Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Domande e risposte sul Bando “Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita”
(Decreto 5 marzo 2018)

PROCEDURA A SPORTELLO

 

Indice delle domande frequenti

  1. Soggetti ammissibili
  2. Progetti ammissibili
  3. Agevolazioni concedibili
  4. Modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali
  5. Spese e costi ammissibili
  6. Istruttoria e valutazione delle domande di agevolazione

 1. Soggetti ammissibili

1.1. Quali sono i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 – Capo III (Procedura a sportello)?

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del DM 5 marzo 2018, possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti: a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1 e 3, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5 dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) i Centri di ricerca come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. s) del DM 5 marzo 2018.

I predetti soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del DM 5 marzo 2018. Possono partecipare alla realizzazione di un progetto congiunto, in qualità di co-proponenti, anche gli Organismi di ricerca come definitivi dall’articolo 1, comma 1, lett. r)del DM 5 marzo 2018 e, solo per le proposte relative al settore applicativo “Agrifood”, le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Possono partecipare ad un progetto congiunto un massimo di tre soggetti, ivi incluso il capofila. 

1.1.bis Le domande presentate congiuntamente devono prevedere la presenza di almeno due soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 20 novembre 2018?

No, le domande presentate congiuntamente, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti, devono prevedere la presenza di un capofila tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 20 novembre 2018 e di uno o due soggetti co-proponenti di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 3.

1.2. Quali soggetti possono essere capofila di un progetto congiunto?

Possono essere capofila di un progetto congiunto esclusivamente i soggetti individuati all’articolo 4, comma 1, del DM 5 marzo 2018.

1.3. Le imprese agricole possono essere beneficiarie delle agevolazioni? Quali requisiti devono possedere alla data di presentazione della domanda?

Le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c. possono partecipare esclusivamente in qualità di co-proponenti alla realizzazione di un progetto congiunto inerente il settore applicativo “Agrifood”, e devono rispettare i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 4 del decreto direttoriale 20 novembre 2018, ivi inclusa l’adozione della contabilità ordinaria.

1.4. Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della Legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare una proposta progettuale a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo III (Procedura a sportello)?

No, l’articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto direttoriale 20 novembre 2018 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

1.4.bis Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 182-bis della Legge fallimentare (accordo di ristrutturazione del debito), può presentare una proposta progettuale a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo II (Procedura negoziale)?

No, in quanto l’articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto direttoriale 20 novembre 2018 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

1.5. I consorzi con attività esterna e le società consortili possono essere beneficiari delle agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 – Capo III (Procedura a sportello)?

Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal DM 5 marzo 2018 e dall’articolo 3 del decreto direttoriale 20 novembre 2018.

1.6. Le imprese che fanno parte di un consorzio o di una società consortile possono presentare una domanda di agevolazione a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo III (Procedura a sportello) qualora il consorzio o la società consortile abbia già presentato un’altra domanda?

Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto direttoriale 20 novembre 2018.

1.7. Le singole imprese appartenenti ad un gruppo aziendale possono presentare autonomamente una domanda ai sensi del DM 5 marzo 2018 – Capo III (Procedura a sportello)?

Sì, ciascuna impresa facente parte di un gruppo aziendale può presentare una propria domanda a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo III Procedura a sportello, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto direttoriale 20 novembre 2018.

1.8. Imprese tra loro associate o collegate possono presentare un progetto congiunto di ricerca e sviluppo?

Sì, non sono previste limitazioni all'ammissibilità di progetti presentati congiuntamente da imprese tra loro associate o collegate, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto direttoriale 20 novembre 2018.

1.9. I progetti presentati congiuntamente da più soggetti possono essere realizzati attraverso forme contrattuali di collaborazione quali l’Associazione temporanea di scopo (ATS) o il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)?

Sì. La collaborazione tra i soggetti proponenti può assumere la forma contrattuale dell’ATS o del RTI, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 3 del decreto direttoriale 20 novembre 2018.

1.10. Le Associazioni temporanee di scopo (ATS) o i Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) possono partecipare ad un progetto congiunto?

Le ATS, le RTI o le altre forme di collaborazione sono ammissibili unicamente quali forme contrattuali di collaborazione per la presentazione di un progetto congiunto tra più imprese o organismi di ricerca e non possono essere diretti beneficiari delle agevolazioni.

1.10.bis Una rete-soggetto iscritta al Registro delle imprese ed avente soggettività giuridica rientra tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018?

Sì, fermo restando il rispetto da parte di tale rete-soggetto di tutti i requisiti soggettivi previsti dal DM 5 marzo 2018 e dall’articolo 3 del decreto direttoriale 20 novembre 2018, ed il rispetto del disposto dell’articolo 5, comma 1 del predetto decreto direttoriale il quale prevede che sono ammissibili esclusivamente le spese e i costi sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario delle agevolazioni e pagati dallo stesso (in tal caso, pertanto, i soli costi sostenuti e pagati dalla rete avente soggettività giuridica e beneficiaria delle agevolazioni).

1.11. Un’impresa richiedente può partecipare a più progetti?

No. Come previsto dall’articolo 7, comma 4 del decreto direttoriale 20 novembre 2018, ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di agevolazioni, fatto salvo quanto previsto per gli Organismi di ricerca dal comma 5 del medesimo articolo.

1.11.bis Un Organismo di ricerca può partecipare a più progetti in qualità di co-proponente?

Sì. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del decreto direttoriale 20 novembre 2018 gli Organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali dell’Organismo di ricerca può partecipare ad un solo progetto sulla procedura a sportello di cui al Capo III del DM 5 marzo 2018, a prescindere dal settore applicativo (“Fabbrica intelligente” o “Agrifood”) del progetto.

1.11.ter Sulla base di quali elementi viene valutata l’autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria dei diversi istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali degli Organismi di ricerca che partecipano ai progetti?

La valutazione della presenza di tale requisito di autonomia deve essere basata sulla documentazione costitutiva e organizzativa del soggetto proponente, come, a titolo esemplificativo, lo statuto, l’atto costitutivo, le disposizioni organizzative e l’ulteriore documentazione atta a dimostrare la possibilità dell’istituto, dipartimento o dell’unità organizzativa/funzionale di prendere autonomamente impegni sia in relazione all’utilizzo del personale e della struttura del soggetto proponente sia in merito ad obbligazioni finanziarie. È sulla base di tali elementi probatori che il soggetto proponente all’atto della presentazione della domanda deve fondare la propria valutazione che, comunque, rimane sottoposta all’analisi istruttoria del soggetto gestore, il quale provvederà ad acquisire nel corso dell’istruttoria la documentazione atta a dimostrare il possesso di tale requisito.

1.12. Un’impresa che non ha sede legale in una delle Regioni meno sviluppate o in transizione può essere soggetto capofila di un progetto congiunto presentato a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo III (Procedura a sportello)?

Sì, una impresa che ha sede legale al di fuori delle Regioni meno sviluppate o delle Regioni in transizione può essere soggetto capofila, fermo restando che il progetto di ricerca e sviluppo deve essere realizzato in unità locali proprie del soggetto proponente ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione e, nel caso di progetti congiunti, per una quota non superiore al 35% dei costi ammissibili nelle altre aree del territorio nazionale e a condizione che la parte del progetto realizzata al di fuori delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione sia strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e presenti effetti indotti sulla diffusione dell’innovazione a vantaggio di tali regioni.

1.13. Un soggetto che non dispone di alcuna unità locale nelle Regioni meno sviluppate o nelle Regioni in transizione, può beneficiare delle agevolazioni di cui al Capo III del DM 5 marzo 2018 (procedura a sportello)?

Un soggetto che presenti sedi unicamente al di fuori delle Regioni meno sviluppate o delle Regioni in transizione può presentare domanda e beneficiare delle agevolazioni unicamente all’interno di un progetto da realizzare in forma congiunta, fermo restando che la quota del progetto di ricerca e sviluppo realizzata in unità che non ricadono nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione sarà agevolabile fino alla concorrenza del 35% dei costi ammissibili complessivi del progetto. I costi ammissibili realizzati al di fuori delle Regioni meno sviluppate o delle Regioni in transizione devono essere strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e presentare effetti indotti sulla diffusione dell’innovazione a vantaggio di tali regioni.

 

2. Progetti ammissibili

2.1. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 Capo III (Procedura a sportello), quali sono le aree territoriali nelle quali può essere realizzato il progetto di ricerca e sviluppo?

Ferma restando la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili indicate nell’allegato n. 3 del DM 5 marzo 2018, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal Capo III – Procedura a sportello dello stesso DM, i progetti di ricerca e sviluppo, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del predetto DM 5 marzo 2018, devono essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e/o nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Come previsto dal comma 2 dell’articolo 15 del DM 5 marzo 2018, i progetti presentati congiuntamente a valere sulle risorse disponibili per le Regioni meno sviluppate e le Regioni in transizione possono essere realizzati, per una quota non superiore al 35 per cento del totale dei costi ammissibili esposti in domanda, in una o più unità locali ubicate nelle aree nelle Regioni più sviluppate. Tali progetti possono essere ammessi alle agevolazioni solo fino al raggiungimento della soglia prevista dall’articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 1303/2013 e a condizione che la parte del progetto realizzata al di fuori delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione sia strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e presenti effetti indotti sulla diffusione dell’innovazione a vantaggio di tali Regioni, con particolare riferimento alla definizione di processi di trasferimento tecnologico e/o di conoscenze o all’introduzione di nuovi processi, prodotti o servizi. Come previsto, inoltre, dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto direttoriale 20 novembre 2018, nel caso in cui risulti una quota di progetto da realizzare al di fuori delle Regioni meno sviluppate e/o in quelle in transizione superiore al 35% del totale dei costi ammissibili, la parte eccedente, pur essendo parte del progetto da realizzare, non viene considerata agevolabile.

2.2. Ai fini dell’ubicazione del progetto di ricerca e sviluppo rileva la sede legale?

No. Al fine dell’individuazione delle sedi di svolgimento del progetto rileva esclusivamente l’ubicazione dell’unità locale o delle unità locali nell’ambito delle quali è svolto il progetto e non quella della sede legale.

2.3. I progetti di ricerca e sviluppo possono essere realizzati anche in una sola regione?

Sì. I progetti di ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli presentati in forma congiunta da più soggetti ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del DM 5 marzo 2018, possono essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate anche in una sola regione.

2.4. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 – Capo III (Procedura a sportello), i soggetti proponenti devono disporre all’atto della presentazione della domanda dell’unità locale nella quale sarà svolto il progetto di ricerca e sviluppo?

Fermo restando che il progetto di ricerca e sviluppo deve essere svolto in unità locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate, nelle Regioni in transizione e, nel caso di progetti congiunti, per una quota non superiore al 35% dei costi ammissibili, anche eventualmente in altre aree del territorio nazionale, non è richiesto che tali unità locali siano nella disponibilità del soggetto proponente all’atto della presentazione della domanda di agevolazioni. In considerazione del fatto che lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo implicano la disponibilità delle unità locali coinvolte, tale elemento dovrà imprescindibilmente risultare alla data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo, come comunicata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d) del decreto direttoriale 20 novembre 2018. Per i soggetti non residenti nel territorio italiano, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lett. a) del decreto direttoriale 20 novembre 2018, la disponibilità di almeno un’unità locale nel territorio delle Regioni meno sviluppate o delle Regioni in transizione deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione.

Nel piano di sviluppo (allegato n. 5 al decreto direttoriale 20 novembre 2018), presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, devono essere evidenziati tutti gli elementi atti a dimostrare l’effettiva capacità di avviare il progetto nei termini previsti ivi inclusi quelli inerenti la concreta capacità di acquisire la disponibilità delle unità locali coinvolte (qualora non già in possesso del soggetto proponente).

2.5. Quando può essere avviato il progetto di ricerca e sviluppo oggetto della proposta progettuale?

Come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera d) del decreto direttoriale 20 novembre 2018, l’avvio del progetto deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.

2.6. Che cosa si intende per avvio del progetto di ricerca e sviluppo?

Come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto direttoriale 20 novembre 2018 per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2.7. Un progetto può riguardare più settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente?

No. Ciascun progetto presentato nell’ambito della procedura a sportello di cui al Capo III del DM 5 marzo 2018 può riguardare uno solo dei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente “Fabbrica intelligente” o “Agrifood”.

2.8. Un progetto può riguardare più aree tematiche nell’ambito del medesimo settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente oggetto della domanda di agevolazioni?

Ciascun progetto presentato nell’ambito della procedura a sportello di cui al Capo III del DM 5 marzo 2018 deve riguardare, nell’ambito del settore applicativo afferente la domanda di agevolazioni, solo una delle aree tematiche (indicate con SN nelle “Indicazioni di dettaglio relative ai settori applicativi dei progetti di ricerca e sviluppo” di cui all’allegato n. 1 al decreto direttoriale 20 novembre 2018”). Nell’ambito della singola area tematica è possibile individuare una o più sotto-tematiche.

2.9. Nel caso in cui il consorzio o la società consortile opera, secondo quanto previsto dal proprio statuto, attraverso il personale e le strutture dei consorziati, sono ammissibili le spese e i costi sostenuti dai consorziati per la realizzazione del progetto? Quali sono le modalità di rendicontazione? Devono essere evidenziati in fase di presentazione della domanda di agevolazioni?

Come previsto dall’articolo 5, comma 1 del decreto direttoriale 20 novembre 2018, le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso. Tale disposizione deriva dall’applicazione di quanto previsto dall’articolo 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo all’utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), che prevede che le spese ammissibili devono essere sostenute e pagate dal beneficiario nell'attuazione delle operazioni. Pertanto, sono ammissibili esclusivamente le spese e i costi sostenuti dal Consorzio titolare della domanda e beneficiario delle agevolazioni, fermo restando che i singoli consorziati, qualora eroghino un servizio al Consorzio riguardante il progetto agevolato, possono emettere una fattura al Consorzio stesso che, nel rispetto delle condizioni previste in merito alla rendicontazione dei costi, può essere ammissibile alle agevolazioni. Il servizio erogato e fatturato dal consorziato al consorzio beneficiario delle agevolazioni, in tal caso, viene considerato tra le spese di consulenza.

Inoltre, in fase di presentazione della domanda di agevolazioni, al fine di consentire un’analisi dettagliata del progetto proposto e, quindi, dei vari soggetti che lo sviluppano e della loro capacità a farlo, i costi e le spese previste a carico dei consorziati devono essere adeguatamente evidenziati nel piano di sviluppo (allegato n. 5 al decreto direttoriale 20 novembre 2018) indicando la suddivisione prevista tra i vari consorziati.

2.10. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, quale è la quota di partecipazione alle spese totali di progetto per un soggetto proponente?

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto direttoriale 20 novembre 2018, i progetti di ricerca e sviluppo presentati congiuntamente da più soggetti devono prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il dieci per cento dei costi complessivi ammissibili.

2.11. Quali caratteristiche devono presentare i progetti dotati del “Seal of excellence” per essere ammissibili alle agevolazioni?

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal Capo III (procedura a sportello) del DM 5 marzo 2018, i progetti “Seal of excellence” devono rispettare tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 4 del decreto direttoriale 20 novembre 2018, ivi compreso quello relativo alla ubicazione geografica delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili che prevede lo svolgimento delle stesse esclusivamente nelle Regioni meno sviluppate, nelle Regioni in transizione e, nel caso di progetti congiunti, per una quota non superiore al 35% dei costi ammissibili, anche in altre aree del territorio nazionale. 

 

3. Agevolazioni concedibili

3.1. Quali sono le agevolazioni concedibili ai sensi del DM 5 marzo 2018 – Capo III (Procedura a sportello)?

Le agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 – Capo III sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e del contributo alla spesa. In particolare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto direttoriale 20 novembre 2018, il finanziamento agevolato è pari al 20% dei costi agevolabili, e il contributo diretto alla spesa è concesso per una percentuale nominale dei costi ammissibili distinta per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale articolata secondo quanto previsto rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 citato.

3.2. Gli Organismi di ricerca possono ricevere agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato?

No, gli Organismi di ricerca non possono ricevere agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato. Come previsto dall’articolo 6, comma 3 del decreto direttoriale 20 novembre 2018, limitatamente agli Organismi di ricerca, in luogo del finanziamento agevolato, è concesso un contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili complessivi pari al 3 per cento che va a sommarsi alla percentuale nominale di contributo prevista all’art. 6, comma 1, lett. a) e b).

3.3. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del contributo diretto alla spesa, prevista all’articolo 6, comma 2 del decreto direttoriale 20 novembre 2018, è sufficiente che il progetto di ricerca e sviluppo sia realizzato attraverso una collaborazione tra una singola PMI e un Organismo di ricerca?

No, ai fini del riconoscimento della maggiorazione prevista all’articolo 6, comma 2 del decreto direttoriale 20 novembre 2018, è necessario che il progetto sia realizzato, secondo le modalità indicate nella stessa disposizione, in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra più imprese di cui almeno una è una PMI. Pertanto, per il riconoscimento della maggiorazione, il progetto deve essere realizzato da almeno due imprese (un eventuale terzo soggetto co-proponente può essere anche un Organismo di ricerca), delle quali almeno una PMI. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione, inoltre, ciascuno dei soggetti non deve sostenere da solo più del 70 % dei costi ammissibili.

3.4. Le agevolazioni concesse a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo III (Procedura a sportello) sono cumulabili con altre agevolazioni? In particolare, sono cumulabili con le agevolazione relative al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014?

Le agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 6 dello stesso, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Si ricorda che il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora le agevolazioni siano qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato, ad eccezione degli Aiuti di Stato concessi nella forma di benefici fiscali e/o di garanzia, nei quali il cumulo, sulle medesime spese, in tali casi, è consentito nei limiti delle intensità massime previste dall’art. 25 del Regolamento GBER (art. 6, comma 9 del decreto direttoriale 20 novembre 2018).

In particolare, le agevolazioni in esame risultano fruibili insieme al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Infatti, la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016 n. 5/E stabilisce che “…costituendo l’agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014”. Più in generale, il cumulo delle agevolazioni con tutte le misure non classificabili come Aiuti di Stato dalle amministrazioni competenti è consentito nel limite dei costi ammissibili.

3.4.bis Le agevolazioni concesse a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo III (Procedura a sportello) sono cumulabili con le agevolazioni relative al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, comma 198 e seguenti, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019?

Nel caso in cui il credito d’imposta sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6, del D.M. 05/03/2018, che prevedono la possibilità di cumulo dei benefici fiscali costituenti aiuti di Stato con le agevolazioni di cui al D.M. 05/03/2018 medesimo unicamente nei limiti delle intensità massime previste del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i.; al contrario, nel caso in cui il credito d’imposta non sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, come nel caso di misure fiscali di carattere generale, il cumulo con le agevolazioni in esame è consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.
Pertanto, il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 160 del 27/12/2019, può essere cumulato con le agevolazioni di cui al D.M. 05/03/2018 nel limite dei costi sostenuti laddove tale beneficio fiscale sia ottenuto nelle modalità di cui ai relativi commi da 199 a 206 dell’art. 1 della legge n. 160/2020 come misura fiscale di carattere generale non classificabile come aiuto di Stato. Il cumulo non è invece consentito nella forma predetta nel caso in cui il beneficio del del credito d’imposta in argomento sia ottenuto secondo le modalità previste dall’articolo 244 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34, come introdotto dalla legge di conversione 17/07/2020, n. 77, per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017; tale forma del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, che prevede una maggiorazione dell’aliquota, costituisce, come previsto dal comma 2 del citato art. 244, aiuto di Stato che si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento GBER n. 651/2014 della Commissione. Di conseguenza, il cumulo delle agevolazioni di cui al D.M. 05/03/2018 con il credito d’imposta legge n. 160/2020 che sia ottenuto, secondo le modalità di cui all’art. 244 del decreto-legge n. 34/2020 convertito, per attività di ricerca e sviluppo condotte nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, è consentito unicamente nei limiti delle intensità massime previste dall’art. 25 del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i.

3.5. Le agevolazioni concesse per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’intervento del Fondo crescita sostenibile sono cumulabili, per le medesime spese e costi, con misure di agevolazione che escludano il cumulo degli stessi costi e spese con altre agevolazioni?

Non è mai possibile cumulare le agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo concesse nell’ambito dell’intervento del Fondo crescita sostenibile con quelle di altre misure che escludano la possibilità di cumulo. Pertanto, per l’applicazione delle condizioni di cumulabilità delle agevolazioni a valere sul Fondo crescita sostenibile, come disciplinate dalle disposizioni che regolano l’intervento ed oggetto di chiarimenti, il soggetto beneficiario dovrà sempre verificare che la misura con cui si intende effettuare il cumulo delle agevolazioni consenta di cumulare i benefici con altre agevolazioni pubbliche, come quelle del Fondo per la crescita sostenibile.

 

4. Modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali

4.1. E’ possibile presentare una domanda di agevolazioni a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo III (Procedura a sportello), nel caso in cui sia stata già presentata una proposta progettuale a valere sul Capo II (Procedura negoziale) del medesimo DM 5 marzo 2018?

Sì. Nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni operative, è possibile presentare una domanda a valere sulla procedura negoziale e una domanda a valere sulla procedura a sportello, fermo restando che i progetti presentati devono prevedere, pena l’inammissibilità degli stessi, distinte e autonome attività di ricerca e sviluppo.

4.2. I soggetti beneficiari dei bandi 1° giugno 2016 (Horizon 2020 PON e Grandi progetti PON) possono presentare domanda di agevolazioni a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo III (Procedura a sportello)?

Sì, i soggetti beneficiari di agevolazioni a valere sui decreti ministeriali 1° giugno 2016 possono presentare una domanda a valere sulla procedura a sportello di cui al Capo III del DM 5 marzo 2018, fermo restando che si deve trattare di nuovi progetti che prevedano, pena l’inammissibilità, attività di ricerca e sviluppo distinte e autonome rispetto a quelle agevolate a valere sui decreti ministeriali 1° giugno 2016.

4.3. In caso di progetti presentati congiuntamente, in quale fase del procedimento deve essere presentato il contratto di collaborazione? E’ prescritto che tale contratto abbia una forma giuridica specifica?

Il contratto di collaborazione deve essere presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, come previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale 20 novembre 2018.

Il contratto può assumere la forma del contratto di rete o di altra tipologia di contratto (quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato) volta a definire una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Il contratto deve essere definito in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del decreto direttoriale 20 novembre 2018 e stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di contratto prescelto.

4.4. Il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo, presentato congiuntamente da più soggetti proponenti, quando deve essere conferito al soggetto capofila? Può essere incluso all’interno del contratto di collaborazione o deve essere obbligatoriamente conferito con un altro atto?

L’atto con cui viene conferito il mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila deve essere presentato in sede di domanda di agevolazione accludendolo alla stessa (allegato n. 7 al decreto direttoriale 20 novembre 2018) o in fase di concessione delle agevolazioni qualora non sia stato già prodotto in sede di presentazione della domanda, come prevede l’art. 11, comma 1, lettera c) del decreto direttoriale 20 novembre 2018. La forma di tale atto deve essere esclusivamente quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, così come prescritto all’art. 3, comma 3, lettera c) del decreto direttoriale 20 novembre 2018, pertanto qualora lo stesso venga inserito nel contratto di collaborazione, quest’ultimo a prescindere dalla tipologia di strumento a cui si ricorre dovrà essere redatto con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

4.5. Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni a valere sul Capo III (procedura a sportello) del DM 5 marzo 2018 come deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo?

Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 71/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda di cui all’allegato n. 3 ovvero n. 7 al decreto direttoriale 20 novembre 2018. Si precisa, inoltre, che con l’espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

4.6. Esiste un limite, in caratteri e/o pagine, per gli allegati alle istanze a valere sul DM 5 marzo 2018 secondo la Procedura a sportello di cui al Capo III?

No, non è previsto un limite minimo di caratteri e/o di pagine, fermo restando i limiti dimensionali indicati nel manuale utente della piattaforma per i vari file. Si evidenzia che la domanda ed i relativi allegati devono essere compilati in tutti i campi previsti dai moduli, riportando i contenuti stabiliti dalle disposizioni attuative.

4.7. E' possibile inserire figure, diagrammi e/o tabelle nel piano di sviluppo allegato alla domanda di agevolazioni a valere sul DM 5 marzo 2018 secondo la Procedura a sportello di cui al Capo III?

Sì, compatibilmente alla dimensione massima di 5 Mb del file, come indicato nel manuale utente disponibile nella piattaforma per la presentazione delle domande.

4.8. L’impresa “A” neo-costituita a seguito del conferimento del ramo d’azienda dell’impresa “B”, può presentare domanda a valere sul Capo III del DM 5 marzo 2018 (Procedura a sportello) utilizzando, per il calcolo dei parametri relativi alla solidità economico-finanziaria, i dati risultanti dagli ultimi due bilanci di esercizio della controllante “B”?

L’impresa “A” può utilizzare i dati della controllante “B” nel solo caso previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto direttoriale 20 novembre 2018 ossia “Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data. In tali ultimi casi, non è ammessa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni del soggetto proponente per un esercizio e quelli del bilancio consolidato per l’altro esercizio”.

Si fa presente che a differenza della procedura negoziale di cui al Capo II del DM 5 marzo 2018, sono ammissibili società neo-costituite e controllate da altra Società non necessariamente per almeno il 20% del capitale sociale, che disponga, tuttavia, di almeno due bilanci approvati. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può fare riferimento a tali bilanci consolidati ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 9, comma 4, lettera c) del decreto direttoriale 20 novembre 2018, concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati.

 

5. Spese e costi ammissibili

5.1. Sono ammissibili le spese ed i costi che fanno capo ad unità produttive diverse da quelle di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo?

No, sono ammissibili unicamente le spese sostenute nell’ambito delle unità produttive in cui viene realizzato il progetto di ricerca e sviluppo.

5.2. I soggetti che forniscono servizi di consulenza o prestazioni nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo a valere sul Capo III del DM 5 marzo 2018 e che, secondo quanto previsto dal paragrafo 1.c) dell’allegato n. 2 al decreto direttoriale 20 novembre 2018, sono in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, possono rendicontare esclusivamente i costi del personale? Con quali modalità devono essere valorizzati i costi relativi al personale di tali soggetti?

Come previsto dalle disposizioni inerenti i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 20 novembre 2018, per consulenze si intendono “le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo”.

Inoltre, per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi che sono in rapporto di cointeressenza è previsto che “Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a)”.

Quindi, fermo restando che i servizi di consulenza devono riferirsi alle attività sopra riportate rivolte alla ricerca e alla progettazione, non sono previsti limiti in merito ai costi sostenuti dal consulente per lo svolgimento del servizio prestato. Nel caso in cui però lo stesso si trovi in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, sarà necessario in particolare, in fase di rendicontazione, presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato” utilizzando, per il personale di quest’ultimo, i costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alla Tabella n. 1 del paragrafo a.1).

5.3. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 i servizi di consulenza prestati da soggetti con sede legale al di fuori dei territori eleggibili?

Si, fermo restando che i servizi di consulenza devono riguardare un progetto di ricerca e sviluppo da realizzarsi nelle unità produttive localizzate nelle aree previste dal Capo III del DM 5 marzo 2018 per la procedura a sportello e possono essere resi da fornitori di servizi di consulenza con sede legale sia sull’intero territorio nazionale che estero.

5.4. Ai fini del calcolo della soglia prevista dall’articolo 4, comma 3 del decreto direttoriale 20 novembre 2018, che per i progetti congiunti prevede che una quota non superiore al 35% del totale dei costi ammissibili possa essere realizzata in aree del territorio nazionale non comprese nelle Regioni “meno sviluppate” e nelle Regioni “in transizione”, i costi relativi ai servizi di consulenza a quale area territoriale vengono imputati?

I costi relativi ai servizi di consulenza vengono imputati all’area territoriale dove viene svolta l’attività in relazione alla quale è prestato il servizio di consulenza.

5.5. Qualora l'amministratore unico del soggetto proponente è impiegato nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo, i costi delle attività svolte possono essere imputati al progetto e a quale titolo? Qualora si tratti di altri amministratori, qual è la disciplina da seguire?

I costi per le attività svolte dall'amministratore unico nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo non sono ammessi. Per gli altri amministratori, i costi delle attività svolte possono essere ammessi in relazione ad un incarico, conferito dal Consiglio di Amministrazione del soggetto beneficiario, relativamente ad attività di natura tecnica per le quali sia previsto nel medesimo incarico un compenso aggiuntivo rispetto al compenso spettante per la carica ricoperta.

5.6. Nel caso in cui un tecnico impiegato sul progetto sia dipendente dell’impresa e sia anche membro del C.d.A., ma non percepisce alcun compenso come amministratore, è necessario che abbia il conferimento dell’incarico con delibera del C.d.A. al fine di imputare i relativi costi alle spese del personale ammissibili al progetto?

Nel caso in cui un tecnico impiegato nel progetto sia membro del C.d.A. e dipendente a tutti gli effetti del soggetto beneficiario, e percettore di regolare busta paga, non è necessario che abbia il conferimento di un incarico da parte del C.d.A.

5.7. Sono ammissibili i costi effettuati nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo relativi a prototipi e a prodotti pilota? Quali sono le modalità di rendicontazione?

I costi relativi ai prototipi e a prodotti pilota realizzati nell’ambito del progetto sono ammissibili nel rispetto di quanto definito dal decreto direttoriale 20 novembre 2018 in merito alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. A tal proposito, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) del decreto, la ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera p) rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese, ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del decreto direttoriale 20 novembre 2018 il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all’ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all’utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.
I costi e le spese relativi alla realizzazione dei prototipi o prodotti pilota sono ammissibili nell’ambito delle categorie applicabili e secondo le disposizioni di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 20 novembre 2018, e rendicontati secondo i criteri stabiliti nel medesimo allegato.

5.8. Considerata l’obbligatorietà dell’emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019, nei casi di impossibilità ad acquisire le stesse provviste di indicazione CUP e dicitura PON, si richiede se l’indicazione del solo CUP nella causale di pagamento possa essere sufficiente anche ai fini dell’obbligo di timbratura PON previsto dalla normativa di riferimento.

Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 65, comma 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si ribadisce quanto disciplinato nei “criteri per la determinazione dei costi e disposizione inerenti alle modalità di rendicontazione”, ovvero che i titoli di spesa, con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale, devono riportare l’indicazione del CUP del progetto agevolato, come indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni, e la dizione “finanziamento a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 PON Imprese e competitività 2014 – 2020 importo rendicontato €…………”.

In alternativa alla predetta modalità, il soggetto beneficiario può indicare i dati sopra riportati (CUP e la dizione “finanziamento a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 PON Imprese e competitività 2014 – 2020 importo rendicontato €…………)” direttamente nelle causale dei pagamenti. In ogni caso le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono.

Tuttavia, nel caso di fatturazione elettronica, nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi sia dell’indicazione del CUP che della dicitura PON, al fine di escludere il rischio di doppio finanziamento delle spese, si ritiene comunque sufficiente, sebbene non vada considerata “la migliore prassi”, anche un’indicazione più sintetica, che contempli obbligatoriamente almeno la presenza del solo CUP nella fattura e/o nella causale del pagamento.

5.8bis Nei casi di fatturazione elettronica o di conservazione sostitutiva digitale dei documenti contabili, si richiede quale documentazione debba essere presentata per la verifica dell’apposizione del cup o della dicitura pon, in presenza di procedura prevista dalla risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 52/e/2010, tramite il c.d. “timbro elettronico” (o virtuale)

Nei SAL intermedi è possibile produrre una Dsan attestante la conservazione in forma digitale dei titoli di spesa, e l’annullamento degli stessi con il CUP o la dicitura PON tramite timbro virtuale, al fine di consentire di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa e l’univocità di riferimento delle timbrature per ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto. Nella Dsan deve essere esplicitata anche la relativa metodologia di archiviazione.
La Dsan dovrà contenere (o prevedere in allegato) la lista delle fatture e dei relativi riferimenti di univocità prodotti dal sistema di archiviazione/timbratura. In sede di controllo amministrativo documentale, potrà essere acquisito il Registro protocolli timbri del soggetto beneficiario all’interno del quale viene ricercata la fattura oggetto di verifica, o documento equipollente. L’immodificabilità del titolo di spesa e l’univocità di riferimento del timbro elettronico saranno verificati presso la sede de beneficiario nel corso dei controlli in loco.
In ogni caso, la conservazione sostitutiva digitale e timbratura virtuale devono avvenire in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione nazionale in materia, da parte di società terze rispetto al beneficiario, certificate ed accreditate presso gli enti competenti laddove previsto dalle disposizioni applicabili; l’apposizione del CUP ovvero della dicitura prevista dalle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo per assicurare il rispetto dell’obbligo di timbratura deve avvenire nell’ambito della procedura prevista dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E/2010 tramite modalità certificate di c.d. “timbro virtuale”, che consentano di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa, di verificare l’univocità di riferimento delle timbrature effettuate e di ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto.

5.9. Sono ammissibili, in sede di rendicontazione, schede di registrazione delle presenze del personale dipendente impiegato sul progetto di ricerca e sviluppo generate tramite sistemi di rilevazione presenze aziendali?

La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e agli schemi definiti nello schema di cui all’allegato “Schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di progetti agevolati” delle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, essere sottoscritti dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all'autore. Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi.

5.10. Si richiede se siano ammissibili pagamenti effettuati a favore delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema PagoPA, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), tenuto conto che tale sistema è attualmente obbligatorio per gli Enti Pubblici per tutti gli incassi a partire dal 28/2/2021.

Come previsto dall’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, ad ultimo modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 dell’11/9/2020, nel caso di pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni la modalità di pagamento tramite PagoPA  può essere adottata e ammessa, purché vengano fornite a supporto le evidenze che consentano la verifica della tracciabilità e riconducibilità del pagamento al titolo di spesa, e sia assicurato il rispetto dei vincoli sull’annullamento dei titoli di spesa in relazione al progetto agevolato.

I pagamenti potranno essere effettuati con le sole modalità (SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie) ammesse nel disciplinare dei criteri di ammissibilità e rendicontazione della spesa previsto dal Bando.

 

6. Istruttoria e valutazione delle domande di agevolazione

6.1. Ai fini della valutazione della “qualità delle collaborazioni”, come vengono valutate le collaborazioni con Organismi di ricerca che partecipano in qualità di fornitori?

Le forniture di servizi di consulenza prestate dagli Organismi di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo, come stabilisce l’art. 10, comma 1, lettera a), punto 2 del decreto direttoriale 20 novembre 2018, vengono valutate soltanto se l’ammontare complessivo delle collaborazioni prestate dagli Organismi stessi sia almeno pari al 10% del costo ammissibile di domanda del progetto (a titolo esemplificativo sono considerate le consulenze offerte da 2 Organismi di ricerca pari ciascuna al 5% dell’ammontare complessivo delle spese del progetto).

6.2. Che cosa si intende per collaborazione effettiva?

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto direttoriale 20 novembre 2018, la collaborazione effettiva si configura tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

6.3. Nell’ambito della valutazione della domanda, quali sono i criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi all’attività di valutazione istruttoria di cui all’articolo 10 del decreto direttoriale 20 novembre 2018?

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del DM 5 marzo 2018, le agevolazioni di cui al Capo III del decreto medesimo sono concesse attraverso la procedura a sportello prevista dal decreto 1° giugno 2016 relativo all’intervento Horizon 2020 – PON IC 2014/2020 e successive disposizioni attuative. A tal riguardo, con nota direttoriale 30 gennaio 2018, n. 21881, sono stati forniti i criteri seguiti per l’attribuzione, in sede di valutazione istruttoria, dei punteggi che possono essere attribuiti nell’ambito di un determinato intervallo numerico. Si rimanda pertanto al contenuto della predetta nota e all’allegato n. 1 alla medesima, recante i criteri stabiliti per l’intervento di cui al decreto 1° giugno 2016 relativo all’intervento Horizon 2020 – PON IC 2014/2020 che sono applicati in sede di valutazione nell’ambito dell’intervento di cui al Capo III del DM 5 marzo 2018 (procedura a sportello).

 

Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2021

 

 

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina