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Horizon 2020 - Decreto ministeriale 20 giugno 2013



1.    Quali dati vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della capacità di rimborso del finanziamento agevolato prevista dall’articolo 9, comma 1, del D.M. 20 giugno 2013?

La capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato viene accertata verificando la relazione prevista dallo stesso articolo 9, comma 1 del D.M. 20 giugno 2013, sulla base dei dati contabili relativi all’ultimo esercizio del soggetto proponente per il quale è stato approvato e depositato il relativo bilancio ovvero, nel caso di società di persone o di imprese individuali, sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi. Tali dati, come desunti dalla dichiarazione allegata alla domanda di agevolazioni (allegato n. 4), devono essere riferiti esclusivamente al soggetto proponente. Non possono essere, pertanto, considerati i dati desumibili da bilanci consolidati e non sono ammissibili altre soluzioni come ad esempio lettere di  patronage o fidejussioni bancarie rilasciate dal socio di maggioranza.

2.    Le start-up innovative possono accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2013 in deroga a quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, del decreto stesso, che stabilisce la modalità di calcolo della capacità di rimborso del finanziamento agevolato?

Il decreto ministeriale 20 giugno 2013 non prevede deroghe specifiche in favore delle start-up innovative, come definite dall’art. 25 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Tali imprese, pertanto, possono essere ammissibili alle agevolazioni soltanto nel caso in cui abbiano un bilancio approvato e depositato da cui si possono desumere i dati contabili necessari  per il calcolo della capacità di rimborso.

3.    Una fondazione O.N.L.U.S. avente come scopo tra l’altro anche “svolgere attività di ricerca e promuovere attività formative nell’ambito dei propri scopi Istituzionali”, può presentare domanda di accesso alle agevolazioni  previste dal D.M. 20 giugno 2013?

La definizione di Organismi di ricerca (articolo 1, lettera l del DM 20 giugno 2013) prevede che siano definibili come tali i soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, i) la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii) i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e iii) le cui capacità di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza sugli stessi, ad esempio in qualità di azionisti o membri. Pertanto, una fondazione può presentare domanda di agevolazioni in qualità di Organismo di ricerca e, dunque, esclusivamente come co-proponente di un progetto congiunto, solo qualora possegga tutti i requisiti previsti dalla predetta definizione ed, in particolare, nel caso in cui le attività di ricerca e di sviluppo rappresentino la finalità principale del soggetto proponente e non mere attività collaterali.

4.    Un dipartimento universitario può presentare più di un progetto (in forma congiunta) oppure deve limitarsi ad un progetto solo?
L’art. 10 del D.M.  20 giugno 2013 è stato integrato dal D.M. 4 dicembre 2013 che ha introdotto il comma 2-bis in cui viene stabilito che “nell'arco temporale di cui al comma 2, gli Organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali dell'Organismo di ricerca può partecipare ad un solo progetto”.

5.    I liberi professionisti possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni  previste dal D.M. 20 giugno 2013?
I liberi professionisti qualificati ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile non rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni individuati dall’articolo 4 del DM 20 giugno 2013.

6.    Quali sono i termini per l’avvio di un progetto di ricerca e sviluppo ammesso alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 20 giugno 2013? E da quando sono considerate ammissibili le spese sostenute nell’ambito dello stesso?

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 20 giugno 2013, “i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.
Integrazione – Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014
“Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.”

7.    Quali sono le agevolazioni previste per gli Organismi di ricerca? Inoltre, le stesse agevolazioni devono essere calcolate con riferimento all’ammontare complessivo delle spese del progetto di ricerca e sviluppo o alle sole spese imputabili all’Organismo di ricerca?

L’articolo 7, comma 2, del D.M. 20 giugno 2013 prevede che, “limitatamente agli Organismi di ricerca, le agevolazioni possono essere concesse, su richiesta del soggetto proponente, nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25%”. Nel caso in cui, l’Organismo di ricerca non richieda esplicitamente il contributo alla spesa, le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 70%. Si ricorda, inoltre, che, in ogni caso, la percentuale di agevolazione prevista deve intendersi riferita esclusivamente alle spese sostenute dall’Organismo di ricerca e non a quelle complessive del progetto di ricerca e sviluppo proposto.

8.    Nell’ambito della presentazione di un progetto congiunto, quali tipologie contrattuali di collaborazione sono ammissibili? Tale contratto deve essere stipulato necessariamente prima della presentazione della domanda di agevolazioni?

Nel caso di un progetto congiunto l’articolo 4, comma 2, del D.M. 20 giugno 2013 stabilisce che “i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto”. Pertanto, risultano ammissibili, oltre alle tipologie contrattuali indicate dal D.M. 20 giugno 2013, anche altre tipologie contrattuali, come le Associazioni Temporanee di Imprese, purché le stesse rispettino i requisiti indicati dal predetto articolo.
Il contratto di collaborazione deve, comunque, essere stipulato prima dell’invio della domanda di agevolazione, poiché in base all’art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, del decreto direttoriale 25 luglio 2014, fra la documentazione richiesta a corredo della domanda stessa deve essere presentata anche una copia del contratto stesso.
Si ricorda, inoltre, che qualora il predetto contratto di collaborazione non contenga il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, conferito dai soggetti proponenti al soggetto capofila, lo stesso può essere presentato unitamente alla presentazione della domanda o successivamente alla stessa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 5 del D.M. 20 giugno 2013.

Integrazione: In quale fase del procedimento  verrà richiesto il mandato collettivo, ai soggetti che hanno presentato domanda congiunta, nel caso in cui non hanno allegato lo stesso alla domanda di agevolazione?

Il mandato collettivo in base all’art. 11, comma 5 del D.M. 20 giugno 2013, verrà richiesto dal soggetto gestore ai soggetti proponenti nel momento in cui comunica le risultanze dell’attività istruttoria al Ministero, ossia entro 90 giorni dalla ricezione delle domande di agevolazione. Si ricorda che il mandato collettivo dovrà essere conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

9.    Come vengono erogate le agevolazioni previste dal DM 20 giugno 2013? E’ prevista la possibilità di richiedere la prima quota in anticipazione? Secondo quali modalità?

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, del DM 20 giugno 2013, le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto agevolato. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte ed alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari ad un semestre o ad un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
Fermo restando, il principio che le agevolazioni sono erogate sulla base di stati di avanzamento del progetto agevolato, lo stesso articolo 12 prevede che “limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Al fine di garantire le somme erogate in anticipazione, il Ministero può procedere all’istituzione di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell’ammontare delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, comma 3. Le imprese che, in alternativa alla presentazione delle citate garanzie, intendano avvalersi del predetto strumento, sono tenute a contribuire con una quota proporzionale all’anticipazione richiesta…”.
In merito alle modalità di presentazione delle richieste di erogazioni e di accesso allo strumento di strumento di garanzia di cui all'art. 12, comma 3, si ricorda, che, come previsto dall’articolo 6 del Decreto Direttoriale 25 luglio 2014, le stesse saranno definite con una circolare del Direttore generale incentivi alle imprese.

10.    Nel caso in cui il valore degli indicatori relativi al criterio “sostenibilità economico-finanziaria del progetto” non sia determinabile, per indeterminatezza del risultato, quale punteggio viene attribuito? 

Nel caso in cui, il valore del punteggio dei singoli indicatori relativi al criterio “sostenibilità economico-finanziaria del progetto” non sia determinabile sulla base delle formule matematiche riportate in allegato n. 8 al Decreto direttoriale 25 luglio 2014 a causa di una indeterminatezza del risultato, ad esempio nel caso in cui il fatturato sia nullo ovvero, in casi teorici, siano nulle le immobilizzazioni o il passivo, si procede come di seguito indicato. In relazione agli indicatori E (Rapporto dato dai mezzi propri e il totale delle immobilizzazioni), F (Rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato) e G (Rapporto tra il MOL e il fatturato) viene attribuito il punteggio minimo pari a zero mentre in relazione all’indicatore D (Rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni) viene attribuito il punteggio massimo pari a 6.

11.    Nel caso in cui i bilanci approvati e depositati dal soggetto proponente sono stati redatti secondo i criteri IAS, il suddetto proponente è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai dati contabili di cui all’allegato n. 4 del DD 25/7/2014?

La dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai dati contabili di cui all’allegato n. 4 del Decreto direttoriale 25 luglio 2014 deve essere compilata e presentata anche dai soggetti proponenti che hanno approvato e depositato i propri bilanci redatti secondo i criteri IAS. In tali casi, gli importi da indicare nelle tabelle devono riguardare le specifiche voci di bilancio, come specificate nella dichiarazione stessa, determinate mediante una riclassificazione del proprio Stato Patrimoniale e del proprio Conto Economico secondo rispettivamente gli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. Al riguardo il soggetto gestore provvederà ad acquisire, nel corso dell’istruttoria, una specifica dichiarazione volta ad attestare l’avvenuta compilazione del predetto allegato n. 4 secondo le modalità soprariportate.

12.    Presentazione delle domande di agevolazioni. Quali sono i requisiti del sistema informatico richiesti? Quali sono le dimensioni massime dei file che potranno essere allegati? Quale standard di firma digitale viene accettato?

I requisiti di sistema che il proprio PC deve avere per consentire una corretta utilizzazione della procedura di presentazione delle domande sono:

  • RAM: 512 MB (32 bit) o superiore.
  • Spazio su disco rigido: 16 GB o superiore.
  • Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows® 8, Microsoft Windows® 7, Microsoft Windows® Vista, Microsoft Windows® XP; Sistema Operativo Mac OS X 10.X.
  • Browser supportati: Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer dalla versione 10.

Per un corretto funzionamento della piattaforma si consiglia di disabilitare ogni blocco Pop-Up presente sul Browser o configurarlo in modo da consentire l'accesso e l'apertura dei Pop-up.

Per quanto riguarda la dimensione dei file, si segnala che ogni singolo file non può superare i 5 Mb, inoltre, oltre ai files dei documenti obbligatori prescritti dalla domanda, ogni singolo proponente ha la possibilità di caricare su piattaforma fino a 5 ulteriori files per eventuale documentazione aggiuntiva, qualora se ne ravvisi la necessità.
Infine, in merito allo standard di firma digitale si evidenzia che la piattaforma accetta esclusivamente lo standard di firma digitale p7m.

13.    Ai fini della valutazione delle “Qualità delle collaborazioni”, previste nell’ambito del criterio “Caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto”, quali tipologie di collaborazioni sono considerate? Sono previste delle specifiche limitazioni?

L’art. 3, comma 7, lettera a), punto 2, del decreto direttoriale 25 luglio 2014, stabilisce che, nell’ambito del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto, la “Qualità delle collaborazioni” viene valutata sulla base delle collaborazioni con gli Organismi di ricerca sia come co-proponenti che come fornitori di servizi. Inoltre, le collaborazioni con Organismi di ricerca che partecipano in qualità di fornitori di servizi sono considerate, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, solo se tali collaborazioni siano almeno pari al 10% dell’ammontare delle spese del progetto. Tale limitazione del 10% deve intendersi riferita all’ammontare complessivo dei servizi offerti dagli Organismi di ricerca e non a quelli riferibili al singolo Organismo di ricerca (a titolo esemplificativo sono considerate le consulenze offerte da 2 Organismi di ricerca pari ciascuna al 5% dell’ammontare complessivo delle spese del progetto).

14.    In fase di presentazione della domanda di agevolazione, dove dovranno essere inseriti i dati relativi al personale dipendente del soggetto proponente? E per gli organismi di ricerca?

I dati relativi al personale dipendente in fase di presentazione della domanda di agevolazione, tramite la procedura guidata, disponibile dal 15 ottobre nella pagina dedicata del sito del Ministero dello sviluppo economico “Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020”, dovranno essere inseriti negli schemi 2 e 3 di cui all’allegato 3 del decreto direttoriale 25 luglio 2014, “sintesi numerica del piano di sviluppo”.
Nello specifico le categorie saranno relative a dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali.
Si precisa che la figura professionale del quadro andrà inserita nella categoria impiegati  e le figure collaboratori a progetto, assegnisti, etc…, nella voce categorie speciali.
Altresì in merito agli organismi di ricerca nei casi in cui la normativa contrattuale applicabile al singolo organismo di ricerca non consentisse l’identificazione delle categorie sopra indicate, lo stesso può procedere all’inserimento dei dati quantitativi richiesti, fornendo al contempo  nel primo paragrafo della Prima Parte  del Piano di Sviluppo una “tabella di corrispondenza delle categorie”  che leghi le categorie prefissate in tabella “Dirigenti/Impiegati/Operai/Categorie Speciali” (ed i relativi dati numerici inseriti) alle categorie effettivamente identificate dal singolo organismo.

15.   In merito all’adempimento relativo all’imposta di bollo a quanto ammonta l’importo da pagare?E con l’espressione annullamento dell’imposta di bollo cosa si intende?

L’importo da pagare per l’imposta di bollo ammonta ad euro 16,00 a decorrere dallo scorso 26 giugno 2013, con l’entrata in vigore della legge n. 71/2013 (art. 7-bis, comma 3, l’importo di euro 14,62 viene aumentato, in euro 16,00). 

Si precisa inoltre che la legge di stabilità 2014, legge n. 147/2013, in vigore dal 1°gennaio 2014, all'art.1, commi 591 e 592 prevede che, per le istanze presentate per via telematica, l'imposta di bollo è dovuta, nella misura forfettaria di € 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.

Con l’espressione annullamento dell’imposta di bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR  n. 642 che reca: “L'annullamento  delle  marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o  altre  stampigliature  tranne  che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi. È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza”.

16. Qualora l'amministratore unico del soggetto proponente è impiegato nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo, i costi delle attività svolte possono essere imputati al progetto e a quale titolo? Qualora si tratti di altri amministratori, qual è la disciplina da seguire?

I costi per le attività svolte dall'amministratore unico nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo non sono ammessi. Per gli altri amministratori, i costi delle attività svolte possono essere ammessi in relazione ad un incarico, conferito dal Consiglio di Amministrazione del soggetto beneficiario, relativamente ad attività di natura tecnica per le quali sia previsto nel medesimo incarico un compenso aggiuntivo rispetto al compenso spettante per la carica ricoperta.

16.bis I costi delle attività svolte da soggetti giuridici quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente, possono essere imputati al progetto e a quale titolo?

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti giuridici che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate, l’impresa beneficiaria è tenuta a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi contenuti nell’allegato n. 9 “criteri per la determinazione dei costi” al decreto direttoriale 25 luglio 2014. 

17. Qualora il pagamento di un titolo di spesa, che può essere imputato al progetto di ricerca e sviluppo, viene effettuato dal beneficiario senza riportare nella causale la dicitura: “Bene/servizio acquisito ai sensi del Decreto MISE 20/06/2013”, in base a quanto prescrive l’art. 5, comma 3 del decreto direttoriale 25 luglio 2014, cosa succede ai fini dell’ammissibilità di quei costi al progetto?

Ai fini dell’ammissibilità delle spese imputabili al progetto di ricerca e sviluppo devono essere rispettate tutte le condizioni indicate dal decreto direttoriale 25 luglio 2014, ivi compreso quanto previsto in merito alla causale dall’articolo 5, comma 3 del predetto decreto. Tale disposizione, infatti, consente la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle spese sostenute dal beneficiario nell’ambito del progetto stesso e, in violazione della stessa, il titolo di spesa non può essere ammesso alle agevolazioni, a meno che il soggetto beneficiario non produca una documentazione utile a raggiungere inequivocabilmente ed univocamente il medesimo risultato, e, cioè, la tracciabilità dei pagamenti e la loro riconducibilità alle spese ammesse dal progetto agevolato.

17bis. Considerata l’obbligatorietà dell’emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019, nei casi di impossibilità ad acquisire le stesse provviste di indicazione cup e/o della dicitura prevista nelle disposizioni attuative del bando, si richiede se l’indicazione del cup nella causale di pagamento possa essere elemento sufficiente anche ai fini dell’obbligo di timbratura previsto dalla normativa di riferimento.

Nel caso di fatturazione elettronica, nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi dell’indicazione del CUP o della dicitura prevista nelle disposizioni del bando, al fine di escludere il rischio di doppio finanziamento delle spese, si ritiene sufficiente un’indicazione che contempli obbligatoriamente almeno la presenza del CUP nella fattura e/o nella causale del pagamento come elemento utile a consentire di riscontrare la riconducibilità alle spese ammesse dal progetto agevolato. Le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono. Per le spese sostenute prima del decreto di concessione delle agevolazioni, l’indicazione del CUP può essere sostituita dal numero di progetto o posizione assegnato dalla piattaforma informatica del Soggetto gestore dedicata alla presentazione delle domande o, qualora questi non siano noti, dal titolo del progetto, con indicazione dell'intervento agevolativo (bando o DM) Mise. Per i progetti che sono cofinanziati a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020 o dei POR, i soggetti beneficiari sono tenuti comunque ad attenersi alle disposizioni relative all'ottemperanza ai vincoli comunitari per l'utilizzo dei predetti Fondi stabilite dal Ministero.

17ter Nei casi di fatturazione elettronica o di conservazione sostitutiva digitale dei documenti contabili, si richiede quale documentazione debba essere presentata per la verifica dell’apposizione del cup o della dicitura pon, in presenza di procedura prevista dalla risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 52/e/2010, tramite il c.d. “timbro elettronico” (o virtuale)

Nei SAL intermedi è possibile produrre una Dsan attestante la conservazione in forma digitale dei titoli di spesa, e l’annullamento degli stessi con il CUP o la dicitura PON tramite timbro virtuale, al fine di consentire di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa e l’univocità di riferimento delle timbrature per ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto. Nella Dsan deve essere esplicitata anche la relativa metodologia di archiviazione.
La Dsan dovrà contenere (o prevedere in allegato) la lista delle fatture e dei relativi riferimenti di univocità prodotti dal sistema di archiviazione/timbratura. In sede di controllo amministrativo documentale, potrà essere acquisito il Registro protocolli timbri del soggetto beneficiario all’interno del quale viene ricercata la fattura oggetto di verifica, o documento equipollente. L’immodificabilità del titolo di spesa e l’univocità di riferimento del timbro elettronico saranno verificati presso la sede de beneficiario nel corso dei controlli in loco.
In ogni caso, la conservazione sostitutiva digitale e timbratura virtuale devono avvenire in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione nazionale in materia, da parte di società terze rispetto al beneficiario, certificate ed accreditate presso gli enti competenti laddove previsto dalle disposizioni applicabili; l’apposizione del CUP ovvero della dicitura prevista dalle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo per assicurare il rispetto dell’obbligo di timbratura deve avvenire nell’ambito della procedura prevista dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E/2010 tramite modalità certificate di c.d. “timbro virtuale”, che consentano di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa, di verificare l’univocità di riferimento delle timbrature effettuate e di ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto.

18. Nel caso di bonifici cumulativi, visto l’obbligo di indicare sulla disposizione del bonifico la causale prevista all’art. 5, comma 3 del decreto direttoriale 25 luglio 2014, cosa bisogna fare?

Al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 del decreto direttoriale 25 luglio 2014 in merito alla causale, i bonifici per il pagamento delle spese agevolate nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo devono essere effettuati singolarmente. In caso contrario, ai fini dell’ammissibilità del singolo titolo di spesa, è necessario che l’impresa produca, per ciascun titolo, una documentazione utile a dimostrare inequivocabilmente ed univocamente la tracciabilità dei pagamenti e la loro riconducibilità alle spese ammesse dal progetto agevolato. 

19. Nel caso in cui un tecnico impiegato sul progetto sia dipendente dell’impresa e sia anche membro del C.d.A., ma non percepisce alcun compenso come amministratore, è necessario che abbia il conferimento dell’incarico con delibera del C.d.A. al fine di imputare i relativi costi alle spese del personale ammissibili al progetto?

Nel caso in cui un tecnico impiegato nel progetto sia membro del C.d.A. e dipendente a tutti gli effetti dell'impresa beneficiaria, in quanto iscritto a libro unico, e percettore di regolare busta paga, non è necessario che abbia il conferimento di un incarico da parte del C.d.A. 

20. Le spese relative a beni di importo inferiore a 500,00 euro sono ammissibili?

In relazione all’ammissibilità di tali costi si deve fare riferimento all’importo complessivo del titolo di spesa, al netto dell’IVA, indipendentemente dagli importi riferibili ai singoli beni compresi nel titolo di spesa e dalla percentuale di imputazione dei costi al progetto.

21. Le agevolazioni concesse a valere sul DM 20.6.2013 (Horizon2020) sono cumulabili con altre agevolazioni? In particolare, risultano essere cumulabili con le agevolazione relative al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014?

Le agevolazioni previste dal DM 20 giugno 2013 in base a quanto stabilisce l’articolo 7, comma 8 dello stesso, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Si ricorda che il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora le agevolazioni siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato.
In particolare, le agevolazioni in esame risultano fruibili insieme al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Infatti, la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016 n. 5/E stabilisce che “…costituendo l’agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1998/2006, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 ), né del rispetto dei massimali previsti dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014”.

 

Ultimo aggiornamento: 1° marzo 2021

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