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Risposte alle domande frequenti relative al Bando grandi progetti R&S a valere sulle risorse del PON I&C 2014-2020.

 

INDICE DELLE DOMANDE FREQUENTI

  1. Soggetti ammissibili
  2. Progetti ammissibili
  3. Agevolazioni concedibili
  4. Modalità e termini di presentazione delle domande
  5. Istruttoria delle domande di agevolazione
  6. Erogazione delle agevolazioni

 

1. SOGGETTI AMMISSIBILI

1.1 Gli organismi di ricerca possono presentare domanda di agevolazione a valere sul DM 1 giugno 2016 (Grandi progetti - PON I&C)?

No, gli organismi di ricerca, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera p), del DM 1 giugno 2016 (Grandi progetti), non rientrano tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal predetto DM 1 giugno 2016 e non possono, pertanto, presentare una domanda di agevolazioni né per un progetto singolo né per un progetto da realizzare in forma congiunta. In ogni caso, gli Organismi di ricerca possono partecipare al progetto di ricerca e sviluppo in qualità di fornitori di servizi di consulenza.

1.2 Quali soggetti possono essere capofila di un progetto di ricerca e sviluppo a valere sul DM 1 giugno 2016 (Grandi Progetti– PON I&C)? Gli Spin-off possono essere capofila di un progetto congiunto?

Possono essere capofila di un progetto congiunto esclusivamente i soggetti individuati all’articolo 3, comma 1, del DM 1 giugno 2016. Gli Spin-off, pertanto, non possono essere il soggetto capofila di un progetto congiunto.

1.3 I consorzi con attività esterna e le società consortili possono essere beneficiari delle agevolazioni previste dal DM 1 giugno 2016 (Grandi Progetti – PON I&C)?

Si, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 3 del DM 1 giugno 2016.

1.4 Le singole imprese appartenenti ad un gruppo aziendale possono presentare autonomamente una domanda di agevolazioni ai sensi del DM 1 giugno 2016 (Grandi Progetti – PON I&C)?

Si, ciascuna impresa facente parte di un gruppo aziendale può presentare una propria domanda di agevolazioni a valere sul DM 1 giugno 2016 (Grandi progetti), fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 dello stesso DM 1 giugno 2016.

1.5 Lo stesso soggetto può presentare più domande di agevolazioni a valere sul DM 1 giugno 2016 (Grandi Progetti – PON I&C)?

Si, i soggetti proponenti, sia in forma singola che congiunta, possono presentare, per ciascun intervento agevolativo “Industria sostenibile” e “Agenda Digitale” previsti dal DM 1 giugno 2016, una o più domande di agevolazioni fino al limite di spese e costi ammissibili complessivi pari a quaranta milioni di euro. Al superamento di tale limite, la relativa domanda non è considerata ammissibile.

1.6 Le imprese che fanno parte di un consorzio o di una società consortile che ha presentato domanda di agevolazioni a valere sul DM 1 giugno 2016 (Grandi Progetti – PON I&C) possono presentare un’ulteriore domanda di agevolazioni a valere sullo stesso sportello agevolativo per un altro progetto ricerca e sviluppo?

Si, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti all’articolo 3 del DM 1 giugno 2016.

1.7 Quali sono le forme contrattuali di collaborazione attraverso cui presentare progetti congiunti?

Non è prevista una specifica forma giuridica sulla base della quale deve essere configurata la collaborazione tra i soggetti proponenti, pertanto, fermo restando il rispetto dei requisiti indicati nell’articolo 3, comma 3, del DM 1 giugno 2016 (Grandi Progetti – PON I&C) la collaborazione può assumere la forma contrattuale ritenuta più idonea dai soggetti proponenti.

1.8 I progetti presentati congiuntamente possono essere realizzati attraverso lo strumento dell’Associazione temporanea di scopo?

Si, la collaborazione tra i soggetti proponenti può assumere anche la forma contrattuale dell’Associazione temporanea di scopo, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 3 del DM 1 giugno 2016 (Grandi Progetti – PON I&C).

1.9 In quale fase del procedimento va presentato il contratto di collaborazione per la realizzazione di un progetto congiunto?

Il contratto di collaborazione deve essere presentato unitamente alla domanda dell’agevolazione, come previsto all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 7, del D.D. 11 ottobre 2016.

1.10 Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della Legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare una domanda di agevolazione a valere sul DM 1 giugno 2016 (Grandi Progetti di R&S – PON I&C 2014-2020)?

No, l’articolo 3, comma 4, lettera b), del DM 1 giugno 2016 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

 

2. PROGETTI AMMISSIBILI

2.1 Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 1 giugno 2016 (Grandi Progetti – PON I&C) quali sono le aree nelle quali può essere realizzato il progetto di ricerca e sviluppo?

I progetti di ricerca e sviluppo, come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera a), del DM 1 giugno 2016 (Grandi progetti) devono essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nelle regioni meno sviluppate del territorio nazionale (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

2.2 Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 1 giugno 2016 (Grandi Progetti– PON I&C), i soggetti proponenti devono disporre all’atto della presentazione della domanda di agevolazioni delle unità locali nelle quali sarà svolto il progetto di ricerca e sviluppo?

Il DM 1 giugno 2016 (Grandi progetti) non prevede che i soggetti proponenti devono disporre all’atto della presentazione della domanda di agevolazione delle unità locali nelle quali viene svolto il progetto. In ogni caso, lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo implica la disponibilità delle unità locali coinvolte e, pertanto, è necessario che le stesse siano disponibili alla data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo, come comunicata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c) del DM 1 giugno 2016. In relazione a tale aspetto è, comunque, necessario che il soggetto proponente evidenzi già in fase di presentazione della domanda ed, in particolare, nel piano di sviluppo allegato alla stessa, tutti gli elementi atti a dimostrare l’effettiva capacità di avviare il progetto nei termini previsti ivi inclusi quelli inerenti la concreta capacità di acquisire la disponibilità delle unità locali coinvolte (qualora non già in possesso del soggetto proponente).

2.3 Nel caso in cui il consorzio o la società consortile opera, secondo quanto previsto dal proprio statuto, attraverso il personale e le strutture dei consorziati, sono ammissibili le spese e i costi sostenuti dai consorziati per la realizzazione del progetto? Quali sono le modalità di rendicontazione? Devono essere evidenziati in fase di presentazione della domanda di agevolazioni?

Come previsto dall’articolo 8, comma 1, del Decreto Direttoriale 11 ottobre 2016, le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso. Tale disposizione deriva dall’applicazione di quanto previsto dall’articolo 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo all’utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), che prevede che le spese ammissibili devono essere sostenute e pagate dal beneficiario nell'attuazione delle operazioni. Pertanto, sono ammissibili esclusivamente le spese e i costi sostenuti dal Consorzio beneficiario, fermo restando che i singoli consorziati, qualora eroghino un servizio al Consorzio riguardante il progetto agevolato, possono emettere una fattura al Consorzio stesso che, nel rispetto delle condizioni previste in merito alla rendicontazione dei costi, può essere ammissibile alle agevolazioni. Inoltre, in fase di presentazione della domanda di agevolazioni, al fine di consentire un’analisi dettagliata del progetto proposto e, quindi, dei vari soggetti che lo sviluppano e della loro capacità a farlo, i costi e le spese previste a carico dei consorziati devono essere adeguatamente evidenziati nel piano di sviluppo (allegato 3 al D.D. 11 ottobre 2016) indicando la suddivisione prevista tra i vari consorziati.

2.4 Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal DM 1 giugno 2016, i servizi di consulenza prestati da soggetti con sede legale al di fuori dei territori eleggibili?

Si, fermo restando che i servizi di consulenza devono riguardare un progetto di ricerca e sviluppo da realizzarsi in unità locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate e possono essere resi da fornitori di servizi di consulenza con sede legale sia sull’intero territorio nazionale che estero.

2.4bis I soggetti che sono in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario che forniscono servizi di consulenza o prestazioni nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo agevolato, possono rendicontare esclusivamente i costi del personale?

Come previsto dalle disposizioni inerenti i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione, per consulenze si intendono “le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo”.

Inoltre, per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi che sono in rapporto di cointeressenza è previsto che “Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a). In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato”. In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Quindi, fermo restando che i servizi di consulenza devono riferirsi alle attività sopra riportate rivolte alla ricerca e alla progettazione non sono previsti limiti in merito ai costi sostenuti dal consulente per lo svolgimento del servizio prestato. Nel caso in cui però lo stesso si trovi in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario sarà necessario assicurare la rendicontazione dei costi secondo la predetta modalità utilizzando, per quanto attiene il costo del personale, i medesimi criteri di determinazione dei costi utilizzati dal beneficiario.

2.5 Quando può essere avviato il progetto di ricerca e sviluppo oggetto della domanda di agevolazioni?

Come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera c) del DM 1 giugno 2016, l’avvio del progetto deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.

Ulteriori informazioni relative alla data di avvio e alle modalità di comunicazione sono contenute nell’articolo 7 del decreto direttoriale 11 ottobre 2016 a cui si rimanda.

2.6. E' possibile ridurre le spese ed i costi di un progetto di ricerca e sviluppo ammesso alle agevolazioni? Qual è l'importo minimo che devono avere i costi totali di un progetto di ricerca e sviluppo ammessi a seguito della rendicontazione?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Decreto ministeriale 01/06/2016, ai fini dell’ammissibilità alle aevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e fino a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00). Si specifica che tale disposizione è riferita alle spese esposte dal richiedente in sede di presentazione della domanda di agevolazioni. Difatti, in sede di valutazione istruttoria della domanda, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del Decreto direttoriale 11/10/2016, il Soggetto gestore verifica specificamente la pertinenza e la congruità dei costi e delle spese previsti dal progetto di ricerca e sviluppo determinando il costo complessivo ammissibile. In tale sede, qualora il costo complessivamente ammissibile dovesse scendere al di sotto della soglia minima di ammissibilità di cinque milioni di euro a causa di una riduzione superiore al venti per cento delle spese esposte nella proposta progettuale, il progetto viene ritenuto non ammissibile.

Con riferimento, invece, alla fase attuativa dell'iniziativa agevolata, si evidenzia che i progetti devono essere realizzati secondo le modalità indicate nel decreto di concessione dove le spese e i costi ammissibili sono definiti, in conformità al piano di sviluppo approvato, suddivisi per soggetto beneficiario e per attività di ricerca e di sviluppo.

In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse indicate nel decreto stesso. Nel rispetto di detto limite è, inoltre, possibile, azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal Soggetto gestore preliminarmente all’erogazione delle agevolazioni. Qualora le rimodulazioni dei costi operati dal beneficiario, ivi comprese le riduzioni, siano tali da rientrare nella fattispecie delle variazioni del progetto, oltre a quanto esposto, si richiama l'articolo 12 del Decreto ministeriale 01/06/2016, che prevede che le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione, per approvazione.

Infine, con riferimento all'ammissibilità degli importi agevolati, fermo restando quanto sopra specificato sui requisiti dimensionali del progetto, ai fini della concessione definitiva delle agevolazioni rilevano, oltre all'esito delle istruttorie di ammissibilità delle spese effettuate in sede di rendicontazione, la completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal medesimo, i quali sono valutati a stato finale dai soggetti competenti secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2 del Decreto ministeriale 01/06/2016, che prevede che il Soggetto gestore effettua la verifica finale volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi trasmettendo una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato, e che quindi il Ministero, ai fini dell’adozione del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni e dell’erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone gli accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto.

 

3. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

3.1 Ai fini dell’attribuzione della maggiorazione del contributo diretto alla spesa di cui all’articolo 6, comma 3, del DM 1 giugno 2016 (Grandi progetti - PON I&C), il limite del 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile si può riferire anche a più Organismi di ricerca?

Si, ai fini dell’attribuzione della maggiorazione del contributo, il 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile può essere riferito anche alla collaborazione con più Organismi di ricerca. Si ricorda, in ogni caso, che gli Organismi di ricerca non possono essere beneficiari delle agevolazioni previste dal DM 1 giugno 2016 (Grandi progetti) ma che gli stessi possono partecipare solo come fornitori di servizi di consulenza.

3.2 Che cosa si intende per collaborazione effettiva?

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera s) la collaborazione effettiva si configura tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

3.3 L’accordo di collaborazione internazionale deve essere presentato unitamente alla domanda di agevolazione? O può essere fornito in una fase successiva del procedimento agevolativo?

Non è necessario che l’accordo di collaborazione internazionale, che deve essere allegato al piano di sviluppo (allegato n. 3 del DD 11 ottobre 2016), sia presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, lo stesso può essere fornito anche successivamente ma comunque entro la conclusione dell’attività istruttoria svolta dal soggetto gestore ai sensi dell’articolo 4 del DD 11 ottobre 2016. In ogni caso, nel piano di sviluppo devono essere evidenziati, nell’apposita sezione “elementi a supporto delle richieste di maggiorazione del contributo”, tutti gli elementi utili a dimostrare che la collaborazione internazionale tra le imprese sia effettiva, stabile e finalizzata alla realizzazione del progetto, devono inoltre essere indicati gli elementi che consentano di valutare la funzionalità delle attività svolte dalle imprese estere al progetto. Si ricorda che, ai fini del riconoscimento della predetta maggiorazione, la collaborazione internazionale deve risultare da un apposito accordo e non da una mera attività di consulenza e che le spese e i costi sostenuti dal partener estero in altro Stato membro dell’Unione europea ovvero in altro Stato contraente l’accordo SEE non sono, ovviamente, ammissibili alle agevolazioni in esame.

3.4 Le agevolazioni concesse a valere sul DM 1 giugno 2016 (Grandi progetti - PON I&C) sono cumulabili con altre agevolazioni? In particolare, sono cumulabili con il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo?

Le agevolazioni previste dal DM 1 giugno 2016 (Grandi Progetti), in base a quanto stabilisce l’articolo 6, comma 11, dello stesso, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis».
Si ricorda che il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora le agevolazioni siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE, pertanto, le agevolazioni in esame risultano fruibili insieme al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Infatti, la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016 n. 5/E stabilisce che “…costituendo l’agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014”.

3.5 Le agevolazioni concesse per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’intervento del Fondo crescita sostenibile sono cumulabili, per le medesime spese e costi, con misure di agevolazione che escludano il cumulo degli stessi costi e spese con altre agevolazioni?

Non è mai possibile cumulare le agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo concesse nell’ambito dell’intervento del Fondo crescita sostenibile con quelle di altre misure che escludano la possibilità di cumulo. Pertanto, per l’applicazione delle condizioni di cumulabilità delle agevolazioni a valere sul Fondo crescita sostenibile, come disciplinate dalle disposizioni che regolano l’intervento ed oggetto di chiarimenti, il soggetto beneficiario dovrà sempre verificare che la misura con cui si intende effettuare il cumulo delle agevolazioni consenta di cumulare i benefici con altre agevolazioni pubbliche, come quelle del Fondo per la crescita sostenibile.

 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

4.1 Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni a valere sul DM 1 giugno 2016 (Grandi progetti - PON I&C) come deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo?

Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 71/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l’espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

4.2 Il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo, presentato congiuntamente da più soggetti proponenti, quando deve essere conferito al soggetto capofila? Può essere incluso all’interno del contratto di collaborazione o deve essere obbligatoriamente conferito con un altro atto?

L’atto con cui viene conferito il mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila deve essere presentato in sede di domanda di agevolazione accludendolo alla stessa (allegato n. 5 al decreto direttoriale 11 ottobre 2016) o in fase di concessione delle agevolazioni qualora non sia stato già prodotto in sede di presentazione della domanda, come prevede l’art. 6, comma 5, lettera c) del DD 11 ottobre 2016. La forma di tale atto deve essere esclusivamente quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, così come prescritto all’art. 3, comma 3, lettera c) del DM 1 giugno 2016, pertanto, qualora lo stesso venga inserito nel contratto di collaborazione (e in questo caso va presentato all’atto della domanda, vedasi FAQ 1.9), quest’ultimo a prescindere dalla tipologia di strumento a cui si ricorre, dovrà essere redatto con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

 

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

5.1 Sulla base di quali bilanci viene valutata la solidità economico-finanziaria?

Come previsto dall’articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale 11 ottobre 2016 la solidità economico finanziaria viene valutata sulla base della dichiarazione dell’impresa proponente redatta secondo il modello riportato in allegato n. 4 allo stesso decreto direttoriale. Si ricorda, inoltre, come previsto dallo stesso articolo 5, comma 2 che: “I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero, per le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data ed ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data. In tale ultimo caso, non è ammessa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni del soggetto proponente per un esercizio e quelli del bilancio consolidato per l’altro esercizio”.
Si ricorda, inoltre, che come previsto dall’articolo 3, comma 6, del DM 1 giugno 2016 (Grandi progetti), ai suddetti bilanci consolidati si può far riferimento anche ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), dello stesso decreto concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati.

5.2 Nel caso in cui i bilanci approvati e depositati dal soggetto proponente sono stati redatti secondo i criteri IAS, il suddetto proponente è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai dati contabili di cui all’allegato n. 4 del DD 11 ottobre 2016?

La dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai dati contabili di cui all’allegato n. 4 del Decreto direttoriale 11 ottobre 2016 deve essere compilata e presentata anche dai soggetti proponenti che hanno approvato e depositato i propri bilanci redatti secondo i criteri IAS. In tali casi, gli importi da indicare nelle tabelle devono riguardare le specifiche voci di bilancio, come specificate nella dichiarazione stessa, determinate mediante una riclassificazione del proprio Stato Patrimoniale e del proprio Conto Economico secondo rispettivamente gli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. Al riguardo il soggetto gestore provvederà ad acquisire, nel corso dell’istruttoria, una specifica dichiarazione volta ad attestare l’avvenuta compilazione del predetto allegato n. 4 secondo le modalità soprariportate.

5.3 Nel caso in cui il Soggetto Proponente sia controllato da una società di diritto straniero (in ambito UE), il cui bilancio consolidato non è redatto ai sensi degli artt. 25 e seguenti del D.Lgs n. 127/1991, è possibile utilizzare i dati di bilancio della controllante riclassificato secondo la IV direttiva CEE ai fini del calcolo degli indicatori relativi all’elemento di valutazione “solidità economico-finanziaria”?

Si, è possibile far riferimento ai dati del bilancio consolidato della società controllante anche nel caso in cui la stessa abbia redatto il bilancio secondo la IV direttiva CEE in applicazione della normativa vigente nel territorio nazionale di residenza. In tali casi, gli importi da indicare nella dichiarazione relativa ai dati contabili di cui all’allegato n. 4 del Decreto direttoriale 11 ottobre 2016 devono riguardare le voci di bilancio, come specificate nella dichiarazione stessa, determinate, qualora necessario, mediante una riclassificazione del proprio Stato Patrimoniale e del proprio Conto Economico secondo rispettivamente gli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. Al riguardo il soggetto gestore provvederà ad acquisire, nel corso dell’istruttoria, una specifica dichiarazione volta ad attestare l’avvenuta compilazione del predetto allegato n. 4 secondo le modalità soprariportate.

5.4 L’impresa “A” neo-costituita a seguito del conferimento del ramo d’azienda dell’impresa “B”, può presentare domanda a valere sul DM 1 giugno 2016 (Grandi progetti - PON I&C) utilizzando, per il calcolo dei parametri relativi alla solidità economico-finanziaria, i dati risultanti dagli ultimi due bilanci di esercizio della controllante “B”?

L’impresa “A” può utilizzare i dati della controllante “B” nella sola ipotesi prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 11 ottobre 2016 ossia “Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data”.

 

6. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

6.1 Le agevolazioni previste dal DM 1 giugno 2016 (Grandi progetti- PON I&C) possono essere erogate in anticipazione? Secondo quali modalità?

Secondo quanto previsto dall’articolo 11, del DM 1 giugno 2016, può essere erogato a titolo di anticipazione il solo finanziamento agevolato in un’unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito dal Ministero con il Decreto direttoriale 6 agosto 2015 mediante il versamento di una quota proporzionale all’anticipazione richiesta (tale quota, infatti, non è più trattenuta, come per i precedenti bandi, dall’anticipazione da erogare).

Tale quota, fissata per il Grandi Progetti PON dal decreto direttoriale 27 febbraio 2017, nella misura del 2,94 per cento dell’anticipazione richiesta, deve essere versata (successivamente al decreto di concessione delle agevolazioni), presso la Contabilità Speciale N. 1726 – “Interventi Aree Depresse”, a mezzo bonifico SEPA al codice IBAN: IT23B0100003245348200001726, indicando nella causale: “contributo per il finanziamento dello strumento di garanzia ex DD 6 agosto 2015 – (Denominazione impresa+ codice progetto es: F/00000/000/XX ovvero estremi decreto)”.

Il soggetto beneficiario sarà comunque tenuto ad allegare la ricevuta del versamento eseguito alla DOMANDA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 13 al decreto direttoriale 11 ottobre 2016 predetto. Si ricorda che la DOMANDA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, potrà essere presentata in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

6.2 Considerata l’obbligatorietà dell’emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019, nei casi di impossibilità ad acquisire le stesse provviste di indicazione CUP e dicitura PON, si richiede se l’indicazione del solo CUP nella causale di pagamento possa essere sufficiente anche ai fini dell’obbligo di timbratura PON previsto dalla normativa di riferimento.

Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 65, comma 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si ribadisce quanto disciplinato nei “criteri per la determinazione dei costi e disposizione inerenti alle modalità di rendicontazione”, ovvero che i titoli di spesa, con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale, devono riportare l’indicazione del CUP del progetto agevolato, come indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni, e la dizione “finanziamento a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 PON Imprese e competitività 2014 – 2020 importo rendicontato €…………”.

In alternativa alla predetta modalità, il soggetto beneficiario può indicare i dati sopra riportati (CUP e la dizione “finanziamento a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 PON Imprese e competitività 2014 – 2020 importo rendicontato €…………)” direttamente nelle causale dei pagamenti. In ogni caso le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono.

Tuttavia, nel caso di fatturazione elettronica, nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi sia dell’indicazione del CUP che della dicitura PON, al fine di escludere il rischio di doppio finanziamento delle spese, si ritiene comunque sufficiente, sebbene non vada considerata “la migliore prassi”, anche un’indicazione più sintetica, che contempli obbligatoriamente almeno la presenza del solo CUP nella fattura e/o nella causale del pagamento.

6.2bis Nei casi di fatturazione elettronica o di conservazione sostitutiva digitale dei documenti contabili, si richiede quale documentazione debba essere presentata per la verifica dell’apposizione del cup o della dicitura pon, in presenza di procedura prevista dalla risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 52/e/2010, tramite il c.d. “timbro elettronico” (o virtuale)

Nei SAL intermedi è possibile produrre una Dsan attestante la conservazione in forma digitale dei titoli di spesa, e l’annullamento degli stessi con il CUP o la dicitura PON tramite timbro virtuale, al fine di consentire di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa e l’univocità di riferimento delle timbrature per ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto. Nella Dsan deve essere esplicitata anche la relativa metodologia di archiviazione.
La Dsan dovrà contenere (o prevedere in allegato) la lista delle fatture e dei relativi riferimenti di univocità prodotti dal sistema di archiviazione/timbratura. In sede di controllo amministrativo documentale, potrà essere acquisito il Registro protocolli timbri del soggetto beneficiario all’interno del quale viene ricercata la fattura oggetto di verifica, o documento equipollente. L’immodificabilità del titolo di spesa e l’univocità di riferimento del timbro elettronico saranno verificati presso la sede de beneficiario nel corso dei controlli in loco.
In ogni caso, la conservazione sostitutiva digitale e timbratura virtuale devono avvenire in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione nazionale in materia, da parte di società terze rispetto al beneficiario, certificate ed accreditate presso gli enti competenti laddove previsto dalle disposizioni applicabili; l’apposizione del CUP ovvero della dicitura prevista dalle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo per assicurare il rispetto dell’obbligo di timbratura deve avvenire nell’ambito della procedura prevista dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E/2010 tramite modalità certificate di c.d. “timbro virtuale”, che consentano di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa, di verificare l’univocità di riferimento delle timbrature effettuate e di ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto.

6.3 Sono ammissibili, in sede di rendicontazione, schede di registrazione delle presenze del personale dipendente impiegato sul progetto di ricerca e sviluppo generate tramite sistemi di rilevazione presenze aziendali?

La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e agli schemi definiti nello schema di cui all’allegato “Schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di progetti agevolati” delle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, essere sottoscritti dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all'autore. Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi.

6.4 Si richiede se siano ammissibili pagamenti effettuati a favore delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema PagoPA, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), tenuto conto che tale sistema è attualmente obbligatorio per gli Enti Pubblici per tutti gli incassi a partire dal 28/2/2021.

Come previsto dall’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, ad ultimo modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 dell’11/9/2020, nel caso di pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni la modalità di pagamento tramite PagoPA può essere adottata e ammessa, purché vengano fornite a supporto le evidenze che consentano la verifica della tracciabilità e riconducibilità del pagamento al titolo di spesa, e sia assicurato il rispetto dei vincoli sull’annullamento dei titoli di spesa in relazione al progetto agevolato.
I pagamenti potranno essere effettuati con le sole modalità (SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie) ammesse nel disciplinare dei criteri di ammissibilità e rendicontazione della spesa previsto dal Bando.

 

Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2021

 

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