1.6 sono riportati gli elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa secondo quanto stabilito dal decreto 18 aprile 2005, di seguito si forniscono le indicazioni necessarie per compilare la sezione del modulo di domanda dedicata alla dimensione dell’impresa richiedente:

  • periodo di riferimento: indicare l’ultimo esercizio contabile che risulta, alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, chiuso e approvato ovvero, per le imprese/liberi professionisti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’ultimo esercizio contabile per il quale è stata presentata l’ultima dichiarazione dei redditi;
  • fatturato: indicare l’importo corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ovvero, per le imprese/liberi professionisti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’importo dei ricavi desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
  • totale di bilancio: indicare il totale dell’attivo patrimoniale. Per le imprese/liberi professionisti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio la predetta informazione è desunta sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
  • occupati (ULA): indicare il dato riferibile ai dipendenti dell’impresa/libero professionista a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati al soggetto proponente da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che, secondo la normativa vigente nello stato membro di riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l’impresa richiedente.

5.9 E' possibile presentare documenti redatti in lingua straniera?
I documenti a corredo degli allegati previsti dal Decreto Direttoriale 16 Novembre 2018 per la presentazione della domanda di agevolazione, ove redatti in lingua diversa dall’italiano, devono essere presentati unitamente ad una traduzione in lingua italiana asseverata attestante la perfetta conformità tra testo originale e quello tradotto.

5.10 Cosa si intende per “adeguato preventivo di spesa”?
Per “adeguato preventivo di spesa” si intende un preventivo dotato delle caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 5, lettera g), del decreto direttoriale 16 Novembre 2018, ovvero di un appropriato grado di dettaglio che consenta di identificare puntualmente i beni oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche. A tal fine i preventivi debbono riportare, oltre alla data di rilascio, anche la descrizione e il costo del bene oggetto di investimento, il regime IVA applicato, la firma e il timbro del fornitore e l’attestazione che la fornitura potrà avvenire nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati all’articolo 5, comma 6, lettere d), ed e), del decreto ministeriale 9 marzo 2018.
Si evidenzia che qualora il preventivo presentato a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni non sia provvisto di tutte le caratteristiche sopra riportate, lo stesso sarà comunque considerato utile ai fini della valutazione di ammissibilità del relativo bene mentre non concorrerà al calcolo dell’indicatore “b) ii. Fattibilità tecnica” di cui all’allegato n. 2 al decreto ministeriale 9 marzo 2018.

5.11 La perizia deve essere giurata?
La perizia deve essere giurata così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 9 marzo 2018. La perizia deve essere asseverata, ai sensi di quanto disposto dal citato comma, da un professionista iscritto al relativo albo professionale. In considerazione del carattere tecnico/specialistico dei dati e delle informazioni da asseverare, il professionista deve possedere un profilo qualificato dimostrato dal conseguimento di laurea magistrale, specialistica ovvero di vecchio ordinamento, nonché dal possesso di esperienza professionale nell’ambito di attività riferibili all’utilizzo dei sistemi e delle tecnologie caratterizzanti la “Fabbrica intelligente”.

Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2019

 

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