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Risposte alle domande frequenti sul bando Horizon 2020 disciplinato dal decreto ministeriale del 1° giugno 2016.

 

1. I consorzi con attività esterna e le società consortili possono essere beneficiari delle agevolazioni previste dal DM 1.6.2016 “Horizon 2020 – PON IC 2014/2020”?
Si, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 3 del DM 1.6.2016.

2. Nel caso in cui il consorzio o la società consortile opera, secondo quanto previsto dal proprio statuto, attraverso il personale e le strutture dei consorziati, sono ammissibili le spese e i costi sostenuti dai consorziati per la realizzazione del progetto? Quali sono le modalità di rendicontazione? Devono essere evidenziati in fase di presentazione della domanda di agevolazioni?

Come previsto dall’articolo 7, comma 1, del Decreto Direttoriale 4 agosto 2016, le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso. Tale disposizione deriva dall’applicazione di quanto previsto dall’articolo 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo all’utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), che prevede che le spese ammissibili devono essere sostenute e pagate dal beneficiario nell'attuazione delle operazioni. Pertanto, sono ammissibili esclusivamente le spese e i costi sostenuti dal Consorzio beneficiario, fermo restando che i singoli consorziati, qualora eroghino un servizio al Consorzio riguardante il progetto agevolato, possono emettere una fattura al Consorzio stesso che, nel rispetto delle condizioni previste in merito alla rendicontazione dei costi, può essere ammissibile alle agevolazioni.
Inoltre, in fase di presentazione della domanda di agevolazioni, al fine di consentire un’analisi dettagliata del progetto proposto e, quindi, dei vari soggetti che lo sviluppano e della loro capacità a farlo, i costi e le spese previste a carico dei consorziati devono essere adeguatamente evidenziati nel piano di sviluppo (allegato 3 al D.D. 4 agosto 2016) indicando la suddivisione prevista tra i vari consorziati.

3. L’articolo 7, comma 3, del DM 1 giugno 2016 prevede che gli organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Sulla base di quali elementi viene valutata tale autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria?

La valutazione della presenza di tale requisito di autonomia deve essere basata sulla documentazione costitutiva e organizzativa del soggetto proponente, come, a titolo esemplificativo, lo statuto, l’atto costitutivo, le disposizioni organizzative e l’ulteriore documentazione atta a dimostrare la possibilità dell’istituto, dipartimento o dell’unità organizzativa/funzionale di prendere autonomamente impegni sia in relazione all’utilizzo del personale e della struttura del soggetto proponente sia in merito ad obbligazioni finanziarie. È sulla base di tali elementi probatori che il soggetto proponente all’atto della presentazione della domanda deve fondare la propria valutazione che, comunque, rimane sottoposta all’analisi istruttoria del soggetto gestore, il quale provvederà ad acquisire nel corso dell’istruttoria la documentazione atta a dimostrare il possesso di tale requisito.

4. Quali caratteristiche devono presentare i progetti dotati del “Seal of excellence” per essere ammissibili alle agevolazioni?

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 1 giugno 2016, i progetti “Seal of excellence” devono rispettare tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 4 del predetto decreto, ivi compreso quello relativo alla ubicazione geografica delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili che prevede lo svolgimento delle stesse esclusivamente nelle Regioni meno sviluppate, nelle Regioni in transizione e, nel caso di progetti congiunti, per una quota non superiore al 35% dei costi ammissibili, anche in altre aree del territorio nazionale.
Pertanto, i progetti congiunti a cui è stato attribuito il “Seal of excellence” non risultano ammissibili alle agevolazioni previste dal DM 1 giugno 2016, in quanto gli stessi, prevedendo una cooperazione internazionale tra le imprese partecipanti, prevedono che parte del progetto sia realizzata al di fuori del territorio italiano. Parimenti, non risulta ammissibile la possibilità di agevolare parzialmente il progetto per la sola parte realizzata nel territorio nazionale.

5. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal DM 1 giugno 2016, i servizi di consulenza prestati da soggetti con sede legale al di fuori dei territori eleggibili?

Si, fermo restando che i servizi di consulenza devono riguardare un progetto di ricerca e sviluppo da realizzarsi in unità locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate, nelle Regioni in transizione e, nel caso di progetti congiunti, per una quota non superiore al 35% dei costi ammissibili, anche in altre aree del territorio nazionale, i servizi di consulenza possono essere prestati anche da soggetti con sede legale al di fuori di dette aree.

5 bis. Ai fini del calcolo della quota prevista dall’art. 4, comma 3, del DM 1 giugno 2016 (Horizon 2020), che per i progetti congiunti prevede che una quota non superiore al 35% del totale dei costi ammissibili possa essere realizzata in aree del territorio nazionale non comprese nelle Regioni “meno sviluppate” e nelle Regioni “in transizione”, i costi relativi ai servizi di consulenza a quale area territoriale vengono imputati?

I costi relativi ai servizi di consulenza vengono imputati all’area territoriale dove viene svolta l’attività in relazione alla quale è prestato il servizio di consulenza.

5 ter. I soggetti che sono in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario che forniscono servizi di consulenza o prestazioni nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo agevolato, possono rendicontare esclusivamente i costi del personale?

Come previsto dalle disposizioni inerenti i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione, per consulenze si intendono “le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo”.

Inoltre, per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi che sono in rapporto di cointeressenza è previsto che “Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a). In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato”. In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Quindi, fermo restando che i servizi di consulenza devono riferirsi alle attività sopra riportate rivolte alla ricerca e alla progettazione non sono previsti limiti in merito ai costi sostenuti dal consulente per lo svolgimento del servizio prestato. Nel caso in cui però lo stesso si trovi in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario sarà necessario assicurare la rendicontazione dei costi secondo la predetta modalità utilizzando, per quanto attiene il costo del personale, i medesimi criteri di determinazione dei costi utilizzati dal beneficiario.

6. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 1 giugno 2016, i soggetti proponenti devono disporre all’atto della presentazione della domanda di agevolazioni delle unità locali nelle quali sarà svolto il progetto di ricerca e sviluppo?

Fermo restando che il progetto di ricerca e sviluppo deve essere svolto in unità locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate, nelle Regioni in transizione e, nel caso di progetti congiunti, per una quota non superiore al 35% dei costi ammissibili, anche in altre aree del territorio nazionale, non è richiesto che tali unità locali siano nella disponibilità del soggetto proponente all’atto della presentazione della domanda di agevolazioni. In considerazione del fatto che lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo implicano la disponibilità delle unità locali coinvolte, tale elemento dovrà imprescindibilmente risultare alla data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo, come comunicata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c) del DM 1 giugno 2016. Pertanto, nel piano di sviluppo (allegato 3 al D.D. 4 agosto 2016) presentato unitamente alla domanda di agevolazioni devono essere evidenziati tutti gli elementi atti a dimostrare l’effettiva capacità di avviare il progetto nei termini previsti ivi inclusi quelli inerenti la concreta capacità di acquisire la disponibilità delle unità locali coinvolte (qualora non già in possesso del soggetto proponente).

7. I progetti presentati congiuntamente da più soggetti ai sensi dell’articolo 3, del DM 1 giugno 2016 (Horizon 2020) possono essere realizzati attraverso lo strumento dell’Associazione temporanea di scopo? In quale fase del procedimento va presentato il contratto di collaborazione? E’ prescritto che tale contratto abbia una forma giuridica specifica?

Si, la collaborazione tra i soggetti proponenti può assumere la forma contrattuale dell’Associazione temporanea di scopo, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 3 del DM 1 giugno 2016.
I contratti di collaborazione devono essere presentati unitamente alla domanda delle agevolazioni, come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 7, del decreto direttoriale 4 agosto 2016 e s.m.i., e devono essere stipulati secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di contratto prescelto.

8. Sulla base di quali bilanci viene valutata la solidità economico-finanziaria?

Come previsto dall’articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale 4 agosto 2016 e s.m.i. la solidità economico finanziaria viene valutata sulla base della dichiarazione dell’impresa proponente redatta secondo il modello riportato in allegato n. 4 allo stesso decreto direttoriale. Si ricorda, inoltre, come previste dallo stesso articolo 5, comma 2 che: “I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data ed ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data. In tale ultimo caso, non è ammessa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni del soggetto proponente per un esercizio e quelli del bilancio consolidato per l’altro esercizio. Ai suddetti bilanci consolidati si fa riferimento ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati”.

9. Le imprese che fanno parte di un consorzio o di una società consortile che ha presentato domanda di agevolazione a valere sul DM 1 giugno 2016 (Horizon 2020) possono presentare un’ulteriore domanda di agevolazione a valere sullo stesso sportello agevolativo per un altro progetto ricerca e sviluppo?

Si, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti all’articolo 3 del D.M. 1 giugno 2016.

10. Le agevolazioni concesse a valere sul DM 1.6.2016 (Horizon2020) sono cumulabili con altre agevolazioni? In particolare, risultano essere cumulabili con le agevolazione relative al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014?

Le agevolazioni previste dal DM 1 giugno 2016 (Horizon2020) in base a quanto stabilisce l’articolo 6, comma 10 dello stesso, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Si ricorda che il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora le agevolazioni siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato.

In particolare, le agevolazioni in esame risultano fruibili insieme al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Infatti, la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016 n. 5/E stabilisce che “…costituendo l’agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014”.

10-bis. Le agevolazioni concesse per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’intervento del Fondo crescita sostenibile sono cumulabili, per le medesime spese e costi, con misure di agevolazione che escludano il cumulo degli stessi costi e spese con altre agevolazioni?

Non è mai possibile cumulare le agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo concesse nell’ambito dell’intervento del Fondo crescita sostenibile con quelle di altre misure che escludano la possibilità di cumulo. Pertanto, per l’applicazione delle condizioni di cumulabilità delle agevolazioni a valere sul Fondo crescita sostenibile, come disciplinate dalle disposizioni che regolano l’intervento ed oggetto di chiarimenti, il soggetto beneficiario dovrà sempre verificare che la misura con cui si intende effettuare il cumulo delle agevolazioni consenta di cumulare i benefici con altre agevolazioni pubbliche, come quelle del Fondo per la crescita sostenibile.

11. Quando può essere avviato il progetto di ricerca e sviluppo oggetto della domanda di agevolazioni?

Come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera c) del DM 1 giugno 2016, l’avvio del progetto deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.
Ulteriori informazioni relative alla data di avvio e alle modalità di comunicazione sono contenute nell’articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale 4 agosto 2016 a cui si rimanda.

12. I soggetti giuridici appartenenti ad un gruppo aziendale possono presentare autonomamente una domanda di agevolazioni ai sensi del DM 1 giugno 2016 (Horizon 2020)?

Si, ciascuna impresa facente parte di un gruppo aziendale può presentare una domanda di agevolazioni a valere sul DM 1 giugno 2016, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 dello stesso DM 1 giugno 2016.

13. Il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo, presentato congiuntamente da più soggetti proponenti, quando deve essere conferito al soggetto capofila? Può essere incluso all’interno del contratto di collaborazione o deve essere obbligatoriamente conferito con un altro atto?

L’atto con cui viene conferito il mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila deve essere presentato in sede di domanda di agevolazione accludendolo alla stessa (allegato n. 5 al decreto direttoriale 4 agosto 2016) o in fase di concessione delle agevolazioni qualora non sia stato già prodotto in sede di presentazione della domanda, come prevede l’art. 6, comma 1, lettera c) del DD 4 agosto 2016. La forma di tale atto deve essere esclusivamente quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, così come prescritto all’art. 3, comma 3, lettera c) del DM 1 giugno 2016, pertanto qualora lo stesso venga inserito nel contratto di collaborazione, quest’ultimo a prescindere dalla tipologia di strumento a cui si ricorre dovrà essere redatto con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

14. Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni a valere sul DM 1 giugno 2016 (Horizon 2020) come deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo?

Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 71/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l’espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

15. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del contributo diretto alla spesa, prevista all’articolo 6, comma 2, del DM 1 giugno 2016 (Horizon 2020), è sufficiente che il progetto di ricerca e sviluppo sia realizzato attraverso una collaborazione tra una singola PMI e un Organismo di ricerca?

No, ai fini del riconoscimento della maggiorazione prevista all’articolo 6, comma 2, del DM 1 giugno 2016 è necessario che il progetto sia realizzato, secondo le modalità indicate nella stessa disposizione, attraverso una collaborazione effettiva tra più imprese di cui almeno una è una PMI. La normativa di cui si tratta distingue chiaramente le imprese dagli Organismi di ricerca, tant’è che, ad esempio, all’articolo 6, comma 1, il D.M. 1.6.2016 riconosce misure agevolative distinte. Pertanto, per il riconoscimento della maggiorazione, il progetto deve essere realizzato da almeno due imprese (il terzo soggetto co-proponente può essere anche un Organismo di ricerca), delle quali una PMI.

16. L’impresa “A” neo-costituita a seguito del conferimento del ramo d’azienda dell’impresa “B”, può presentare domanda a valere sul DM 1 giugno 2016 (Horizon 2020) utilizzando, per il calcolo dei parametri relativi alla solidità economico-finanziaria, i dati risultanti dagli ultimi due bilanci di esercizio della controllante “B”?

L’impresa “A” può utilizzare i dati della controllante “B” nel solo caso previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 4 agosto 2016 ossia “Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data”.

17. Un organismo di ricerca può essere soggetto capofila di un progetto congiunto presentato a valere sul DM 1 giugno 2016 (Horizon 2020)?

No, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DM 1 giugno 2016, l’organismo di ricerca può partecipare solo in qualità di soggetto co-proponente.

18. Una PMI che non ha sede legale in una delle Regioni meno sviluppate o in transizione può essere soggetto capofila di un progetto congiunto presentato a valere sul DM 1 giugno 2016 (Horizon 2020)?


Sì, una PMI che ha sede legale al di fuori delle Regioni meno sviluppate o delle Regioni in transizione può essere soggetto capofila, fermo restando che il progetto di ricerca e sviluppo deve essere realizzato in unità locali proprie del soggetto proponente ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione e, nel caso di progetti congiunti, per una quota non superiore al 35% dei costi ammissibili nelle altre aree del territorio nazionale.

19. Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della Legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare una domanda di agevolazione a valere sul DM 1 giugno 2016 (Horizon 2020)?

No, l’articolo 3, comma 4, lettera b), del DM 1 giugno 2016 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

20. Per la presentazione della domanda a valere sul DM 1 giugno 2016 (Horizon 2020) un’impresa che ha chiuso un bilancio di esercizio semestrale al 31 dicembre 2015 a quali bilanci deve far riferimento per il calcolo dei parametri relativi alla solidità economico-finanziaria?


Come previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 4 agosto 2016 i dati per il calcolo della solidità economico-finanziaria devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazioni.

21. Ai fini della valutazione della “qualità delle collaborazioni” come vengono valutate le collaborazioni con Organismi di ricerca che partecipano in qualità di fornitori?

Le forniture di servizi di consulenza prestate dagli Organismi di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo, come stabilisce l’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del DD 4 agosto 2016 e s.m.i., vengono valutate, soltanto se l’ammontare complessivo delle collaborazioni prestate dagli Organismi stessi sia almeno pari al dieci per cento del costo ammissibile di domanda del progetto (a titolo esemplificativo sono considerate le consulenze offerte da 2 Organismi di ricerca pari ciascuna al 5% dell’ammontare complessivo delle spese del progetto).

22. Che cosa si intende per collaborazione effettiva?

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera p) del DM 1 giugno 2016 la collaborazione effettiva si configura tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

23. Le agevolazioni previste dal DM 1 giugno 2016 (Horizon 2020 - PON I&C) possono essere erogate in anticipazione? Secondo quali modalità?

Secondo quanto previsto dall’articolo 10, del DM 1 giugno 2016, può essere erogato a titolo di anticipazione il solo finanziamento agevolato in un’unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito dal Ministero con il Decreto direttoriale 6 agosto 2015 mediante il versamento di una quota proporzionale all’anticipazione richiesta (tale quota, infatti, non è più trattenuta, come per i precedenti bandi, dall’anticipazione da erogare).

Tale quota, fissata per il Bando Horizon 2020 PON dal decreto direttoriale 27 febbraio 2017, nella misura del 3,09 per cento dell’anticipazione richiesta, deve essere versata (successivamente al decreto di concessione delle agevolazioni) , presso la Contabilità Speciale N. 1726 – “Interventi Aree Depresse”, a mezzo bonifico SEPA al codice IBAN: IT23B0100003245348200001726, indicando nella causale: “contributo per il finanziamento dello strumento di garanzia ex DD 6 agosto 2015 – (Denominazione impresa + codice progetto es: F/00000/000/XX ovvero estremi decreto)”.

Il soggetto beneficiario sarà comunque tenuto ad allegare la ricevuta del versamento eseguito alla DOMANDA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 12 al decreto direttoriale 4 agosto 2016 predetto. Si ricorda che la DOMANDA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, potrà essere presentata in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

24. Considerata l’obbligatorietà dell’emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019, nei casi di impossibilità ad acquisire le stesse provviste di indicazione CUP e dicitura PON, si richiede se l’indicazione del solo CUP nella causale di pagamento possa essere sufficiente anche ai fini dell’obbligo di timbratura PON previsto dalla normativa di riferimento.

Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 65, comma 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si ribadisce quanto disciplinato nei “criteri per la determinazione dei costi e disposizione inerenti alle modalità di rendicontazione”, ovvero che i titoli di spesa, con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale, devono riportare l’indicazione del CUP del progetto agevolato, come indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni, e la dizione “finanziamento a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 PON Imprese e competitività 2014 – 2020 importo rendicontato €…………”.

In alternativa alla predetta modalità, il soggetto beneficiario può indicare i dati sopra riportati (CUP e la dizione “finanziamento a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 PON Imprese e competitività 2014 – 2020 importo rendicontato €…………)” direttamente nelle causale dei pagamenti. In ogni caso le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono.

Tuttavia, nel caso di fatturazione elettronica, nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi sia dell’indicazione del CUP che della dicitura PON, al fine di escludere il rischio di doppio finanziamento delle spese, si ritiene comunque sufficiente, sebbene non vada considerata “la migliore prassi”, anche un’indicazione più sintetica, che contempli obbligatoriamente almeno la presenza del solo CUP nella fattura e/o nella causale del pagamento.

24bis Nei casi di fatturazione elettronica o di conservazione sostitutiva digitale dei documenti contabili, si richiede quale documentazione debba essere presentata per la verifica dell’apposizione del cup o della dicitura pon, in presenza di procedura prevista dalla risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 52/e/2010, tramite il c.d. “timbro elettronico” (o virtuale)

Nei SAL intermedi è possibile produrre una Dsan attestante la conservazione in forma digitale dei titoli di spesa, e l’annullamento degli stessi con il CUP o la dicitura PON tramite timbro virtuale, al fine di consentire di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa e l’univocità di riferimento delle timbrature per ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto. Nella Dsan deve essere esplicitata anche la relativa metodologia di archiviazione.
La Dsan dovrà contenere (o prevedere in allegato) la lista delle fatture e dei relativi riferimenti di univocità prodotti dal sistema di archiviazione/timbratura. In sede di controllo amministrativo documentale, potrà essere acquisito il Registro protocolli timbri del soggetto beneficiario all’interno del quale viene ricercata la fattura oggetto di verifica, o documento equipollente. L’immodificabilità del titolo di spesa e l’univocità di riferimento del timbro elettronico saranno verificati presso la sede de beneficiario nel corso dei controlli in loco.
In ogni caso, la conservazione sostitutiva digitale e timbratura virtuale devono avvenire in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione nazionale in materia, da parte di società terze rispetto al beneficiario, certificate ed accreditate presso gli enti competenti laddove previsto dalle disposizioni applicabili; l’apposizione del CUP ovvero della dicitura prevista dalle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo per assicurare il rispetto dell’obbligo di timbratura deve avvenire nell’ambito della procedura prevista dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E/2010 tramite modalità certificate di c.d. “timbro virtuale”, che consentano di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa, di verificare l’univocità di riferimento delle timbrature effettuate e di ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto.

25 Sono ammissibili, in sede di rendicontazione, schede di registrazione delle presenze del personale dipendente impiegato sul progetto di ricerca e sviluppo generate tramite sistemi di rilevazione presenze aziendali?

La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e agli schemi definiti nello schema di cui all’allegato “Schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di progetti agevolati” delle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, essere sottoscritti dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all'autore. Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi.

26 Si richiede se siano ammissibili pagamenti effettuati a favore delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema PagoPA, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), tenuto conto che tale sistema è attualmente obbligatorio per gli Enti Pubblici per tutti gli incassi a partire dal 28/2/2021.

Come previsto dall’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, ad ultimo modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 dell’11/9/2020, nel caso di pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni la modalità di pagamento tramite PagoPA può essere adottata e ammessa, purché vengano fornite a supporto le evidenze che consentano la verifica della tracciabilità e riconducibilità del pagamento al titolo di spesa, e sia assicurato il rispetto dei vincoli sull’annullamento dei titoli di spesa in relazione al progetto agevolato.
I pagamenti potranno essere effettuati con le sole modalità (SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie) ammesse nel disciplinare dei criteri di ammissibilità e rendicontazione della spesa previsto dal Bando.

 

Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2021

 

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