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1)    Con quali modalità sono fruite le agevolazioni previste dal decreto interministeriale 10 aprile 2013 nel caso in cui l’impresa richiedente sia una società di persone?

Come previsto all’articolo 15 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, le agevolazioni potranno essere fruite dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini che saranno definiti con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle entrate, anche con riferimento a casi particolari, come quello rappresentato dalle società di persone.
Tuttavia, in attesa dell’adozione del predetto provvedimento specifico per le agevolazioni nelle Zone franche urbane delle “regioni Convergenza” e dei comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias, può essere utile, per avere prime informazioni e vista la sostanziale coincidenza dell’impianto tecnico dei due decreti del 26.6.2012 e del 10.4.2013, consultare la circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013 con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito, con riferimento all’analogo intervento attuato nella Zona franca urbana del Comune dell’Aquila, indicazioni e soluzioni interpretative ai fini della corretta fruizione delle agevolazioni.

2)    Gli studi professionali, e i professionisti in genere, possono accedere alle agevolazioni previste per le Zone Franche Urbane  di cui al decreto interministeriale 10 aprile 2013?

Come stabilito dall’articolo 37 del decreto-legge n. 179/2012 e, in attuazione dello stesso, dal decreto interministeriale 10 aprile 2013, possono accedere alle agevolazioni previste per le Zone franche urbane localizzate nelle regioni dell’obiettivo Convergenza, nonché nel territorio dei comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias, le imprese costituite e iscritte nel Registro delle Imprese.
Al riguardo, la circolare ministeriale n. 32024 del 30 settembre 2013, al paragrafo 3, chiarisce che gli studi professionali e, più in generale, i professionisti, possono accedere alle agevolazioni purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, al Registro delle imprese.
Pertanto, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il soggetto richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, deve essere non solo iscritto al Registro delle imprese ma svolgere anche attività di impresa. La mera iscrizione al Registro delle imprese ai soli fini di conoscenza e pubblicità, non accompagnata dallo svolgimento di un’effettiva attività di impresa, non rileva, dunque, ai fini dell’accesso alle agevolazioni.

3)    Possono accedere alle agevolazioni imprese non ancora costituite?

Come previsto dal decreto interministeriale del 10 aprile 2013, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti richiedenti devono, alla data di presentazione dell’istanza, essere già costituiti e iscritti al Registro delle imprese.

4)    Possono accedere alle agevolazioni soggetti che abbiano già optato per il “regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388?

I benefici previsti dal regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388/00 e s.m.i. non sono cumulabili con le agevolazioni previste per Zone franche urbane  di cui al decreto interministeriale 10 aprile 2013. Pertanto, i soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388/00 possono fruire delle agevolazioni per le ZFU solo a condizione che abbiano rinunciato al predetto regime agevolato, inviando apposita comunicazione di formale rinuncia all'Agenzia delle entrate, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.

5)    Possono accedere alle agevolazioni imprese che hanno solo la sede amministrativa, e non anche quella legale, ubicata all'interno della Zona Franca Urbana?

Si. Come previsto dall’articolo 3 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è necessario che l'impresa richiedente disponga, alla data di presentazione dell'istanza, di un ufficio o locale destinato all'attività, anche amministrativa, ubicato all'interno della Zona franca urbana.

6)    Nel caso di imprese che svolgono attività "non sedentaria", ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è richiesto il possesso di entrambi i requisiti previsti all'articolo 3, comma 6, del decreto del 10 aprile 2013 o i due requisiti devono intendersi alternativi? Per quanto riguarda, poi, il primo dei due requisiti, è necessario che il dipendente impiegato presso l'ufficio ubicato nella ZFU abbia residenza all'interno del Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la medesima ZFU?

Come espressamente stabilito dal decreto interministeriale 10 aprile 2013 e ulteriormente precisato con la circolare ministeriale 30 settembre 2013 n. 32024, i requisiti di cui all’articolo 3, comma 6, sono alternativi. Pertanto, è sufficiente che l’impresa soddisfi anche una sola delle due richiamate condizioni. Per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 3, comma 6, lettera a), del decreto, non è richiesto che il lavoratore dipendente, impiegato presso l’ufficio ubicato nella ZFU, sia residente nei comuni ricompresi nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la medesima ZFU (ovvero del territorio dei comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias). Tale ultima condizione fa, infatti, riferimento ad altri aspetti disciplinati dal decreto, relativi, in particolare, ai requisiti per la fruizione delle agevolazioni contributive sulle retribuzioni da lavoro dipendente (vedi articolo 13 del decreto).

7)    Le agevolazioni contributive di cui all'articolo 13 del decreto interministeriale 10 aprile 2013 possono riguardare anche lavoratori "part time"?

Si, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all’articolo 13 del decreto interministeriale 10 aprile 2013 può avere ad oggetto anche lavoratori “part-time” dell’impresa, purché il relativo rapporto sia regolato da contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata non inferiore a 12 mesi.

8)    La circolare ministeriale, al paragrafo 5, lettera d), stabilisce che, ai fini della fruizione dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 13 del decreto interministeriale, "...almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias". E' dunque richiesto che i lavoratori dipendenti dell'impresa debbano necessariamente risiedere nella ZFU e non anche nelle zone limitrofe o in altra città?

La circolare ministeriale 30 settembre 2013 n. 32024, ribadendo quanto stabilito dal decreto interministeriale 10 aprile 2013, stabilisce che, ai fini della fruizione dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, è necessario che "...almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias." Occorre dunque far riferimento non già al solo territorio della Zona franca urbana ma alla più vasta area rappresentata dal Sistema Locale del Lavoro (SLL) in cui la ZFU ricade. L’elenco dei SLL è disponibile sul sito Internet dell’Istat.

9)    Relativamente all'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, a quale data deve essere soddisfatta la condizione ivi prevista (residenza di almeno il 30% degli occupati dell'impresa nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias.) per l'accesso al beneficio? Se tale condizione, nel corso della vita aziendale, dovesse venir meno, rimanendo una parte di agevolazioni non ancora fruite dall’impresa, tale somma può essere compensata a valere sulle imposte sui redditi dovute? L’impresa ha facoltà di utilizzare l’agevolazione passando da una tipologia di esenzione all’altra tra quelle previste dal decreto senza necessità di preventiva richiesta e autorizzazione da parte del Ministero?

Ai fini dell'accesso al beneficio dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, la condizione prevista all'articolo 13 (“almeno il 30% degli occupati dell'impresa risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias”) deve essere soddisfatta nel momento in cui l'impresa, ammessa alle agevolazioni, fruisce materialmente del beneficio in argomento.
Pertanto, l'impresa ammessa alle agevolazioni potrà beneficiare – nell'arco del periodo di durata dell'agevolazione e nei limiti dell'ammontare massimo di agevolazione concesso all'impresa stessa, come riportato nel provvedimento del Ministero di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 10 aprile 2013 – dell'esonero dal versamento dei contributi solo se soddisfa la predetta condizione.
Ne consegue che, laddove l'impresa, in uno o più momenti nell'arco del periodo di durata dell'agevolazione in argomento, non soddisfi il requisito previsto all'articolo 13, non potrà beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi. Resta, tuttavia, inteso che l’impresa potrà utilizzare l’importo dell’agevolazione concessa dal Ministero per compensare gli adempimenti fiscali e contributivi previsti dal decreto 10 aprile 2013, in funzione delle sue legittime scelte e valutazioni. Pertanto, in tale fattispecie, laddove l’impresa non abbia più titolo a beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, può, nel caso in cui non abbia ancora raggiunto l’ammontare dell’agevolazione concessa dal Ministero, utilizzare l’importo dell’agevolazione residua per abbattere o ridurre, nei limiti di quanto consentito dal richiamato decreto, gli altri adempimenti fiscali (IRPES, IRES, IRAP, IMU) a suo carico.

10)    Nel decreto interministeriale 10 aprile 2013 è previsto che l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario è determinato dal Ministero sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese istanti, tenuto conto delle quote di risorse eventualmente destinate alle riserve finanziarie di scopo di cui all’articolo 8 del medesimo decreto. Sulla base di tale previsione, un’impresa che ha richiesto agevolazioni, si supponga, per complessivi euro 200.000,00, potrebbe vedersi riparametrato tale ammontare? In caso affermativo, in che misura?

Il decreto interministeriale 10 aprile 2013 adotta, ai fini della concessione delle agevolazioni, un criterio di riparto proporzionale delle risorse disponibili. Tale riparto è effettuato in funzione dell’importo delle agevolazioni richieste dalle imprese nell’istanza di accesso, tenuto conto delle riserve di scopo di cui all’articolo 8 del decreto, eventualmente attivate nell’ambito della ZFU di interesse.
Come precisato anche nei decreti direttoriali di apertura dei termini per la presentazione delle istanze (bandi attuativi), dunque, relativamente a ciascuna Zona franca urbana, nel caso in cui l’importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese ammesse sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili, l’importo dell’agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria è determinato dal Ministero moltiplicando l’importo dell’agevolazione richiesta dalla singola impresa per il rapporto tra l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la ZFU e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto da tutte le imprese della ZFU ammesse ai benefici, tenendo conto delle riserve finanziarie di scopo eventualmente attivate nella ZFU.
Rimanendo all’esempio riportato in domanda, riferito al caso di un’impresa che abbia richiesto, in sede di domanda, agevolazioni per complessivi euro 200.000,00, l’evenienza che tale importo possa subire, in sede di riparto, una riduzione dipenderà dalla circostanza che l’ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti risulti superiore all’ammontare delle risorse stanziate. La misura della predetta riduzione sarà tanto più alta quanto maggiore risulterà la differenza tra ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti e l’importo delle risorse stanziate.

11)    Le agevolazioni concesse all’impresa sono fruibili anche nel corso di un solo esercizio o la loro fruizione deve essere necessariamente spalmata nell’arco di cinque anni, termine minimo di permanenza nella Zona Franca Urbana?

Le agevolazioni concesse all’impresa sono fruibili secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto interministeriale 10 aprile 2013 e fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa all’impresa, così come rideterminato nel provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 14 del medesimo decreto.
Quindi, in funzione della specifica situazione dell’impresa (ammontare annuo delle imposte sui redditi dovute; numero dei dipendenti occupati; ecc.), l’agevolazione concessa potrà essere fruita, a seconda dei casi, sino al 14° esercizio dalla data di accoglimento dell’istanza (ultimo esercizio di durata dell’esenzione sulle imposte dei redditi e dell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente) così come interamente nel primo esercizio dalla data di accoglimento dell’istanza laddove l’impresa abbia la necessaria “capienza”, fiscale e/o contributiva.
Si precisa che il termine di 5 anni, richiamato nel quesito, attiene ad aspetti diversi, legati non alle modalità e ai tempi di fruizione ma ai requisiti richiesti per il mantenimento, in capo all’impresa beneficiaria, del diritto alle agevolazioni.

12)    Nel decreto interministeriale 10 aprile 2013 è stabilito che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono disporre di un ufficio o locale, destinato all’attività, ubicato nel territorio della Zona Franca Urbana. Per un’impresa che ha nella Zona Franca Urbana solo la propria sede amministrativa mentre le proprie unità produttive, che materialmente generano l’intero fatturato dell’impresa, sono ubicate fuori dalla Zona Franca Urbana, con quale criterio si attribuisce alla sede amministrativa il fatturato generato dall’impresa ai fini della determinazione dell’esenzione dai redditi di impresa? O, in questo caso, l’impresa non è ammessa agli incentivi?

All’articolo 9 del decreto interministeriale 10 aprile 2013 è stabilito che è esente dalle imposte sui redditi il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall’impresa nella Zona Franca Urbana. Ne consegue che, nel caso in cui il reddito dell’impresa sia prodotto interamente fuori dal perimetro della Zona Franca Urbana, l’impresa non soddisfa il requisito richiesto per l’accesso alle agevolazioni.
Nel caso in cui, viceversa, il reddito dell’impresa sia prodotto in parte dentro e in parte fuori dai confini della Zona Franca Urbana, la stessa è ammissibile alle agevolazioni e, ai fini della determinazione della quota di reddito prodotto nella Zona Franca Urbana, si applica quanto previsto all’articolo 9, comma 6, del decreto interministeriale 10 aprile 2013.

13)    A quale data e a che titolo l’impresa deve avere, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, la disponibilità dell’ufficio o locale aziendale ubicato all’interno della Zona Franca Urbana?

Come previsto dal decreto interministeriale 10 aprile 2013, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, l’impresa deve disporre, alla data di presentazione dell’istanza, di un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, ubicato all’interno della Zona Franca Urbana. Pertanto, può accedere alle agevolazioni l’impresa che abbia acquisito la disponibilità del predetto ufficio o locale in data antecedente alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione.
L’impresa può disporre dell’ufficio o locale in argomento a qualunque titolo (proprietà, locazione, comodato, ecc.), purché risultante da idoneo e valido titolo.
Resta inteso, come precisato nella circolare ministeriale n. 32024 del 30 settembre 2013, che il predetto ufficio o locale, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, deve essere regolarmente segnalato, in data antecedente quella di presentazione dell’istanza, alla competente Camera di commercio e risultare dal certificato camerale.

14)    Ai fini della condizione prevista all’articolo 13 del decreto interministeriale 10 aprile 2013 (almeno il 30% degli occupati dell'impresa risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias), possono essere computati anche i lavoratori assunti a tempo parziale?

Ai fini della condizione prevista all’articolo 13 del decreto interministeriale 10 aprile 2013 rilevano tutti i dipendenti iscritti a libro matricola dell’impresa, ivi inclusi quelli impiegati con contratto di lavoro part-time dell’impresa.

15)    Come previsto nel decreto interministeriale 10 aprile 2013, le agevolazioni sono concesse a titolo di "de minimis". Beneficiando delle agevolazioni per una Zona Franca Urbana, per quanto tempo l'impresa non potrà accedere ad altri incentivi "de minimis"?

Le agevolazioni previste dal decreto interministeriale 10 aprile 2013 sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006).
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, un soggetto può beneficiare di agevolazioni concesse a titolo di “de minimis” fino ad un ammontare massimo di 200.000,00 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari (fatto salvo il caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, per le quali l’ammontare massimo è ridotto a 100.000,00 euro).
Nel caso di specie, ne consegue che l’impresa ubicata nella Zona Franca che ottenga, ad esempio, agevolazioni fiscali e contributive per euro 100.000,00 potrà richiedere e beneficiare, nei due esercizi successivi a quello di accoglimento dell’stanza di cui all’articolo 14 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, di altre agevolazioni pubbliche in “de minimis” fino a un importo di euro 100.000,00.
Laddove, invece, la stessa impresa sia operante nel settore del trasporto su strada, essa potrà accedere ad altre agevolazioni “de minimis” solo a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di accoglimento dell’stanza di cui all’articolo 14 del d.m. 10 aprile 2013.
Parimenti, un’impresa che, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione ai sensi del decreto 10 aprile 2013, abbia già beneficiato di aiuti a titolo di “de minimis” nell’esercizio in corso e/o nei due precedenti, (si supponga per complessivi euro 75.000,00) potrà richiedere la predetta agevolazione fino a euro 125.000,00 (ovvero fino a 25.000,00 nel caso di impresa attiva nel settore del trasporto su strada).

16)    Nel corso della vita aziendale sono ammesse operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, cessioni quote, ecc.?

Le operazioni straordinarie sono ammesse qualora non determinino la perdita di uno o più dei requisiti di accesso e di mantenimento delle agevolazioni previsti dal decreto interministeriale 10 aprile 2013.
Tali operazioni devono essere tempestivamente comunicate dall’impresa beneficiaria al Ministero dello sviluppo economico, successivamente alla data di avvenuta operazione, con le modalità indicate nella sezione "Variazioni dati anagrafici delle imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dalla ZFU" della pagina del sito Internet del MiSE dedicata alle ZFU e allegando la copia dell’atto notarile di variazione,  per la relativa presa d’atto del Ministero e, laddove l’operazione determini un cambiamento di soggettività del beneficiario, per la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati identificativi del nuovo soggetto.

17)    Possono accedere alle agevolazioni solo le imprese di nuova o recente costituzione?

Ai sensi del paragrafo 3 della circolare 30 settembre 2013, n. 32024, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione, già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza.
La previsione relativa alle “imprese di nuova o recente costituzione” rileva esclusivamente ai fini dell’accesso alla eventuale riserva di risorse, eventualmente attivata per la singola ZFU di interesse destinata, per l’appunto, alle imprese nuove o recenti, definite dall’articolo 8 del decreto 10 aprile 2013 come le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, si trovano nei primi 3 periodi di imposta dalla data di loro costituzione.

18)    Ai fini dell’accesso alla riserva finanziaria in favore di “imprese di nuova o recente costituzione” (definite nel decreto 10.4.2013 come imprese che, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, si trovano nei primi 3 periodi di imposta dalla data di loro costituzione), un’impresa costituita, ad esempio, a novembre 2011, con esercizio fiscale 1° gennaio – 31 dicembre, che presenta istanza, si supponga, a febbraio 2014, per l’accesso alle esenzioni previste per la Zona Franca Urbana, ha accesso o meno alla riserva per le “imprese di nuova o recente costituzione”?

Nel caso prospettato, l’impresa non avrebbe accesso alla riserva di fondi prevista per le nuove imprese. Infatti, nonostante l’impresa abbia meno di tre anni di vita, ciò che rileva, per l’inclusione nella riserva, è che la stessa si trovi nei primi 3 periodi di imposta dalla data di costituzione.
Nel caso di specie, l’impresa si troverebbe, invece, nel quarto periodo di imposta dalla sua costituzione.
Ovviamente, pur non potendo accedere alla predetta riserva di fondi, l’impresa in argomento, laddove possegga i requisiti di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, avrebbe comunque pieno titolo per accedere alle agevolazioni.

19)    Un’impresa che svolge attività non sedentaria con sede nella Zona Franca Urbana può presentare la richiesta se non ha conseguito nel 2013 almeno il 25% del volume di affari da operazioni effettuate all’interno della ZFU ma raggiungerà e supererà detta soglia nelle annualità 2014 e seguenti?

Il decreto interministeriale 10 aprile 2013 stabilisce che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese richiedenti devono svolgere la propria attività all’interno del Zona Franca Urbana, disponendo di un ufficio o locale destinato all’attività – anche amministrativa – ubicato all’interno della ZFU.
Per le imprese che svolgono “attività non sedentaria” (vedi circolare del Ministero 30 settembre 2013 n. 32024), ai fini dell’accesso alle agevolazioni, oltre al possesso del requisito generale sopra richiamato, è altresì previsto (articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale 10.4.2013) che:
a)    nell’ufficio ubicato all’interno della ZFU sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative,
o, in alternativa, che
b)    l’impresa realizzi almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all'interno della ZFU.
Tali ultimi requisiti – come detto, alternativi l’uno rispetto all’altro – devono essere posseduti dall’impresa alla data di presentazione della richiesta di agevolazioni.
Tuttavia, il possesso del requisito di cui alla lettera b), in considerazione del fatto che esso prende a riferimento una variabile dinamica – qual è il fatturato di un’impresa – e per consentirne la dimostrazione anche alle imprese di nuova costituzione, è rilevato ex post, con riferimento alla situazione contabile o al bilancio di esercizio chiusi relativi al periodo di imposta (2014) di presentazione dell’istanza di agevolazione.

20)    Quali sono i settori esclusi dalle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 10 aprile 2013?

Come stabilito dall’articolo 3 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, non sono ammessi alle agevolazioni i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni individuate dall’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In particolare, le agevolazioni non possono essere concesse:
a)    a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b)    a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c)    per lo svolgimento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
d)    per gli interventi condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
e)    a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
f)    a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

21.  Che forma societaria deve possedere l'impresa ai fini dell'accesso alle agevolazioni?

Non sono previste esclusioni o limitazioni in funzione della forma societaria dell’impresa, fermo restando l’obbligo per la società richiedente, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, dell’iscrizione al Registro delle imprese e del necessario svolgimento di un’attività di impresa.

22)    Le agevolazioni previste dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012 si applicano anche alle Zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 non ricadenti nelle regioni dell’obiettivo Convergenza?

No. Le agevolazioni disciplinate dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012, in considerazione della natura e del vincolo geografico di destinazione delle risorse utilizzate per il finanziamento delle stesse (Piano di Azione Coesione), si applicano esclusivamente alle Zone franche urbane ricadenti nelle regioni dell’obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

23)    Dove è possibile trovare indicazioni circa le modalità di accesso alle agevolazioni?

Nei decreti direttoriali (bandi attuativi), sono indicate le modalità e i termini di presentazione delle istanze di agevolazione. Tali decreti sono disponibili, per ciascuna delle regioni Calabria, Campania e Sicilia e per la ZFU di Carbonia-Iglesias, nella sezione del sito http://www.mise.gov.it dedicata alle Zfu Convergenza e Carbonia-Iglesias.

24)    I confini della Zona franca urbana corrispondono con l’intero territorio comunale? In caso negativo, quali sono gli ambiti territoriali ammissibili alle agevolazioni?

Con la circolare ministeriale 30 settembre 2013, n. 32024 è precisato che l’area della ZFU non coincide con l'intero territorio comunale, ma include solo porzioni di esso. Tale area è individuata, ai sensi di quanto previsto dalla delibera CIPE n. 14/2009, facendo riferimento alle sezioni di censimento Istat 2001.
Per ciascuna delle Zone franche ammesse, nella sezione del sito http://www.mise.gov.it dedicata alle Zfu Convergenza e Carbonia-Iglesias, è riportato l’elenco delle sezioni censuarie che individuano le aree della Zfu.
Si evidenzia, al riguardo, che diversi Comuni interessati, nei loro siti istituzionali, hanno pubblicato documenti, anche cartografici, utili ai soggetti richiedenti per la puntuale delimitazione della ZFU.
Maggiori e più dettagliate informazioni circa l’esatta delimitazione della ZFU possono essere comunque richieste rivolgendosi agli uffici comunali di riferimento.

25)    Rientrano fra i beneficiari delle agevolazioni anche le filiali di aziende?

Ai sensi di quanto stabilito dal decreto interministeriale 10 aprile 2013 e ulteriormente chiarito dalla circolare 30 settembre 2013, n. 32024, ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese devono svolgere la propria attività all'interno del territorio della ZFU, disponendo, alla data di presentazione dell'istanza, di un ufficio o locale, destinato all'attività, anche amministrativa, dell’impresa, ubicato all'interno del predetto territorio.
Per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unità locale dell'impresa, così come risultante dal certificato camerale.
Tale ufficio o locale deve essere regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultare dal relativo certificato camerale.
Ciò premesso, l’impresa “plurisede” può accedere alle agevolazioni nel caso in cui almeno una delle sedi ricada nel territorio della ZFU, fermo restando che, in tali casi, le esenzioni previste operano con esclusivo riferimento alla quota di reddito prodotta all’interno della ZFU. Per tali casi opera l’obbligo della tenuta di una contabilità separata previsto dall’articolo 9, comma 6, del decreto interministeriale 10 aprile 2013.
Resta altresì inteso che l’impresa richiedente deve rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal citato decreto, ivi incluso quello relativo alla dimensione di micro e piccola impresa. A tal fine, si ricorda che, ai fini del calcolo della dimensione aziendale, rilevano, ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, anche i rapporti di associazione o di collegamento intercorrenti tra l'impresa che presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche.

26)    Ci sono informazioni circa un eventuale rifinanziamento della misura?

Al momento non sono previsti rifinanziamenti della misura.

27)    Perché le agevolazioni disciplinate dal decreto interministeriale 10 aprile 2013 non trovano applicazione anche alle imprese localizzate nelle Zone franche urbane della Puglia?

Il decreto interministeriale 10 aprile 2013, che ha dato attuazione alle agevolazioni previste dall’articolo 37 del decreto-legge n. 179/2012, non trova applicazione per le Zfu della Puglia stante la volontà espressa dalla Regione, e formalizzata con presa d’atto del CIPE del 18 febbraio 2013, di finanziare gli interventi previsti nella misura 3.1.(1) del Piano azione coesione con propri strumenti, relativamente alle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale.
Più recentemente, la Regione ha espresso la volontà di far rientrare, come originariamente previsto, anche le Zone franche urbane della Puglia nell’ambito di applicazione delle agevolazioni previste dal predetto articolo 37 del decreto-legge n. 179/2012 e dal paragrafo 3.1.(1) del Piano azione coesione, destinando, a tal fine, risorse per complessivi 60 milioni di euro.
A seguito di tale intendimento – che ha trovato la sua formalizzazione con specifica presa d’atto del CIPE dell’8 novembre 2013 –, il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto un nuovo decreto, a integrazione del richiamato decreto 10 aprile 2013, con il quale viene estesa l’applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive in oggetto anche alle Zone franche urbane pugliesi.
Completato l’iter amministrativo per l’adozione e pubblicazione del predetto decreto, il Ministero provvederà a emanare, analogamente a quanto fatto nelle altre regioni della Convergenza, il bando attuativo delle agevolazioni per le imprese delle Zfu della Puglia.

28)    Nel caso in cui il firmatario dell’istanza sia un procuratore, con quale forma e modalità deve essere formalizzata e trasmessa la procura e quali sono le informazioni da riportare?

Nel caso in cui il firmatario dell’istanza sia un procuratore:

  1. i "dati relativi al firmatario della comunicazione" da riportare nell'istanza devono essere quelli del soggetto che firma digitalmente l'istanza in qualità di "procuratore";
  2. è necessario trasmettere, oltre all'istanza, copia della procura e copia del documento di identità del soggetto che conferisce la procura;
  3. la procura deve contenere almeno le seguenti informazioni:
    • indicazione del nome e del cognome di colui che conferisce procura, nonché del luogo di nascita, del codice fiscale, della qualità, all’interno dell’impresa, in virtù della quale egli conferisce procura. Identificazione altresì di tale impresa mediante indicazione del codice fiscale /partita IVA;
    • indicazione sintetica delle finalità della procura;
    • indicazione del nome e cognome del procuratore, nonché del suo luogo di nascita, del codice fiscale e del domicilio ai fini della procura.

29)    Con quali modalità l’impresa determina l’importo dell’agevolazione richiesta, da indicare nell’istanza? In che modo tale importo rileva ai fini della determinazione dell’agevolazione concessa all’impresa, nell’ambito del riparto previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto 10 aprile 2013?

Nel decreto interministeriale 10 aprile 2013, così come nella circolare ministeriale 30 settembre 2013, n. 32024, non sono previste specifiche modalità cui le imprese istanti devono attenersi ai fini della determinazione dell’importo dell’agevolazione richiesta, fatta eccezione per l’obbligo di indicare e di tener conto nell’indicazione dell’importo dell’aiuto richiesto di eventuali aiuti già ottenuti dal soggetto richiedente a titolo di “de minimis”.
L’impresa, dunque, indica nell’istanza l’importo dell’agevolazione determinato secondo le proprie libere valutazioni, che non saranno oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione.  
Relativamente alle modalità di riparto, è previsto che, nel caso in cui l’ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese della Zona franca urbana sia superiore all’importo delle risorse disponibili per la Zfu, il Ministero procederà ad assegnare i benefici con le modalità previste dall’articolo 14, comma 2, del decreto 10 aprile 2013.        
In tal caso, l’importo dell’agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria è determinato dal Ministero moltiplicando l’importo dell’agevolazione richiesta dalla singola impresa per il rapporto tra l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la Zfu e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto da tutte le imprese della Zfu ammesse ai benefici, tenendo conto delle riserve finanziarie di scopo.
A titolo di esempio, si considerino i casi di due diverse imprese (X e Y).        
L’impresa X richiede agevolazioni per un importo di euro 200.000,00. 
L’impresa Y – che ha beneficiato di aiuti a titolo di de minimis per euro 10.000,00 nel 2013 e di 60.000,00 euro nel 2012 – richiede agevolazioni per euro 130.000,00.   
Si supponga, inoltre, che l’ammontare delle agevolazioni complessivamente richiesto da tutte le imprese della Zfu risulti 5 volte superiore all’importo delle risorse disponibili.    
L’agevolazione spettante alle due imprese sarà pari, rispettivamente, a euro 40.000,00 ( = 200.000,00 x 0,2, dove 0,2 indica il rapporto tra importo delle risorse disponibili e ammontare delle agevolazioni complessivamente richiesto) per l’impresa X e a euro 26.000,00 ( = 130.000,00 x 0,2) per l’impresa Y.

30)  Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, è sufficiente che l’impresa abbia un ufficio o locale situato all’interno della Zona franca urbana?

La disponibilità di una sede, di un ufficio o di un locale aziendale, regolarmente segnalati alla competente Camera di commercio rappresenta condizione necessaria per l’accesso alle agevolazioni, sia per le imprese che svolgono attività di tipo sedentario, sia per quelle che svolgono attività “non sedentaria” (alle quali è richiesto di soddisfare, in aggiunta, anche uno dei due requisiti alternativi previsti dall’articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale 10 aprile 2013).
Tuttavia, la disponibilità di tale sede, ufficio o locale aziendale non rappresenta, da sola, condizione sufficiente per l’accesso alle agevolazioni se non accompagnata da un effettivo svolgimento dell’attività di impresa – e dalla conseguente produzione di un volume d’affari – all’interno della Zona franca urbana.
In tal senso, un’impresa che svolge la propria attività fuori dalla ZFU non matura un diritto alle agevolazioni a seguito della semplice apertura di un ufficio all’interno della ZFU, non correlata alla produzione di un effettivo volume d’affari all’interno del perimetro della ZFU.


Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2014

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